Ricorso 599-bis: i Motivi di Inammissibilità in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso 599-bis, chiarendo quando questo debba essere dichiarato inammissibile.
Il Contesto del Caso: dal Concordato al Ricorso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva rideterminato la pena irrogata in primo grado proprio sulla base di un accordo tra le parti, secondo la procedura del cosiddetto ‘patteggiamento in appello’.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte, sollevando una serie di censure. Tuttavia, il percorso del ricorso si è arrestato bruscamente di fronte a un consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso 599-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine: la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. gode di una stabilità rafforzata e può essere messa in discussione solo per vizi specifici e circoscritti. L’accettazione del concordato comporta, infatti, una rinuncia implicita a far valere la maggior parte delle doglianze che sarebbero altrimenti proponibili.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dei ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte sono chiare e si allineano alla giurisprudenza costante in materia di ricorso 599-bis. I giudici hanno ribadito che l’impugnazione in Cassazione avverso una sentenza di concordato in appello è consentita solo per motivi eccezionali. Nello specifico, i soli vizi che possono essere fatti valere sono:
1. Vizi della volontà: problemi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, se il consenso è stato estorto o dato per errore).
2. Vizi del consenso del Pubblico Ministero: irregolarità nel consenso prestato dal rappresentante dell’accusa.
3. Difformità della pronuncia: quando la decisione del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, la Corte ha sottolineato che non è possibile contestare:
* Motivi rinunciati: tutte le questioni a cui si è implicitamente rinunciato con l’accordo.
* Mancata valutazione dell’art. 129 c.p.p.: la presunta mancata analisi da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato.
Determinazione della pena: errori nel calcolo della sanzione, a meno che questa non sia illegale*, ovvero non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di un genere diverso da quello prescritto.
Nel caso specifico, nessuna di queste condizioni eccezionali era presente, rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che preclude quasi ogni ulteriore via di impugnazione. Chi accede a tale istituto deve essere consapevole che sta barattando la possibilità di contestare nel merito la decisione con la certezza di una pena ridotta e concordata. Il ricorso 599-bis non è uno strumento per rimettere in discussione l’esito del giudizio, ma solo un rimedio per correggere gravi vizi procedurali che hanno inficiato la genuinità dell’accordo stesso. Per i professionisti legali, ciò significa dover informare con estrema chiarezza i propri assistiti sulle conseguenze quasi definitive di un accordo in appello.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammissibile solo per motivi molto specifici e limitati, come chiarito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso 599-bis in Cassazione?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente vizi nella formazione della volontà della parte, irregolarità nel consenso del pubblico ministero, o il caso in cui la sentenza del giudice sia difforme rispetto ai termini dell’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27329 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
éntererrrtstrel+e – Perftt
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 140)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME ha presentato ricorso pe cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. pr pen.
Le censure proposte nel ricorso in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pr dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
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