Ricorso 599-bis cpp: I Limiti dell’Appello in Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di ammissibilità del ricorso 599-bis cpp, un istituto processuale che permette un accordo sulla pena in grado di appello. La Suprema Corte ribadisce un principio consolidato: non tutti i motivi di lamentela sono validi per accedere al giudizio di legittimità, e un’impugnazione non correttamente formulata porta a conseguenze severe, come l’inammissibilità e sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Tre individui, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 20 gennaio 2023, hanno proposto ricorso per Cassazione. La sentenza impugnata era il risultato di un accordo tra le parti, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. Tuttavia, i ricorsi sono stati sottoposti al vaglio di legittimità della Suprema Corte, che ne ha valutato i presupposti formali e sostanziali.
La Decisione sul Ricorso 599-bis cpp
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un punto cruciale del diritto processuale penale: la possibilità di impugnare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è strettamente limitata a un elenco tassativo di motivi. I giudici hanno riscontrato che le doglianze sollevate dai ricorrenti non rientravano in nessuna delle categorie consentite dalla legge.
La Procedura ‘de plano’
Coerentemente con la manifesta infondatezza dei ricorsi, la Corte ha adottato una procedura semplificata, nota come ‘de plano’, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa modalità permette alla Cassazione di decidere senza un’udienza formale, basandosi esclusivamente sugli atti scritti, accelerando così la definizione del procedimento quando l’esito è palese.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione restrittiva dei mezzi di impugnazione avverso le sentenze ‘concordate’ in appello. La Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali conformi (in particolare le sentenze n. 28306/2021 e n. 29898/2019), ha sottolineato che l’accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita a far valere determinate censure. Permettere un’impugnazione basata su motivi non previsti svuoterebbe di significato l’istituto stesso, che mira a una più rapida definizione dei processi. Pertanto, i motivi di doglianza proposti dai ricorrenti sono stati ritenuti estranei al perimetro di controllo della Corte di legittimità per questo specifico rito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta di un rito processuale speciale, come il concordato in appello, ha conseguenze procedurali non trascurabili. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che l’accesso a benefici, come la potenziale riduzione della pena, implica una limitazione delle successive facoltà di impugnazione. Un ricorso 599-bis cpp deve essere attentamente ponderato e fondato esclusivamente sui vizi che la legge consente di denunciare. In caso contrario, come dimostra la vicenda, l’esito non sarà solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a tremila euro per ciascun ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di doglianza presentati dai ricorrenti non rientravano nell’elenco tassativo di quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa secondo la procedura speciale dell’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Cosa significa che la decisione è stata presa ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione ha deciso sulla base dei soli atti scritti, senza la necessità di un’udienza orale. Questa procedura accelerata è prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i casi in cui l’inammissibilità del ricorso è manifesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TELESE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
(COGNOME e al.)
Ritenuto che nessuno dei motivi di doglianza dedotti dai ricorrenti rientra nel novero di quelli consentiti in sede di legittimità per censurare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28306 del 25/06/2021, COGNOME, COGNOME, Rv. 281804; Sez. 6, n. 29898 del 10/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 276228), per cui tutte le impugnazioni vanno dichiarate inammissibili con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024