Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 671 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 671 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catania nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a San Michele di Ganzaria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania dichiarava inammissibile la richiesta della Procura AVV_NOTAIO presso la stessa Corte per il riconoscimento della sentenza di condanna irrevocabile emessa per reati di frode e falso da un Tribunale svizzero nei confronti di NOME COGNOME, ai fini dell’art. 12 cod. pen.
Secondo la Corte di appello, l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 73 del 2016 prevedeva già la possibilità di valutare la sentenza straniera ai medesimi effetti senza procedere al suo formale riconoscimento.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 d.lgs. n. 73 del 2016, 12 cod. pen., 696 e 730 cod. proc. pen.
Il citato art. 3 non ha implicitamente abrogato le disposizioni degli artt. 730 e 731 cod. proc. pen. e comunque la Svizzera non è membro dell’Unione europea, ma tra i due Stati vige un diverso regime che è ancora disciplinato dalla Convenzione del Consiglio d’Europa e dai successivi accordi integrativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
La Corte di appello ha erroneamente fatto riferimento al regime giuridico di circolazione dei giudicati penali di condanna previsto per gli Stati membri dell’U.E. (in ordine al quale, Sez. 6, n. 29949 del 16/06/2022).
La Confederazione svizzera, infatti, pur avendo relazioni qualificate con l’Unione europea, non è membro di tale consesso e pertanto alla stessa non è applicabile il d.lgs. 2 maggio 2016 n. 73, che ha attuato in Italia la decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Per detto Stato continuano / quindi ad applicarsi le disposizioni della cooperazione intergovernativa del Consiglio d’Europa, come integrata dagli accordi aggiuntivi, quanto al riconoscimento delle decisioni penali.
In particolare, viene in considerazione l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia, concluso il 10 settembre 1998, che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dm ne agevola l’applicazione, che all’art. 27 disciplina lo scambio delle decisioni di condanna. Nell’attuare tale disposizione, la legge di ratifica (I. n. 367 del 2001) ha novellato l’art. 730 cod. proc. pen., ribadendo quindi il ricorso alla ordinaria procedura di riconoscimento.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata affinché la Corte di appello si pronunci, tenendo presente i suddetti principi, sulla richiesta presentata dalla Procura AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 730 cod. proc. pen.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni decisione sui presupposti per l’accoglimento della richiesta, nonché sull’ammissibilità dell’oggetto del riconoscimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso il 27/1/2022.