Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47788 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 47788 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Caserta il DATA_NASCITA:3
NOME NOME NOME a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a Casagiove il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Napoli;
letti gli atti del procedimento, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli imputati ricorrono per cassazione, con atti dei rispettivi difensori e procuratori speciali, avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo le concordi richieste da essi e dal Pubblico ministero avanzate a norma dell’art. 599bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridetermiNOME le pene a ciascuno inflitte per i delitti di cui agli artt. 73 e 74, d.P.R n. 309 del 1990.
Gli imputati NOME ed NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME deducono di non aver rinunciato al motivo d’appello relativo al contenimento nel minimo della pena-base e degli aumenti per continuazione.
COGNOME, invece, si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen..
COGNOME, infine, lamenta l’irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo tutti i ricorsi inammissibili.
Quelli di NOME ed NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, sono proposti per motivi non consentiti.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla misura o alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovver diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 3, n. 1998:3 del 09/06/2020, COGNOME, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944 del 23/110/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Quello di NOME è, se non altro generico, poiché denuncia una irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello puramente assertiva, in quanto priva di qualsiasi supporto documentale e, peraltro, neppure segnalata al giudice d’appello.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna dei proponenti alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro per ciascuno di essi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle d (AMA» spese processuali eVdella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2023.