Riconoscimento Sentenza Straniera: Quando l’Irreperibilità è Solo Apparente
Il riconoscimento di una sentenza straniera è un pilastro della cooperazione giudiziaria internazionale. Tuttavia, la procedura può arenarsi di fronte a ostacoli procedurali, come la presunta irreperibilità del condannato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 36081/2025) chiarisce un punto fondamentale: un’assenza giustificata dal territorio nazionale non equivale a irreperibilità. Il caso riguarda un cittadino austriaco, condannato nel suo paese, la cui assenza dall’Italia era dovuta proprio all’esecuzione di quella stessa pena.
I Fatti del Caso
Il Ministero della Giustizia italiano aveva richiesto alla Corte di Appello di Trieste il riconoscimento di una sentenza penale emessa in Austria contro un cittadino austriaco per reati di frode commerciale e lavoro nero. La Corte di Appello, tuttavia, dichiarava il ‘non luogo a provvedere’.
La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che il condannato era risultato irreperibile. Di conseguenza, secondo i giudici di merito, non era possibile dimostrare la sua presenza o dimora abituale nel distretto della Corte, un presupposto necessario per procedere con il riconoscimento. L’uomo, pur avendo i suoi interessi personali e lavorativi in Italia (specificamente a Udine), non si trovava sul territorio nazionale al momento delle ricerche.
La Decisione della Cassazione e il corretto approccio al riconoscimento della sentenza straniera
La difesa del condannato ha presentato ricorso in Cassazione, basandosi su due motivi principali:
1. L’errata valutazione della sua irreperibilità: la sua assenza era temporanea e dovuta all’esecuzione della pena in Austria.
2. La non conformità di alcuni reati austriaci con l’ordinamento italiano.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo, considerandolo assorbente e sufficiente per annullare la sentenza. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte di Appello avesse basato la sua decisione su una documentazione incompleta, senza tenere conto di comunicazioni cruciali tra i Ministeri della Giustizia italiano e austriaco. Questi documenti avrebbero chiarito che l’assenza del ricorrente era nota e giustificata.
Di conseguenza, la Corte ha decretato l’annullamento della sentenza impugnata, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte di Appello di Trieste per un nuovo giudizio che tenga conto di tutti gli elementi emersi.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si concentra sul ‘vizio di motivazione’ della sentenza di secondo grado. La Corte di Appello ha condotto una ‘incompleta disamina delle emergenze in atti’. In pratica, ha dichiarato l’irreperibilità senza considerare prove decisive che avrebbero imposto approfondimenti sia sulla rituale instaurazione del contraddittorio sia sulla sostanza della questione.
L’errore fondamentale è stato equiparare un’assenza motivata – l’esecuzione di una pena – a una condizione di irreperibilità legale. La Suprema Corte sottolinea che la documentazione disponibile, se correttamente valutata, avrebbe dimostrato che la ‘dimora abituale’ del soggetto era in Italia e che la sua assenza era solo temporanea e coatta. Decretare l’irreperibilità in tali circostanze ha significato non solo violare le norme procedurali, ma anche negare al ricorrente un giusto processo, basando una decisione su un presupposto fattuale errato.
Le Conclusioni
La sentenza offre importanti implicazioni pratiche per i casi di cooperazione giudiziaria. In primo luogo, ribadisce che i presupposti procedurali, come la dimora abituale, devono essere accertati con la massima diligenza, esaminando tutta la documentazione disponibile. In secondo luogo, chiarisce che l’assenza di una persona dal territorio nazionale, se giustificata da ragioni note all’autorità giudiziaria (come l’esecuzione di una pena all’estero), non può essere automaticamente considerata come ‘irreperibilità’.
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui le formalità procedurali non devono tradursi in un ostacolo insormontabile alla giustizia, specialmente in un contesto transnazionale. È dovere del giudice approfondire ogni elemento per garantire che la decisione sia fondata su una ricostruzione completa e corretta della realtà fattuale e giuridica.
Il riconoscimento di una sentenza straniera può essere negato se il condannato risulta assente dal territorio italiano?
