Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26699 Anno 2025
In nome del Popolo italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26699 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
Ercole COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME Di NOME COGNOME
NOME COGNOME
Presidente Ð
Relatore –
Sent. n. sez. 781/25
CC Ð 19/05/2025
R.G.N. 6958/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Subiaco il 25/07/1967
avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma, in applicazione della Convenzione del Consiglio dÕEuropa, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, e previo riconoscimento della sentenza irrevocabile emessa dallÕautoritˆ giudiziaria di San Marino, che aveva disposto nei confronti di NOME COGNOME la misura della confisca per equivalente, quale provento del reato di riciclaggio per il quale era stato condannato, ordinava nei
confronti del predetto la confisca per un valore equivalente alla somma di euro 124.101,73.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione.
La Corte di appello ha violato lÕart. 733, lett. b ) cod. proc. pen. nel riconoscere la sentenza straniera, in quanto non ha dato rilevanza alla circostanza che il ricorrente è stato assolto per Ònon aver commesso il fattoÓ dal Tribunale di Roma il 6 febbraio 2018 dal reato presupposto (bancarotta fraudolenta) del reato di riciclaggio.
Questa circostanza integrava lÕelemento costitutivo del reato di riciclaggio.
2.2. Vizio di motivazione.
La motivazione sul suddetto punto è anche illogica, lˆ dove cerca di superare lÕobiezione difensiva con la circostanza che il coimputato ed il padre sono stati condannati, non spiegando tuttavia come la condanna del padre si connetta alla responsabilitˆ del ricorrente. Inoltre, la condanna del padre riguardava soltanto la distrazione di elicotteri e non di somme di danaro, oggetto del riciclaggio.
Il difensore ha presentato motivi aggiunti, deducendo che, anche volendo considerare la posizione del padre del ricorrente, il reato per il quale è stato condannato in primo grado era bancarotta fraudolenta impropria, mentre il secondo grado non è stato mai fissato e quindi il reato si è prescritto.
Si richiama la Convenzione del 31 marzo 1939 n. 1832.
Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che lÕart. 734 cod. proc. pen. prevede che avverso la decisione della corte di appello sul riconoscimento della sentenza straniera il ricorso per cassazione è consentito soltanto per Òviolazione di leggeÓ.
Sono pertanto preclusi in questa sede i motivi che denuncino illogicitˆ della motivazione della sentenza impugnata, che non si traducano in ipotesi di motivazione apparente o assente.
Ci˜ premesso, il primo e secondo motivo propongono censure manifestamente infondate e anche precluse.
2.1. Quanto al primo motivo, va osservato che lÕart. 24 della Convenzione del Consiglio dÕEuropa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in vigore tra Italia e San Marino, prevede Ð secondo un principio comune alle convenzioni in materia di cooperazione giudiziaria al fine di dare esecuzione a giudicati penali – che Ò La Parte richiesta è vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti in una sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria della Parte richiedente, o nei limiti in cui questa sentenza o decisione giudiziaria sia fondata su tali fatti Ó (par. 2) e che, nel caso in cui la esecuzione della confisca avvenga con il sistema del riconoscimento della decisione straniera, Ò soltanto la Parte richiedente ha diritto di decidere su eventuali richieste di revisione della decisione di confisc aÓ (par. 5).
A ci˜ va aggiunto che nessuna riserva, pur prevista dalla Convenzione (cfr. art. 24, par. 3: Ò Ciascuna Parte, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, dÕaccettazione, dÕapprovazione o dÕadesione, pu˜, mediante dichiarazione diretta al Segretario Generale del Consiglio dÕEuropa, dichiarare che il paragrafo 2 del presente articolo si applica soltanto subordinatamente ai principi costituzionali e ai concetti fondamentali del proprio sistema giuridico Ó), lÕItalia ha apposto alla previsione di cui allÕart. 24, par. 2.
Pertanto, lÕinteressato deve rivolgersi allo Stato richiedente per ottenere la revisione della sentenza di condanna per riciclaggio, non spettando allÕautoritˆ giudiziaria italiana richiesta di rivisitare autonomamente lÕaccertamento dei fatti posti alla base del giudicato da eseguire.
2.2. Non avendo lÕItalia in sede di ratifica della Convenzione, come si è detto, avanzato alcuna riserva alla disposizione di cui allÕart. 24, par. 2, è stato escluso dal legislatore che la stessa venga a violare a Òprincipi costituzionali e i concetti fondamentali del proprio sistema giuridicoÓ.
In ogni caso, il ricorrente non spiega perchŽ un siffatto sistema di cooperazione giudiziaria, codificato in tutti gli strumenti pattizi in materia di esecuzione di giudicati stranieri, violi precetti costituzionali e concetti fondamentali del proprio sistema giuridico.
2.3. Il secondo motivo, oltre a basarsi sulle errate premesse di diritto giˆ esaminate, avanza censure precluse sulla tenuta logica della motivazione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
LÕinammissibilitˆ dei motivi originari si estende ai motivi nuovi (art. 585 cod. proc. pen.).
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, deve, altres’, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 19/05/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME