Concordato in Appello: i limiti invalicabili del ricorso 599-bis
Il ricorso 599-bis c.p.p., noto come “concordato in appello”, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, permettendo alle parti di accordarsi sulla pena da scontare nel secondo grado di giudizio. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi che rendono un simile ricorso inammissibile, tracciando un confine netto tra le doglianze ammesse e quelle destinate al rigetto.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, due fratelli, condannati in primo grado, decidevano di accedere al rito del concordato in appello. La Corte d’Appello, preso atto dell’accordo tra gli imputati e la pubblica accusa, emetteva una sentenza ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo raggiunto, i due fratelli proponevano ricorso per Cassazione, sollevando questioni attinenti sia alla loro responsabilità penale sia alla definizione del trattamento sanzionatorio concordato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza, che circoscrive in modo rigoroso l’ambito di applicabilità del ricorso avverso le sentenze di concordato in appello.
Le Motivazioni: i limiti del ricorso 599-bis
La Corte ha chiarito che l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere determinate censure. Il ricorso per Cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo in casi eccezionali e specifici. In particolare, è possibile contestare:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
2. Mancato consenso del PM: qualora manchi il consenso del Pubblico Ministero all’accordo proposto.
3. Difformità della sentenza: se la pronuncia del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. Non è possibile, quindi, utilizzare l’impugnazione per rimettere in discussione la propria responsabilità penale o per contestare la mancata applicazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), poiché tali aspetti si considerano superati dall’accordo stesso. Allo stesso modo, non si possono lamentare vizi nella determinazione della pena, a meno che la sanzione inflitta non risulti illegale, cioè al di fuori dei limiti previsti dalla legge o di un genere diverso da quello stabilito. Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti non rientravano in nessuna delle categorie ammesse, configurandosi come un tentativo di rinegoziare in sede di legittimità un patto già siglato.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un orientamento giurisprudenziale chiaro: il concordato in appello è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, cristallizza la posizione processuale delle parti. L’impugnazione successiva non può diventare un’occasione per un ripensamento tardivo sul merito della vicenda o sulla convenienza dell’accordo. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una valutazione ponderata prima di accedere a riti alternativi, le cui conseguenze processuali sono precise e, come visto, difficilmente reversibili. La scelta del ricorso 599-bis implica una consapevole accettazione del trattamento sanzionatorio e una rinuncia ai motivi di appello che non attengono ai vizi genetici dell’accordo stesso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, mancanza del consenso del pubblico ministero o una pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Quali motivi rendono inammissibile un ricorso 599-bis in Cassazione?
Sono inammissibili i motivi relativi a questioni a cui si è rinunciato con l’accordo, come la discussione sulla responsabilità penale, la mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), e vizi nella determinazione della pena che non si traducano in una sanzione illegale (cioè fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36269 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME presentati con un unico att considerato che i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pe deducendo vizi attinenti la responsabilità e la definizione del traatament sanzionatorio concordato;
osservato che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali diversa dalla quella prevista dalla legge” (ex plurimis, Sez. 1 , n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 2 Luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente