Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21673 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avversc. la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
r dato avviso alle parti· – 1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata.
Ritenuto che le impugnazioni proposte da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME devono essere trattate nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modific dalla legge n. 103 del 2017 – e dichiarate inammissibili perché proposte avve sentenza pronunciata a noma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di acc delle parti per l’accoglimento del solo motivo riguardante il trattam sanzionatorio e la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rin da parte degli imputati ai “motivi di merito”, tra i quali sono compresi quelli in alle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/20 Castiglione, Rv. 268696 – 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 252861 – 01).
Ritenuto che non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberam effettuate dall’imputato. D’altra parte, «a seguito della reintroduzione d patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a n del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul manca proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. p pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabil prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del gi è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia»(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/20 Bresciani e altro, Rv.272853).
Ritenuto che non è nemmeno possibile censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati imp rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglia anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica ecce dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, 277196).
Ritenuto che le uniche doglianze proponibili con il ricorso per cassazio avverso le sentenze emesse ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono qu relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà
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parti di accedere al concordato in appello, ed all’eventuale contenuto difforme de pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano tra in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento dell richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e d altra circostanza influente sul calcolo della pena.
Rilevato che i ricorrenti, con deduzioni generiche del tutto sganciate da specifica vicenda processuale, si sono limitati a contestare la logicità motivazione o a dolersi dell’omessa concessione di un beneficio – la sospension condizionale della pena – non applicabile in ragione della misura della pena infl e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente