Ricorso 599-bis: la Cassazione chiude la porta a ripensamenti
L’ordinanza n. 13716 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione a seguito di un “concordato sui motivi di appello”. Con il Ricorso 599-bis del codice di procedura penale, le parti possono accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado, ma questa scelta, come sottolinea la Corte, ha conseguenze preclusive. La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale: l’accordo è una rinuncia a contestare il merito della condanna, inclusa la qualificazione giuridica del reato.
I Fatti del Caso
Due imputati, condannati in primo grado, vedevano confermata la loro responsabilità dalla Corte di Appello di Roma. Tale conferma, tuttavia, non giungeva al termine di un dibattimento ordinario, ma attraverso l’applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Nonostante l’accordo raggiunto, i difensori dei due imputati proponevano ricorso per Cassazione, sollevando diverse censure:
1. Il primo ricorrente lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il compendio probatorio a fondamento della condanna non fosse stato adeguatamente analizzato.
2. Il secondo ricorrente deduceva una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. A suo avviso, la condotta doveva essere inquadrata nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non in quello, più grave, di estorsione.
In sostanza, entrambi cercavano di riaprire in sede di legittimità una discussione sul merito della vicenda, che si riteneva chiusa con l’accordo in appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una consolidata giurisprudenza che interpreta la natura e gli effetti del concordato in appello. Secondo i giudici, l’accordo tra le parti sui punti da concordare implica una rinuncia implicita a sollevare in Cassazione ogni altra doglianza, anche se relativa a questioni che, in teoria, potrebbero essere rilevate d’ufficio.
Le Motivazioni sul Ricorso 599-bis e la sua Inammissibilità
Il cuore della motivazione risiede nella natura stessa del Ricorso 599-bis. Questo strumento processuale, introdotto per deflazionare il carico dei giudizi di appello, rappresenta una scelta strategica delle parti. Accettando un accordo sulla pena, la difesa rinuncia a contestare i punti della sentenza di primo grado che non sono oggetto dell’accordo stesso.
La Cassazione chiarisce che il ricorso avverso una sentenza emessa all’esito di tale concordato è ammissibile solo in casi eccezionali e tassativi, tra cui:
* Motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (ad esempio, un consenso viziato).
* Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
* Un contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
* L’irrogazione di una pena illegale, ovvero una sanzione non prevista dalla legge o applicata fuori dai limiti edittali.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è inammissibile. In particolare, la Corte ha sottolineato che non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione per censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accordo stesso presuppone l’accettazione di tale qualificazione come base per il calcolo della pena concordata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per la difesa. La scelta di accedere al concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. è una decisione che preclude quasi ogni possibilità di un successivo giudizio di legittimità. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una pena potenzialmente più mite, dall’altro cristallizza il giudizio di colpevolezza e la qualificazione del reato. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta siglato l’accordo, la strada per la Cassazione si restringe a pochissimi e specifici varchi procedurali, lasciando preclusa ogni discussione sul fatto e sulla sua corretta interpretazione giuridica.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo un accordo sui motivi di appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, di norma il ricorso è inammissibile. È consentito solo in casi eccezionali, come vizi nella formazione della volontà di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o se la pena applicata dal giudice è illegale o difforme da quella concordata.
Con un “ricorso 599-bis” si può contestare in Cassazione la qualificazione giuridica del reato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo tra le parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, inclusa quella relativa alla qualificazione giuridica del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso di questo tipo?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 13716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna dei ricorrenti applicando agli stessi la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis del codice di rito.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1.vizio di motivazione: non sarebbe stato analizzato il compendio probatorio posto alla base della conferma della condanna.
3.Ricorreva per Cassazione anche il difensore di NOME COGNOME che deduceva: 3.1.violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del condotta contestata, che avrebbe dovuto essere ascritta nella fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non in quella dell’estorsione.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
I ricorrenti non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui:
(a) è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all’es concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a cens qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa dog anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrog una pena illegale (in motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elabor riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale c ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del pr strumento deflattivo: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01);
(b) è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammiss le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condiz di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla deter della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge 22002 del 10/04/2019 – dep. 20/05/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
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5.Alla GLYPH inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024
L’estensore
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Il Presid nte