Ricorso 599-bis cod. proc. pen.: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
L’accordo sulla pena in appello, noto come concordato ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono le sue reali implicazioni per l’imputato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: accettare un ricorso 599-bis cod. proc. pen. significa rinunciare a contestare la propria responsabilità. Questa scelta processuale ha effetti preclusivi che si estendono fino al giudizio di legittimità, rendendo inammissibile un successivo ricorso volto a ottenere il proscioglimento.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo sulla pena da applicare, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis c.p.p. Nonostante tale accordo, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso per Cassazione, lamentando la mancata declaratoria di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. per il reato ascrittogli (art. 73 d.P.R. 309/1990). In sostanza, pur avendo concordato la pena, l’imputato cercava di rimettere in discussione la sua colpevolezza davanti alla Suprema Corte.
La Decisione sul Ricorso 599-bis cod. proc. pen.
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una procedura semplificata de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che il motivo addotto dall’imputato era ‘indeducibile’, ovvero non poteva essere legittimamente proposto in quella sede. La ragione di tale inammissibilità risiede nella natura stessa dell’accordo raggiunto in appello.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che, aderendo al concordato sulla pena, l’imputato rinuncia implicitamente ai motivi di impugnazione relativi alla sua responsabilità. Questo accordo, raggiunto con il consenso della parte pubblica, ha l’effetto di circoscrivere il potere decisionale del giudice dell’impugnazione esclusivamente alla determinazione della pena concordata. Qualsiasi altra questione, in particolare quella relativa alla sussistenza del reato e alla colpevolezza dell’imputato, esula dall’ambito del giudizio.
Questo potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità. La Cassazione, richiamando un precedente orientamento (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018), ha equiparato gli effetti dell’accordo a quelli di una vera e propria rinuncia all’impugnazione per i punti non oggetto dell’accordo. Di conseguenza, un motivo di ricorso che mira a una pronuncia di proscioglimento nel merito è intrinsecamente incompatibile con la scelta processuale di concordare la pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che tale accordo cristallizza l’affermazione di responsabilità e preclude ogni futura contestazione sul merito della vicenda. Tentare di aggirare questo effetto, proponendo un ricorso in Cassazione per motivi di proscioglimento, si traduce non solo in una declaratoria di inammissibilità, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. La decisione rafforza la natura dispositiva dell’istituto, concepito per definire il processo in modo efficiente, a condizione che vi sia una piena accettazione delle sue implicazioni.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per ottenere il proscioglimento dopo aver concordato la pena in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale motivo di ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena implica una rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, precludendo la possibilità di chiedere successivamente il proscioglimento.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
L’accordo sulla pena in appello (art. 599-bis) limita solo il giudizio di secondo grado o anche quello di legittimità?
La Corte chiarisce che gli effetti preclusivi dell’accordo si estendono all’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. L’accordo limita la cognizione del giudice in modo analogo a quanto avviene in caso di rinuncia all’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32877 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen..
E’, infatti, indeducibile il motivo di ricorso, peraltro genericamente formulato, con il quale il ricorrente censura la mancata decisione di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 trattandosi di motivo che esula da quelli proponibili avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. perché l’imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione, proposti in appello in punto di responsabilità in funzione dell’accordo sulla pena, la cui determinazione ha concordato con la parte pubblica, così circoscrivendo il potere decisorio del giudice dell’impugnazione.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 luglio 2024
La AVV_NOTAIO relatrice