Ricorso 599-bis: Guida ai Limiti di Impugnazione in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma la sua adozione comporta precise conseguenze sulla possibilità di impugnare la decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini del ricorso 599-bis, specificando quali motivi possano essere validamente proposti e quali, invece, debbano considerarsi rinunciati con l’accordo stesso.
Il Caso Concreto
La vicenda analizzata dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, in riforma di una precedente decisione di primo grado, aveva applicato una pena concordata tra le parti di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando questioni relative alla sua responsabilità penale, al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto e all’eccessività della sanzione.
I Limiti del Ricorso 599-bis in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato in giurisprudenza. L’accesso al ricorso 599-bis è consentito solo per un novero ristretto di motivi. La logica è semplice: aderendo al concordato, le parti accettano la pena e rinunciano implicitamente a contestare tutti gli elementi che ne costituiscono il presupposto.
Di conseguenza, il ricorso in Cassazione è ammissibile unicamente se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto.
4. L’applicazione di una pena illegale, ovvero una sanzione che esce dai limiti previsti dalla legge per quel reato o che è di tipo diverso da quello consentito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha specificato che tutte le doglianze sollevate dal ricorrente erano inammissibili. Contestare la responsabilità penale, la qualificazione giuridica del fatto (come la lieve entità) o la congruità della pena rientra tra quei motivi a cui l’imputato ha implicitamente rinunciato nel momento in cui ha firmato l’accordo con la Procura.
Questi aspetti, infatti, non attengono a un vizio della volontà o all’illegalità della sanzione. Criticare l’entità della pena concordata, quando questa rientra nei limiti edittali fissati dalla norma, equivale a rimettere in discussione il merito dell’accordo stesso, un’operazione non permessa in sede di legittimità dopo aver prestato il proprio consenso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un importante monito per la difesa. La scelta di percorrere la strada del concordato in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. deve essere ponderata attentamente. Essa offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una pena potenzialmente più mite, ma comporta la rinuncia a far valere gran parte dei possibili motivi di appello.
Una volta raggiunto l’accordo, l’unica via per un successivo ricorso 599-bis è dimostrare un difetto genetico dell’accordo stesso o una palese illegalità della pena inflitta dal giudice. Ogni altra contestazione sul merito della vicenda processuale è preclusa. Pertanto, prima di accettare un concordato, è fondamentale che l’imputato e il suo difensore valutino con estrema attenzione tutti gli aspetti del caso, poiché le porte della Cassazione, altrimenti, resteranno chiuse.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accordarsi, problemi nel consenso del pubblico ministero, una decisione del giudice non conforme all’accordo o l’applicazione di una pena palesemente illegale (cioè fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili dopo un concordato in appello?
Sono inammissibili tutti i motivi a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo. Tra questi, rientrano le contestazioni sulla responsabilità penale, sulla valutazione delle prove, sulla qualificazione giuridica del fatto (es. riconoscimento di attenuanti come la lieve entità) e sull’entità della pena, a meno che quest’ultima non sia illegale.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16557 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle par – R 5
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassaz avverso la sentenza del 26 gennaio 2023 della Corte di appello di Napoli, con la quale, in rifor della sentenza del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2016, è stata applicata al medesimo, ai sens dell’art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata di anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 199G, accertato in Avers ottobre 2013;
premesso che nel ricorso si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione c riguardo all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, al mancato riconoscimen della fattispecie di lieve entità e all’eccessività del trattamento sanzionatorio;
precisato che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 2200 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della part accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto diffor della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunc alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altr a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegali sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella dalla legge, non rientrando dunque le doglianze sollevate tra quelle ammesse in questa sede;
rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il Crrid,liere estensore
Il Presidente