Ricorso 599-bis: i Limiti all’Impugnazione del Concordato in Appello
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena da applicare in secondo grado. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare tale accordo davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 9645 del 2024, chiarisce i confini dell’impugnazione, specificando quando un ricorso 599-bis debba essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli aveva riformato una precedente sentenza, rideterminando la sanzione penale sulla base di un accordo raggiunto tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.. L’imputato, infatti, aveva rinunciato ai motivi di appello relativi alla sua responsabilità, concordando una nuova pena con la Procura Generale.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio concordato.
I Limiti al Ricorso 599-bis secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per riaffermare un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Il collegio ha stabilito che un ricorso 599-bis, ovvero un’impugnazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, è ammissibile solo in casi ben definiti.
Nello specifico, è possibile ricorrere in Cassazione solo quando si contestano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Irregolarità nel consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo stipulato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile. In particolare, non si può utilizzare questo strumento per sollevare doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato (come la responsabilità penale), alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., o a vizi nella determinazione della pena, a meno che questi non si traducano in una vera e propria illegalità della sanzione.
La Decisione della Suprema Corte e le sue Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del concordato in appello. Accettando l’accordo, l’imputato compie una scelta processuale strategica: rinuncia a far valere determinati motivi di impugnazione in cambio di una rideterminazione della pena. Pertanto, non può in un secondo momento, davanti alla Cassazione, rimettere in discussione elementi che sono stati oggetto di accordo e rinuncia, come la quantificazione della pena.
La Corte ha precisato che l’illegalità della sanzione che giustificherebbe un ricorso si verifica solo quando la pena inflitta è estranea al sistema legale, perché non rientra nei limiti edittali previsti dalla norma incriminatrice o è di tipo diverso da quella prevista dalla legge. Una semplice contestazione sulla congruità della pena concordata non è sufficiente per rendere ammissibile il ricorso.
Le conclusioni di questa pronuncia sono chiare: l’accesso al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Le parti che scelgono questa via devono essere consapevoli che la sentenza che ne deriva è cristallizzata e può essere contestata solo per vizi genetici dell’accordo o per palesi illegalità, non per un ripensamento sulla convenienza della pena pattuita. La conseguenza della dichiarata inammissibilità, come previsto dall’art. 616 c.p.p., è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un accordo in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No. Secondo la Corte, il ricorso è ammissibile solo se contesta vizi nella formazione della volontà delle parti, nel consenso del PM, o se la decisione del giudice è difforme dall’accordo. Non è possibile rimettere in discussione motivi a cui si è rinunciato.
Posso contestare la quantità della pena concordata in appello con un ricorso in Cassazione?
No, a meno che la pena non sia ‘illegale’. La Cassazione chiarisce che non si può contestare la congruità della sanzione concordata, ma solo l’eventuale illegalità della stessa, ovvero se è una pena non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti minimi e massimi stabiliti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9645 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilit riformava la sentenza impugnata rideterminando il trattamento sanzionatorio sulla base della proposta di pena concordata avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen..
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del tratt sanzionatorio.
Si tratta di ricorso inammissibile.
Il collegio riafferma che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sen emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando con lo stesso si deducano motivi rel alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pub ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inf quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dal (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 – dep. 20/05/2019, COGNOME, Rv. 276102 -01).
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ar cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonch versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 9 febbraio 2024.