Ricorso 599-bis: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, la sua natura di accordo tra le parti pone limiti precisi all’impugnazione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini del ricorso 599-bis, specificando quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una dichiarazione di inammissibilità.
Il Caso: Dal Concordato in Appello al Ricorso in Cassazione
Nel caso in esame, un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena con la Procura Generale presso la Corte d’Appello, ha successivamente presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza che ratificava tale accordo. Il motivo del ricorso si basava sulla presunta “mancata valutazione dei fatti e degli elementi raccolti”, cercando di riaprire una discussione sul merito della vicenda processuale, ormai definita con il patteggiamento in secondo grado.
I Limiti del Ricorso 599-bis: Una Strada Stretta
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza. Il ricorso contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. non è uno strumento per rimettere in discussione l’intera vicenda, ma è circoscritto a vizi specifici che attengono alla formazione e alla correttezza dell’accordo stesso.
Motivi Ammessi
L’impugnazione è consentita esclusivamente per contestare:
1.  Vizi nella formazione della volontà: Qualora il consenso dell’imputato all’accordo sia stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2.  Difetti nel consenso del Pubblico Ministero: Se il consenso del rappresentante dell’accusa non è stato validamente espresso.
3.  Contenuto difforme della pronuncia: Nel caso in cui la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Motivi Non Ammessi
Al di fuori di queste ipotesi, non è possibile presentare ricorso per lamentare:
*   La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (art. 129 c.p.p.).
*   Errori nella determinazione della pena, a meno che essa non sia illegale (cioè fuori dai limiti di legge o di tipo diverso da quello previsto).
*   Questioni di merito, come la valutazione delle prove, poiché si tratta di motivi a cui l’imputato ha implicitamente rinunciato aderendo al concordato.
Le Motivazioni della Cassazione
I giudici di legittimità hanno spiegato che la scelta di accedere al concordato in appello implica una rinuncia a far valere determinate doglianze. L’imputato, accettando una pena concordata, non può poi pretendere che la Corte di Cassazione riesamini i fatti e le prove che hanno portato alla sua condanna. Il ricorso del proponente era basato proprio su una presunta omessa valutazione del merito, un motivo che esula completamente dalle strette maglie concesse per l’impugnazione di una sentenza ex art. 599-bis. La Corte ha quindi confermato che le censure relative a motivi rinunciati o a vizi non riconducibili alla legalità della sanzione sono precluse.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione sottolinea le conseguenze pratiche di un ricorso infondato. L’inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in tremila euro. Questa pronuncia funge da monito: il concordato in appello è un atto che chiude la discussione sul merito del processo, e un successivo ricorso può essere intrapreso solo per vizi genetici dell’accordo, non per un tardivo ripensamento sulla valutazione dei fatti.
 
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi nella formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo, vizi nel consenso del Pubblico Ministero, o se la sentenza del giudice è difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Si può contestare la valutazione dei fatti o delle prove in un ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali motivi sono inammissibili. Accettando il concordato, la parte rinuncia implicitamente a contestare nel merito la valutazione dei fatti e delle prove.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4400  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione dei fatti e degli elementi raccolti, è precluso, atteso che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono proponibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previst dalla legge (ex multis: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023