Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
NOME COGNOME
Presidente
N. SEZ. 838/2025
NOME COGNOME
rel. Consigliere
REGISTRO GENERALE
N. 11784/2025
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 23/10/2000
avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con sentenza emessa il 29 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di rapina aggravata.
Ha proposto ricors o l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge , non avendo la Corte di appello riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; la motivazione della sentenza, inoltre, sarebbe insufficiente o carente.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero -come statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 -01) -alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 -01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102 -01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 -01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 -01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. 272853 -01).
All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.