Ricorso 599-bis: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo che consente alle parti di accordarsi sulla pena, rinunciando ai motivi di gravame. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i confini dell’impugnazione successiva, specificando quando un ricorso 599-bis è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato era stato condannato in primo grado per il reato di tentata estorsione. In sede di appello, la difesa aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. La Corte di Appello di Napoli, accogliendo la richiesta congiunta, aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione e seicento euro di multa.
Tuttavia, nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione. In particolare, contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Decisione della Cassazione e i Limiti del Ricorso 599-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neanche entrare nel merito delle doglianze. La decisione si fonda su un principio consolidato, rafforzato da una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 19415/2023), che definisce in modo stringente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che il ricorso 599-bis è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi specifici, che attengono alla regolarità del procedimento con cui si è formato l’accordo. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo pattuito.
4. Omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, qualora questa fosse già maturata prima della sentenza di appello.
La Corte ha chiarito che tutte le altre doglianze, come quelle relative alla mancata concessione di attenuanti o alla determinazione della pena (purché legale e rientrante nei limiti edittali), sono da considerarsi rinunciate nel momento in cui l’imputato accetta il concordato. L’accordo, infatti, implica una valutazione complessiva che porta le parti a rinunciare ai propri motivi di appello in cambio di una pena certa e ridotta. Pertanto, sollevare tali questioni in Cassazione costituisce un motivo non consentito dalla legge.
Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per la pratica forense: la scelta di aderire a un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere pienamente consapevoli che, accettando l’accordo, si preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. La porta della Suprema Corte rimane aperta solo per contestare gravi vizi procedurali che hanno inficiato la formazione dell’accordo stesso, ma è saldamente chiusa per ogni questione relativa al merito della decisione, che si intende coperta e superata dal patto processuale.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero molto limitato di motivi attinenti a vizi nella formazione dell’accordo o a una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito.
Quali sono i motivi per cui il ricorso 599-bis viene dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se riguarda motivi che si considerano rinunciati con l’accordo, come la mancata valutazione di circostanze attenuanti, la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi nella determinazione della pena (a meno che questa non sia illegale).
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile dopo un accordo ex art. 599-bis?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa, al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in un anno, otto mesi di reclusione e seicento euro di multa la pena inflitta in primo grado ad NOME COGNOME per il delitto di tentata estorsione.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di speciale tenuità.
•
I NOME
•
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito. Infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della sussistenza di circostanze attenuanti nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/02/2024.