Ricorso 599-bis: Guida ai Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
Il patteggiamento in appello, o ‘concordato’, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo tra le parti. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono molto strette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi limiti del ricorso 599-bis, chiarendo quando questo rischia di essere dichiarato inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere le implicazioni pratiche per la difesa.
Il Caso in Esame
Un imputato, condannato per reati in materia di stupefacenti, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, emessa a seguito di un ‘concordato sulla pena’ ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. Nel suo ricorso, l’imputato lamentava l’erronea applicazione di norme sostanziali e procedurali (artt. 129 e 533 c.p.p.), tentando di rimettere in discussione il merito della propria responsabilità penale.
I Motivi di Inammissibilità del Ricorso 599-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: una sentenza emessa all’esito di un patteggiamento in appello non può essere contestata per qualsiasi motivo. La legge circoscrive in modo tassativo le doglianze ammissibili. In particolare, il ricorso 599-bis è consentito solo per i seguenti vizi:
1. Vizi della volontà: se il consenso della parte all’accordo non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Mancanza di consenso del Pubblico Ministero: se l’accordo non ha ricevuto il necessario assenso dell’accusa.
3. Difformità della pronuncia: se il contenuto della sentenza non corrisponde a quanto pattuito nell’accordo.
4. Applicazione di una pena illegale: se la pena concordata e applicata dal giudice viola i limiti di legge.
I motivi sollevati dal ricorrente nel caso di specie, relativi a una presunta erronea valutazione della sua colpevolezza, non rientravano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile senza nemmeno una trattazione nel merito.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando non emergono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto ‘senza colpa’, ovvero quando l’impugnazione è palesemente infondata e non rispetta i limiti imposti dalla legge.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando la natura stessa dell’istituto del concordato in appello. L’accordo tra le parti sulla pena implica una rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità. Pertanto, consentire un’impugnazione per motivi di merito svuoterebbe di significato l’istituto stesso. I motivi di ricorso sono limitati a vizi procedurali e di legalità della pena per garantire che l’accordo si sia formato correttamente e nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento. La Corte ha quindi agito in conformità con una procedura accelerata (art. 610, comma 5-bis c.p.p.), dichiarando l’inammissibilità senza formalità, data la palese infondatezza delle censure proposte.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strada per impugnare in Cassazione una sentenza frutto di patteggiamento in appello è estremamente stretta. È cruciale che la difesa valuti attentamente i presupposti per un ricorso 599-bis, concentrandosi esclusivamente sui vizi tassativamente indicati dalla norma. Proporre un’impugnazione basata su motivi di merito non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il proprio assistito a significative sanzioni economiche. La decisione serve da monito: il concordato in appello è una scelta processuale che, una volta fatta, preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione la colpevolezza.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, l’impugnazione è possibile solo per un numero limitato di motivi specificamente previsti dalla legge, che non riguardano il merito della vicenda processuale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi della volontà della parte che ha aderito all’accordo, il mancato consenso del pubblico ministero, un contenuto della sentenza difforme dall’accordo raggiunto o l’applicazione di una pena illegale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una sanzione di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 09/05/1993
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;]
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Catania del 14 maggio 2024), per reati in materia di stupefacent lamentando l’erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico minister sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della p illegale;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cort costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per rit che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazio della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.