Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19805 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ROMANIA il 20/07/1984
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Catania udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 28 febbraio 2025 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di revocare il riconoscimento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Galati del 28 settembre 2012, divenuta irrevocabile in Romania il medesimo giorno.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la sentenza straniera era stata riconosciuta nell’ordinamento interno con sentenza della Corte di appello di Catania n. 27 del 2017, divenuta irrevocabile il 24 dicembre 2017, e che tale sentenza contenente il riconoscimento, una volta divenuta definitiva, non è riformabile o revocabile.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione pe rché il mandato di arresto europeo emesso dall’autorità rumena non conteneva
l’indicazione dell’esser stato commesso il danneggiamento con violenza sulla persona o minaccia, e quindi non consentiva di comprendere se il danneggiamento commesso in Romania, e riconosciuto dalla sentenza della Corte di appello di Catania, costituisca, in realtà, reato anche in Italia; infatti, quando il danneggiamento ha ad oggetto beni di privati, la violenza o minaccia è elemento necessario della fattispecie; esso, inoltre, non conteneva l’indicazione della data e del luogo della commissione del reato in Romania, il che lo rende di fatto non eseguibile; in definitiva, si è creata una situazione di stallo che rende non eseguibile il provvedimento nell’ordinamento interno.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Una volta operato il riconoscimento della sentenza straniera, i poteri del giudice dell’esecuzione, come ricorda Sez. 1, n. 42147 del 10/09/2024, COGNOME, Rv. 287253 01, attengono soltanto alla sfera esecutiva, e non possono estendersi sino a lamentare, peraltro in termini ipotetici, mancate verifiche che avrebbero dovuto essere effettuate nel contesto del procedimento di riconoscimento.
Nell’incidente di esecuzione non è, infatti, possibile revocare il titolo, come ha rilevato correttamente l’ordinanza impugnata, né integrarlo o modificarlo ( Sez. 1, n. 359 del 26/10/2023, dep. 2024, Pg in proc. Sema, Rv. 285784 – 01: In tema di procedimento di esecuzione, il giudice al quale sia richiesto di determinare con esattezza il trattamento sanzionatorio per ciascun reato onde accertare la pena ancora da espiare, in ragione del presofferto e per la presenza di reati ostativi, non può procedere all’integrazione o alla modificazione del titolo esecutivo mediante una diversa qualificazione giuridica dei reati. Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza straniera, in cui il giudice dell’esecuzione aveva qualificato i reati in termini difformi dalla sentenza che aveva riconosciuto il provvedimento estero).
Pertanto, in un caso, quale quello in esame, in cui l’unico motivo di ricorso deduce soltanto questioni attinenti al merito del riconoscimento (la doppia punibilità e la mancata indicazione della data di commissione del reato), si deve dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ‘n on possono essere dedotte con incidente di esecuzione le questioni relative al merito del giudizio di riconoscimento delle sentenze penali straniere di cui agli artt. 730 e ss. cod. proc. pen. ‘ (Sez. 6, n. 37496 del 16/09/2022, Pop, Rv. 283934 -01: fattispecie in cui era stata censurata innanzi alla corte di appello, adita ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per la declaratoria di
estinzione della pena irrogata con la sentenza straniera, la carenza del requisito della doppia incriminazione; conforme Sez. 6, n. 44601 del 15/09/2015, S., Rv. 265882 -01), e concludere nel senso della inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME