Ricorso 599-bis: la Cassazione traccia i confini dell’impugnazione
L’istituto del “concordato in appello”, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione sui motivi di ricorso 599-bis ammissibili, chiarendo quando l’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Processo
Tre imputati, condannati per violazione della legge sugli stupefacenti (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990), avevano raggiunto un accordo con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello per una rideterminazione della pena. La Corte territoriale, accogliendo l’accordo, aveva emesso una sentenza ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Nonostante l’accordo, i tre imputati proponevano ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
I motivi del ricorso 599-bis
Le doglianze presentate dagli imputati erano di diversa natura. Un ricorrente lamentava un vizio di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., che prevede l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità, come l’evidenza dell’innocenza. Gli altri due, invece, contestavano la motivazione della sentenza, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse corretto alcuni elementi alla base del calcolo della pena finale, sebbene ritenuta congrua. In sostanza, pur avendo concordato la pena, cercavano di rimettere in discussione aspetti che erano stati oggetto di rinuncia implicita con l’accordo stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza, che delimita in modo netto l’ambito di sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze emesse a seguito di concordato in appello. I giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso 599-bis non può diventare uno strumento per aggirare la rinuncia ai motivi di appello che è alla base del concordato stesso. Richiamando un proprio precedente (Sez. 2, n. 30990/2018), ha ribadito che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi specifici e limitati, ovvero quando si contestano:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del Procuratore Generale sulla richiesta.
3. Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, sono considerate inammissibili le doglianze relative a:
* Motivi di appello a cui si è rinunciato per poter accedere al concordato.
* La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Nel caso di specie, le lamentele degli imputati rientravano pienamente in queste categorie inammissibili. Sia la richiesta di applicazione dell’art. 129 c.p.p. sia le censure sul calcolo della pena rappresentavano un tentativo di ridiscutere questioni coperte dall’accordo e dalla conseguente rinuncia.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un orientamento fondamentale per la difesa tecnica. Chi sceglie la via del concordato in appello deve essere consapevole che sta compiendo una scelta processuale che comporta una rinuncia quasi totale a future contestazioni. Il patteggiamento della pena in secondo grado chiude la porta a gran parte delle possibili impugnazioni, salvo che non si verifichino specifici vizi genetici dell’accordo stesso. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso 599-bis non è un terzo grado di giudizio mascherato, ma un rimedio eccezionale a tutela della corretta formazione ed esecuzione del patto processuale.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa con “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: se vi è stato un vizio nella volontà dell’imputato di aderire all’accordo, nel consenso del Procuratore Generale, o se la sentenza del giudice è diversa da quanto concordato. Altri motivi sono inammissibili.
Si può contestare la mancata assoluzione secondo l’art. 129 c.p.p. in un ricorso contro una sentenza concordata?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. è inammissibile, in quanto rientra tra i motivi oggetto di rinuncia implicita nell’accordo.
Cosa succede se i motivi del ricorso 599-bis sono ritenuti inammissibili?
Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3423 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3423 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei loro confronti dalla Corte d’Appello di Messina, per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 loro ascritto in concorso;
rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l’accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio, raggiunto dagli imputati con il Procuratore Generale previa rinuncia agli altri motivi di appello;
rilevato che il COGNOME ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., mentre gli altri imputati hanno censurato la motivazione lamentando un mancato intervento, eventualmente correttivo, sugli elementi alla base della pena finale ritenuta congrua;
ritenuto che debba farsi applicazione, con riferimento a tutte le doglianze prospettate nei ricorsi, del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969);
ritenuto che la censura inerente il calcolo della pena sia inammissibile non solo perché estranea al novero qui appena richiamato, ma anche per difetto di interesse;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ikmmende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende.
Così deciso il 11 dicembre 2025
Il consiglier
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Il Presidente