Ricorso 599-bis: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma la sua adozione comporta importanti rinunce per le parti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa con tale rito, evidenziando come la scelta di accedere all’accordo precluda la possibilità di sollevare determinate questioni in un successivo ricorso 599-bis. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di appello di Napoli. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., che portava a una parziale riforma della condanna di primo grado e alla rideterminazione della pena per un imputato accusato di rapina, porto di armi clandestine e ricettazione.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era l’assenza di motivazione della sentenza d’appello, in quanto, a dire della difesa, la Corte territoriale non aveva proceduto alla verifica preliminare sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
La Decisione della Corte e il Principio sul Ricorso 599-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato, già sancito dalle Sezioni Unite: l’ambito di cognizione del giudice di legittimità in caso di impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è estremamente circoscritto.
L’ordinanza chiarisce che l’accordo tra le parti cristallizza la situazione processuale e comporta una rinuncia implicita a far valere gran parte dei motivi di doglianza. La volontà di accedere al concordato, infatti, prevale sulla possibilità di contestare nel merito la decisione, salvo casi eccezionali e tassativamente previsti.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che il ricorso 599-bis avverso una sentenza di concordato in appello è ammissibile soltanto in ipotesi specifiche. Queste includono:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora l’accordo sia viziato da errore, violenza o dolo.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero: Se l’accordo è stato ratificato dal giudice senza il necessario consenso dell’accusa.
3. Difformità della pronuncia: Quando la decisione del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
4. Omessa dichiarazione di prescrizione: Se il reato era già prescritto al momento della pronuncia della sentenza d’appello e il giudice ha omesso di dichiararlo.
Al di fuori di questi casi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, la Corte ha sottolineato che non possono essere fatte valere questioni relative a motivi rinunciati, come la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., l’applicazione di circostanze o vizi nella determinazione della pena (a meno che non si traduca in una sanzione illegale).
L’adesione al concordato implica, di fatto, un’accettazione del quadro accusatorio e una rinuncia a contestarlo nel merito, in cambio di un beneficio sanzionatorio. Pretendere che il giudice di Cassazione riesamini aspetti cui la parte stessa ha rinunciato sarebbe una contraddizione logica e giuridica.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la natura essenzialmente “pattizia” del concordato in appello. La decisione di intraprendere questa strada processuale deve essere ponderata con estrema attenzione dalla difesa, poiché chiude la porta a quasi ogni ulteriore possibilità di impugnazione. L’imputato, accettando l’accordo, baratta la possibilità di un’assoluzione nel merito con la certezza di una pena ridotta. La pronuncia ribadisce che, una volta siglato il patto, non è possibile “tornare indietro” e sollevare in Cassazione motivi che erano nella disponibilità delle parti al momento dell’accordo. Per i legali, ciò significa dover illustrare chiaramente al proprio assistito le conseguenze definitive di tale scelta, che cristallizza la responsabilità penale in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.) lamentando che il giudice non ha verificato le cause di proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale motivo di ricorso è inammissibile. Le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono considerate rinunciate con l’accettazione del concordato.
Quali sono i motivi per cui è ammesso un ricorso per cassazione contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, o all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 840/2025
NOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 11843/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Giugliano in Campania il 26/04/1999
avverso la sentenza del 29/10/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza emessa il 29 ottobre 2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME per i reati di rapina, porto in luogo pubblico di armi clandestine e ricettazione.
Ha proposto ricors o l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per assenza della motivazione, non avendo la Corte verificato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero -come statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 -01) -alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102 -01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 -01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 -01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 -01).
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.