Sì, può essere negato se non si dimostra la sua dimora abituale nel distretto della Corte. Tuttavia, come chiarisce questa sentenza, un’assenza temporanea e giustificata (come quella per scontare la pena all’estero) non può essere equiparata a una vera e propria irreperibilità legale.
Cosa ha sbagliato la Corte d’Appello in questo caso specifico?
La Corte d’Appello ha commesso un errore di valutazione basando la sua decisione di irreperibilità su una documentazione incompleta. Ha omesso di considerare atti che spiegavano le ragioni dell’assenza del condannato, giungendo a una conclusione errata e viziata nella motivazione.
Qual è la conseguenza della decisione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello e ha ordinato un nuovo processo (‘rinvio’) davanti a una diversa sezione della stessa Corte. Il nuovo giudice dovrà riesaminare il caso tenendo conto di tutta la documentazione per valutare correttamente se sussistono i presupposti per il riconoscimento della sentenza austriaca.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36081 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36081 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Austria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 4/2/2025 Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la difesa di NOME ha impugnato la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste, esaminando la richiesta del Ministero della Giustizia di riconoscimento della sentenza penale di condanna, per i reati di frode commerciale e lavoro nero puniti dal codice penale austriaco, emessa, nei confronti del ricorrente, dall’Autorità giudiziaria austriaca in data 1/10/2020, ha dichiarato il non luogo a provvedere sul presupposto della rilevata irreperibilità del NOME e dunque, a caduta, della indimostrata presenza, anche in termini di dimora abituale, del predetto nel territorio ricompreso nel distretto della Corte adita;
Rilevato che l’odierna impugnazione muove dalla restituzione in termini già accordata da questa Corte su istanza del NOME (Sesta Sezione, ordinanza del 27/5/2025, n. 27893) / in considerazione dell’errato giudizio reso quanto alla ritenuta irreperibilità del ricorrente;
considerato che, con l’odierno ricorso, per un verso si ribadisce l’inadeguatezza della valutazione resa sul tema della transitoria assenza del
ricorrente dal territorio italiano – avendo la Corte omesso di apprezzare atti che davano conto delle ragioni per le quali il ricorrente, abitualmente dimorante in Italia e in particolare a Udine, centro dei propri interessi personali e lavorativi, no si trovava, all’epoca, sul territorio nazionale per ragioni legate, per l’appunto, all esecuzione in Austria della sentenza da riconoscere- e, per altro verso, non avrebbe considerato che non tutti i reati posti a fondamento della condanna resa con la sentenza austriaca troverebbero conforto nell’ordinamento italiano con conseguente violazione dell’art. 733, lettera c), cpp;
ritenuta la assorbente fondatezza del primo motivo di ricorso, che trova immediato supporto già nelle valutazioni spese da questa stessa Corte nel giustificare la restituzione in termini utile alla proposizione dell’impugnazione che occupa, atteso che, con la decisione impugnata, la Corte del merito, per il vero anche a causa dell’incompleta documentazione nel caso trasmessa dal Ministero richiedente, ha decretato l’irreperibilità del ricorrente e per l’effetto riten l’assenza del presupposto inerente alla dimora abituale dello stesso nel territorio nazionale e a caduta in quello distrettuale di riferimento, senza considerare acquisizioni decisive rispetto alla valutazione da rendere nel caso (in particolare la nota del Ministero di Giustizia austriaco del 19 novembre 2024 e quella del Ministero di Giustizia del 2/12/2024, indicate nel ricorso), il cui contenuto puntualmente messo in luce dalla difesa, avrebbe imposto necessari approfondimenti non solo sulla rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del COGNOME ma anche sulle ulteriori derive sostanziali nel caso emarginate a sostegno della decisione gravata che risulta assunta, dunque, all’esito di una incompleta disamina delle emergenze in atti, con conseguente vizio di motivazione,
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P.Q.M.
Così è deciso, 04/11/2025
a
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME RA USA
Il Presidente
NOME COGNOME
CAC