Ricorso 599-bis: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta una scelta strategica per la difesa, ma comporta precise limitazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’impugnazione avverso le sentenze emesse a seguito di tale accordo, stabilendo quando un ricorso 599-bis debba considerarsi inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte di Appello di Catania. Tale sentenza era stata emessa proprio in accoglimento della richiesta congiunta delle parti di concordare la pena, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, i ricorrenti decidevano di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Le Doglianze dei Ricorrenti e il ricorso 599-bis
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti specifici della determinazione della pena: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’uso, a loro dire immotivato, del potere discrezionale del giudice nella quantificazione della sanzione (la cosiddetta ‘dosimetria della pena’). In sostanza, pur avendo concordato la pena finale, gli imputati contestavano le valutazioni che avevano portato a quel risultato, sperando in una rideterminazione più favorevole da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dei limiti di impugnabilità della sentenza emessa a seguito di ‘patteggiamento in appello’. I giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il ricorso 599-bis è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il ricorso 599-bis avverso una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo per motivi molto specifici. Questi includono vizi nella formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero o il caso in cui la pronuncia del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo stesso.
Al di fuori di queste ipotesi, le doglianze relative a punti che si considerano rinunciati con la stipula dell’accordo sono inammissibili. Tra questi punti rientrano proprio le questioni sulla dosimetria della pena, come la concessione delle attenuanti generiche. Accettando una determinata pena, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare i criteri con cui essa è stata calcolata, a meno che la sanzione inflitta non sia illegale, ovvero diversa da quella prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
La Corte ha specificato che le lamentele dei ricorrenti non rientravano in alcuna delle eccezioni ammesse, ma riguardavano aspetti coperti dalla rinuncia implicita nell’accordo. Pertanto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ‘senza formalità’, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione che preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. La difesa deve essere pienamente consapevole che l’accordo sulla pena implica una rinuncia a far valere in sede di legittimità eventuali vizi nella motivazione sulla quantificazione della sanzione. La porta della Cassazione rimane aperta solo per vizi genetici dell’accordo o per macroscopiche illegalità della pena, ma non per riesaminare le valutazioni discrezionali del giudice di merito. La decisione serve quindi come un importante monito: il patteggiamento in appello è un punto di arrivo, non una tappa intermedia verso un ulteriore grado di giudizio.
Che cos’è un ricorso basato sull’art. 599-bis del codice di procedura penale?
È il ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che ha recepito un accordo tra imputato e pubblico ministero sulla rideterminazione della pena (noto come ‘concordato’ o ‘patteggiamento in appello’).
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione di attenuanti dopo un concordato in appello?
No. Secondo l’ordinanza, le questioni relative alla dosimetria della pena, inclusa la valutazione delle attenuanti, si considerano rinunciate con l’accettazione dell’accordo. Pertanto, un motivo di ricorso basato su questo punto è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo contesto?
La Corte di Cassazione dichiara l’inammissibilità senza entrare nel merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38127 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 18 marzo 2025, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti;
rilevato che i ricorrenti propongono motivi non consentiti, lamentando il diniego delle attenuanti generiche e l’uso immotivato del potere discrezionale in punto di dosimetria della pena;
ritenuto, infatti, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2025