Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39512 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39512 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Trento nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME, nato a Stajke il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte di appello di Trento
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 maggio 2025 la Corte di appello di Trento ha riconosciuto la sentenza penale straniera emessa dal Tribunale di primo grado
del distretto di Scutari in data 12 settembre 2023, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di “lesioni personali come conseguenza di violazione delle norme sulla circolazione stradale”; pena sospesa e sostituita dalla misura alternativa dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali per un periodo di due anni.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Trento, che ha dedotto l’erronea applicazione delle disposizioni della Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione (ratificata con L. 772/73), alla quale l’Albania ha aderito con decorrenza 18 agosto 2001. Secondo il ricorrente, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che NOME COGNOME ha un solido contesto familiare e ambientale di riferimento nello Stato della decisione, così che il riconoscimento della sentenza straniera violerebbe le norme della Convenzione, la cui ratio risiede nell’opportunità di evitare che la vicenda dell’espiazione della pena possa allontanare il condannato dal proprio contesto di vita, familiare, relazionale, lavorativo o quant’altro abbia un impatto sulla dimensione soggettiva.
Il 24 settembre 2025 è pervenuta memoria nell’interesse di NOME COGNOME, con cui si è insistito nella declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Va innanzitutto rilevato che il ricorso difetta di interesse.
Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale, derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 01).
Nel caso in esame, il risultato a cui mira il ricorso proposto, ossia il mancato riconoscimento della sentenza straniera, confligge con la circostanza che, come si evince dagli atti, la richiesta di riconoscimento dell’anzidetta sentenza è stata effettuata dallo stesso Ufficio della parte ricorrente.
Il che conduce a ritenere che non vi è un interesse concreto ad ottenere un provvedimento di segno contrario rispetto alla richiesta originariamente formulata.
Fermo restando tale assorbente rilievo, può aggiungersi che, nel merito, la richiesta è manifestamente infondata.
La legge 3 luglio 1989, n. 257, contenente disposizioni per l’attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l’esecuzione delle sentenze penali, entrata in vigore il 20 luglio 1989, all’art. 8 dispone che, ai fini dell’esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della convenzione, le disposizioni degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 5, commi 1 e 3, della presente legge.
L’art. 9 dell’anzidetta legge dispone che agli effetti dell’art. 7, paragrafo 2, della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, il riconoscimento della sentenza straniera non è ammesso soltanto nei casi previsti dalle lettere b) e d).
L’art. 7, paragrafo 2, della Convenzione anzidetta prevede che l’esecuzione può essere negata:
se le autorità competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non avviare un procedimento o di sospendere il procedimento da esse avviato per gli stessi fatti;
se i fatti sui quali si basa la condanna sono perseguiti nello Stato richiesto;
se la condanna su cui si basa la richiesta è stata pronunciata in contumacia;
nella misura in cui lo Stato richiesto ritiene che la condanna pronunciata dinanzi ad esso sia incompatibile con i principi che regolano l’applicazione del suo diritto penale, in particolare se, a causa della sua età, l’autore del reato non avrebbe potuto essere condannato nello Stato richiesto.
Ne discende, alla luce del suindicato quadro normativo, che, al fine del riconoscimento della sentenza straniera, rileva solo se: la sentenza contenga disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato; per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata
pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato un procedimento penale.
Non occorre, quindi, accertare le condizioni evidenziate nel ricorso, relative alla integrazione del soggetto nello Stato richiesto, con la conseguenza che il ricorso è incentrato su deduzioni inconferenti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen, trattandosi di Parte pubblica ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7 ottobre 2025.