Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35790 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 15/07/2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello competente; udite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata ha riconosciuto, ai fini di cui al d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161 la sentenza, pronunciata dalla Corte d’appello di Anversa in data 7 giugno 2024, che ha
condannato NOME COGNOME alla pena di 2.190 giorni per i delitti di associazione a delinquere e di traffico di sostanze stupefacenti.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento.
Il difensore, deducendo un motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza degli artt. 730, 731, 734 e 735 cod. proc. pen., art. 12 d.lgs. 161 del 2010, in ragione dell’omessa traduzione della sentenza straniera nella lingua italiana.
L’art. 730 cod. proc. pen., infatti, richiede espressamente la traduzione della sentenza penale estera di cui si chiede il riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria italiana.
Nel caso di specie la mancata traduzione avrebbe precluso la comprensione del significato delle espressioni «associazione per delinquere» e «traffico di sostanze stupefacenti» e il loro inquadramento nelle nozioni proprie della disciplina penale italiana.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 ottobre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello competente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il motivo proposto è manifestamente infondato.
Il difensore, deducendo un unico motivo di ricorso, ha censurato l’inosservanza degli artt. 730, 731, 734 e 735 cod. proc. pen., art. 12 d.lgs. 161 del 2010, in ragione dell’omessa traduzione della sentenza straniera nella lingua italiana.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello di Reggio Calabria ha fatto corretta applicazione dell’art. 12 del d.lgs. 161 del 2010, rilevando che «la traduzione della sentenza straniera della quale si chiede il riconoscimento non è requisito per il riconoscimento, posto che l’art. 12, co. 1, d.l.vo 161/10 prevede la traduzione del certificato di cui all’a 2, lett. n), d.l.vo cit., ma non della sentenza. La richiesta di traduzione del sentenza da riconoscere (o di parte di essa) rappresenta una mera facoltà per la Corte di appello ai sensi dell’art. 12, co. 3, D.L.vo cit.».
I giudici di appello hanno, inoltre, precisato che nella specie non vi era alcuna ragione di disporre la traduzione della predetta sentenza, in quanto i dati presenti nel certificato di cui all’art. 2, lett. n), d.lgs. 161 del 2010 forniscono tu elementi necessari per valutare i presupposti del riconoscimento.
Il ricorrente, peraltro, non ha indicato, se non in termini puramente generici, per quale ragione i dati risultanti dal certificato siano inidonei a consentire valutare i presupposti del riconoscimento.
Nel caso di specie, del resto, il riconoscimento della sentenza è stato operato non in base alla disciplina AVV_NOTAIO dettata dal codice di rito in materia di cooperazione internazionale (art. 730 cod. proc. pen.), ma in base alla disciplina speciale dettata dal diritto dell’Unione, recepita del d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, e fondata sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali ne spazio giuridico europeo.
Questa Corte, con la sentenza n. 33545 del 09/10/2025, COGNOME, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che, ai fini d riconoscimento e dell’esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all’Unione Europea, non è necessaria la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.
Le censure proposte in udienza dal difensore, in ordine all’asserita incompletezza del certificato, sono inammissibili, in quanto sono state proposte tardivamente e, comunque, in violazione dell’art. 609, comma 3, cod. proc. pen., eccependo violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.