Ricorso 599 bis: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma quali sono i confini per un’eventuale impugnazione successiva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 3168/2024, offre chiarimenti cruciali sui limiti del ricorso 599 bis, specificando i casi in cui esso risulta inammissibile. La decisione analizza un caso in cui un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in appello, ha tentato di rimettere in discussione la propria responsabilità davanti alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di un coltello. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p., ottenendo dalla Corte d’appello di Roma una rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando motivi attinenti alla propria responsabilità penale.
La questione giunta all’esame della Suprema Corte era, quindi, se un’impugnazione che contesta il merito della colpevolezza fosse ammissibile dopo che l’imputato stesso aveva acconsentito a una specifica pena, rinunciando di fatto ai motivi d’appello.
L’Analisi della Corte sui Limiti del Ricorso 599 bis
La Corte di Cassazione ha affrontato la questione richiamando la sua consolidata giurisprudenza in materia. Ha chiarito che il ricorso 599 bis è ammissibile solo in circostanze ben definite e circoscritte. Nello specifico, è possibile impugnare la sentenza concordata solo per motivi che riguardano:
1. La formazione della volontà della parte: ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato.
2. Il consenso del pubblico ministero: se vi sono stati vizi procedurali nell’ottenimento del suo accordo.
3. Il contenuto difforme della pronuncia: qualora la sentenza del giudice si discosti da quanto pattuito tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile. In particolare, la Corte ha ribadito che non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per contestare i motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, né per mettere in discussione la valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. Allo stesso modo, non sono ammesse censure sulla determinazione della pena, a meno che non si configuri una sanzione illegale, ossia non prevista dalla legge o al di fuori dei limiti edittali.
Le Motivazioni della Decisione
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il motivo del ricorso presentato dall’imputato mirava a contestare la sua responsabilità penale. Questo tipo di doglianza, tuttavia, esula completamente dai casi previsti per l’ammissibilità di un’impugnazione avverso una sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. L’adesione al concordato in appello implica una rinuncia a contestare l’affermazione di colpevolezza. Tentare di riaprire la discussione sulla responsabilità in sede di legittimità costituisce, pertanto, una violazione dei presupposti stessi dell’accordo. La Suprema Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, trattando la questione con la procedura semplificata de plano prevista dall’art. 610, comma 5 bis c.p.p.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione processuale strategica con conseguenze definitive. Chi accede a tale istituto ottiene un beneficio in termini di certezza e riduzione della pena, ma al contempo si preclude la possibilità di contestare nel merito la propria colpevolezza in un successivo grado di giudizio. La sentenza serve da monito: il ricorso 599 bis non è uno strumento per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, ma solo un rimedio eccezionale per correggere specifici vizi procedurali legati alla formazione dell’accordo. Di conseguenza, la decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’ (art. 599 bis c.p.p.)?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi strettamente legati a vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, al consenso del pubblico ministero, o a un contenuto della sentenza del giudice diverso da quello pattuito. Non è possibile contestare il merito della responsabilità.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili in questo specifico contesto?
Sono inammissibili i motivi con cui si contesta la responsabilità penale dell’imputato, quelli a cui si è rinunciato con l’accordo, le censure sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) e i vizi sulla determinazione della pena, a meno che essa non sia illegale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3168 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. rideterminava la pena inflitta nei confronti di COGNOME NOME, in relazione ai reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo di un coltello;
considerato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con la procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.;
ritenuto che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102);
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi della motivazione in punto di responsabilità dell’imputato, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 599 bis cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/12/2023