Ricorso 599-bis cpp: La Cassazione sui Limiti dell’Impugnazione
L’istituto del concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo tra le parti. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono strette e ben definite. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del ricorso 599-bis cpp, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo una condanna in primo grado per il reato di cui all’art. 385 c.p., decideva di accordarsi con la pubblica accusa in sede di appello. La Corte d’Appello, recependo la concorde richiesta delle parti, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminava la pena.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando due presunti vizi della sentenza d’appello: l’assenza di motivazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato (come previsto dall’art. 129 c.p.p.) e sulla misura della pena concordata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è consentita solo per motivi molto specifici e non per contestazioni generiche o relative a punti sui quali l’imputato ha, di fatto, rinunciato attraverso l’accordo stesso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso 599-bis cpp
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accesso a questo istituto implica una rinuncia da parte dell’imputato ai motivi di appello precedentemente formulati. L’accordo si concentra sulla pena, e l’effetto devolutivo dell’impugnazione si restringe di conseguenza.
La Cassazione ha chiarito che il ricorso 599-bis cpp è ammissibile esclusivamente se vengono dedotti vizi relativi a:
1. La formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il consenso del pubblico ministero sulla richiesta.
3. Il contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo pattuito.
Sono invece inammissibili, come nel caso di specie, le doglianze relative alla mancata valutazione da parte del giudice d’appello delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Questo perché, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi d’appello per accedere al concordato, la cognizione del giudice è limitata ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia. Il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento, poiché l’imputato ha scelto di non contestare più la propria colpevolezza ma di accordarsi sulla pena.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma la natura essenzialmente “transattiva” del concordato in appello. La scelta di percorrere questa strada processuale è strategica e comporta conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, accettando il concordato sulla pena, si preclude la possibilità di contestare in Cassazione la valutazione di merito sulla colpevolezza o la mancata applicazione di formule di proscioglimento.
In pratica, la sentenza cristallizza un punto fondamentale: chi sceglie il concordato baratta la possibilità di un’assoluzione nel merito con la certezza di una pena ridotta. Il successivo ricorso in Cassazione non può diventare uno strumento per riaprire questioni che l’accordo stesso ha inteso chiudere. La decisione serve quindi come monito sull’importanza di una valutazione ponderata prima di aderire al concordato, poiché le porte per un’ulteriore impugnazione si chiudono quasi ermeticamente, salvo i rari casi di vizi nella formazione dell’accordo stesso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa con “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
No. Il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, o al contenuto della pronuncia del giudice difforme dall’accordo.
Il giudice d’appello, quando accoglie una richiesta di pena concordata, deve spiegare perché non ha prosciolto l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No. Secondo la Corte, poiché l’imputato con l’accordo rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata e non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di concordato in appello viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato per legge al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32230 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32230 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DELLA NOME nato a ROMA il 28/11/1978
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, recependo la concorde richiesta delle parti avanzata a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen..
Egli denuncia l’assenza di motivazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena.
Si procede a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.
Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102), poiché il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste da tale disposizione, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; nonché Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 luglio 2025.