Ricorso 599-bis: Quando l’Accordo in Appello Diventa Intoccabile
L’istituto del ricorso 599-bis del codice di procedura penale, noto come “concordato in appello” o “patteggiamento in appello”, rappresenta uno strumento deflattivo importante. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda i limiti stringenti alla sua impugnabilità. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: una volta accettato l’accordo sulla pena, non si può tornare indietro contestando proprio ciò che è stato concordato.
I Fatti del Caso: Dall’Estorsione al Concordato in Appello
La vicenda processuale ha origine con una condanna per il reato di estorsione emessa dal Tribunale di Napoli. In sede di appello, la difesa dell’imputato e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. per la rideterminazione della pena. La Corte di Appello di Napoli, recependo l’accordo, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la responsabilità penale ma applicando la pena concordata tra le parti.
L’Impugnazione in Cassazione e i Motivi del Ricorso
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi sollevati riguardavano la presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello in due punti specifici: la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche. In sostanza, l’imputato contestava gli elementi che erano stati oggetto proprio del patto processuale siglato.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso 599-bis
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno deciso di trattare il caso con la procedura semplificata “de plano”, prevista per le impugnazioni che appaiono manifestamente infondate o, come in questo caso, inammissibili. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato riguardo i limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di ricorso 599-bis.
Le Motivazioni: I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento in Appello
La Corte ha chiarito che l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita a contestare i punti che formano l’oggetto dell’accordo stesso. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo per motivi molto specifici, che attengono alla legittimità della procedura e non al merito dell’accordo. In particolare, è possibile ricorrere se si lamentano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
2. Vizi relativi al consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, come la valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o, appunto, la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti. Queste ultime, infatti, sono il cuore del negoziato tra accusa e difesa.
L’unica eccezione a questa regola si verifica quando la pena concordata e applicata dal giudice si riveli illegale, ovvero quando non rientri nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o sia di una specie diversa da quella prevista. Nel caso di specie, nessuna di queste anomalie era stata dedotta né riscontrata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il concordato in appello è un atto negoziale che vincola le parti. L’imputato, nel momento in cui accetta di concordare una pena, ottiene un vantaggio (solitamente una riduzione della sanzione) in cambio di una rinuncia a far valere determinate contestazioni. Pretendere di rimettere in discussione in Cassazione proprio i termini dell’accordo significherebbe snaturare la funzione stessa dell’istituto. La decisione della Corte, quindi, serve da monito: la scelta del ricorso 599-bis deve essere ponderata, poiché una volta siglato l’accordo, le porte per un’ulteriore impugnazione sul merito della pena si chiudono quasi ermeticamente.
È sempre possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.)?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è ammessa solo per specifici e limitati motivi che riguardano la regolarità della formazione dell’accordo e non il suo contenuto, a meno che la pena applicata non sia illegale.
Quali motivi rendono ammissibile un ricorso contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.?
Il ricorso è ammissibile se si contestano vizi nella formazione della volontà dell’imputato di aderire all’accordo, vizi nel consenso del pubblico ministero, o se la decisione del giudice è difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Contestare la pena concordata o la mancata concessione di attenuanti generiche è un motivo valido per il ricorso 599-bis?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questi sono motivi a cui la parte rinuncia implicitamente nel momento in cui aderisce all’accordo sulla pena. Pertanto, un ricorso basato su tali doglianze è dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli 1’11/1272023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Napoli, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 20 settembre 2022, confermando la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di estorsione e rideterminando la pena come concordata dalle parti.
Ricorre l’imputato deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e all’omessa concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì,
vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla q prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 – 01)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 8 MAGGIO 2024
Il consigliere estensore
COGNOME
Il Pre idente
NOME
Sergi COGNOME
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