Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 27046 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 1415/2025
NOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 22393/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Brindisi il 09/10/1994
COGNOME NOMECOGNOME nato a Campi Salentina l’11/08 /1995
COGNOME NOMECOGNOME nato a Brindisi il 09/10/1994
avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte di appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza emessa il 2 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599bis cod. proc. pen. e rideterminava le pene inflitte dal primo Giudice a NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per concorso in due rapine aggravate e nel porto fuori dall ‘ abitazione, senza giustificato motivo, di una spranga in ferro, poi utilizzata per la commissione delle rapine.
Hanno proposto distinti ricorsi i tre imputati, a mezzo dei rispettivi difensori , chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza della motivazione, non avendo la Corte verificato la sussistenza di una delle eventuali cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di rito.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con un motivo non consentito.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero -come statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 -01) -alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., ad es., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 -01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 -01).
All’inammissibilità dell e impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/07/2025.