Ricorso 41-bis: Quando il Vizio di Motivazione Porta all’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’ambito del diritto penitenziario: i limiti di impugnazione dei provvedimenti di proroga del regime detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis. Attraverso una decisione netta, la Suprema Corte ribadisce la distinzione fondamentale tra la totale assenza di motivazione, che costituisce una violazione di legge, e una motivazione ritenuta semplicemente non condivisibile nel merito dal ricorrente. L’analisi di questo caso offre spunti essenziali per comprendere i confini del ricorso 41-bis.
I Fatti del Caso
Un detenuto, sottoposto al regime carcerario speciale dell’art. 41-bis, presentava un reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma avverso il decreto che ne prorogava l’applicazione. Il Tribunale rigettava il reclamo, confermando la misura restrittiva. Contro questa decisione, il difensore del detenuto proponeva ricorso per Cassazione, basando le sue doglianze su un unico, specifico motivo: la presunta mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Ricorso 41-bis e la Presunta Violazione di Legge
Il ricorrente sosteneva che l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza fosse affetta da un vizio che integrava una violazione di legge, specificamente dell’art. 41, comma 2-sexies, della legge sull’ordinamento penitenziario. Questa norma consente il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le ordinanze del tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis. La tesi difensiva equiparava, di fatto, una motivazione ritenuta insufficiente a una violazione di legge, sperando così di ottenere un annullamento del provvedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta disamina della natura del motivo di ricorso presentato, distinguendo nettamente tra la denuncia di un vizio procedurale ammesso e la critica nel merito della decisione, non consentita in quella sede.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza era dotata di una motivazione ‘diffusa e anche congrua’. Di conseguenza, il motivo sollevato non riguardava una reale ‘mancanza’ di motivazione, che avrebbe potuto configurare una violazione di legge, bensì una critica alla sostanza e alla congruità delle argomentazioni del giudice di merito.
La Corte ha specificato che un ricorso 41-bis basato su tali presupposti si trasforma in un inammissibile ‘vizio di motivazione’. In altre parole, il ricorrente non stava denunciando l’assenza delle ragioni della decisione, ma ne stava contestando il contenuto e la valutazione, un’operazione che esula dai poteri della Corte di Cassazione in questo specifico tipo di procedimento. Il ricorso è stato quindi giudicato proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio consolidato: nel ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti in materia di 41-bis, è possibile denunciare la violazione di legge, inclusa l’assenza totale o meramente apparente della motivazione, ma non è consentito introdurre censure che attengono alla logicità o alla congruità della valutazione di merito compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, se questa è sorretta da una motivazione effettiva.
Quando un ricorso contro la proroga del regime 41-bis viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non consentiti dalla legge. Nel caso specifico, se il ricorso contesta la logicità o la congruità della motivazione (vizio di motivazione) invece di una sua totale assenza (violazione di legge), viene considerato inammissibile.
Qual è la differenza tra ‘mancanza di motivazione’ e ‘vizio di motivazione’ nel contesto di un ricorso 41-bis?
La ‘mancanza di motivazione’ è una violazione di legge e si verifica quando un provvedimento è totalmente privo delle ragioni della decisione, rendendolo nullo. Il ‘vizio di motivazione’, invece, attiene a una critica sulla coerenza, logicità o completezza di una motivazione che, tuttavia, esiste. Secondo questa ordinanza, solo la prima può essere validamente denunciata in Cassazione per i provvedimenti ex art. 41-bis.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2119 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2119 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 8.5.2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato avverso il decreto di proroga del regime detentivo di cui all’art. 41-bis L. n. 354 del 1975;
Rilevato che il ricorso denuncia la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato quale vizio integrante la violazione di legge richiesta dall’art. 41, comma 2-sexies, L. n. 354 del 1975, per la proposizione del ricorso avverso l’ordinanza del tribunale sul reclamo del detenuto;
Ritenuto, tuttavia, che l’ordinanza impugnata è provvista di diffusa, e anche congrua, motivazione, sicché il ricorso si atteggia, in definitiva, come inammissibilmente proposto per vizio di motivazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025