Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33544 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 33544  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA a Locri avverso la sentenza in data 15/07/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio come da memoria in atti;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto il riconoscimento ai fini di cui al d.lgs. n. 161 del 2010 RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Anversa rea nei confronti di NOME COGNOME, condannato a pena detentiva per associazione a delinquere e traffico di sostanze stupefacenti.
Propone ricorso la difesa di NOME COGNOME e lamenta violazione di legge riferita agli artt. 12 del d.lgs. N. 161 del 2010 e 731, 734 e 735 del codice di rito La decisione gravata sarebbe viziata perché mancherebbe RAGIONE_SOCIALE puntuale indicazione degli effetti che conseguono al riconoscimento.
I
Inoltre, ad avviso RAGIONE_SOCIALE difesa, la decisione gravata sarebbe stata assunta senza la previa acquisizione RAGIONE_SOCIALE traduzione integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza straniera, aspetto che renderebbe solo apparente la verifica dei presupposti fondanti il chiesto riconoscimento, primo tra tutti quello RAGIONE_SOCIALE puntuale individuazione delle ipotesi di reato messe in luce in forza RAGIONE_SOCIALE condanna da riconoscere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita l’accoglimento perché riposa su censure infondate.
Giova premettere che nel caso il riconoscimento è stato effettuato ai sensi del d.lgs n. 161 del 2010, aspetto che influisce sulla fondatezza dei rilievi prospettati dal ricorso, perché ne determina l’infondatezza, seppur per ragioni diverse.
In prima battuta, è manifestamente inconsistente la rilevata incertezza in ordine alla individuazione degli effetti conseguenziali al riconoscimento, decretato con la sentenza impugnata con l’obiettivo di consentire l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza resa in Belgio ai danni del NOME ai sensi dell’art. 10 del citato d.lgs., puntualmente evocato dalla Corte del merito.
Quanto all’obbligo di integrale traduzione RAGIONE_SOCIALE sentenza da riconoscere, vale rimarcare che l’assunto difensivo muove dal presupposto che debbano applicarsi al caso di specie le norme dettate dal codice di procedura penale e primariamente gli articoli 730 o 731 cod. proc. pen.
Tale considerazione critica, alla stessa stregua del precedente rilievo, non tiene conto RAGIONE_SOCIALE ragione normativa fondante il riconoscimento contestato, come detto disposto agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, che ha dato attuazione alla decisione quadro n. 909/2008/GAI.
Orbene, ai sensi dell’art. 23 RAGIONE_SOCIALE citata decisione quadro, è prevista la traduzione del solo certificato e non anche RAGIONE_SOCIALE sentenza, salva la dichiarazione depositata dallo Stato membro presso il segretariato AVV_NOTAIO del Consiglio in qualità di Stato di esecuzione, riferita alla possibilità che nel caso in cui il certifi risulti insufficiente per decidere sull’esecuzione, possa richiedersi che la sentenza o talune sue parti siano corredate da traduzione nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione.
Tale meccanismo ha trovato piena attuazione nel citato d.lgs. n. 161 del 2010, il cui art. 12, al primo comma, in effetti prevede la traduzione del solo certificat e al comma 3 stabilisce che in caso di incompletezza del certificato, di sua
manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o comunque quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena, la Corte di appello, anche tramite il RAGIONE_SOCIALE, possa formulare richiesta di trasmissione di un nuovo certificato o RAGIONE_SOCIALE sentenza tradotta in lingua italiana.
Va peraltro aggiunto che nella diversa prospettiva dell’assicurazione delle garanzie previste dalla direttiva n. 2010/64/UE, riguardante il solo Stato RAGIONE_SOCIALE condanna, l’art. 164 del codice di procedura penale belga prevede l’obbligo RAGIONE_SOCIALE traduzione in favore dell’imputato alloglotta, adempimento di cui non è stata allegata l’omissione.
Sta di fatto che la disciplina applicabile in questa sede assume natura di normativa speciale, prevalente su quella dettata dal codice di procedura penale, peraltro richiamata dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 161 cit., solo in via residuale.
Ciò, detto per inciso, vale in AVV_NOTAIO in presenza di disposizioni che assumano carattere di specialità e che comunque siano destinate a prevalere, come deve rilevarsi con riguardo a quanto previsto dalla legge n. 257 del 1989, emessa – in relazione agli Stati del Consiglio d’Europa – per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate, il cui art. 1, comma, 1 prevede l’obbligo RAGIONE_SOCIALE traduzione RAGIONE_SOCIALE sentenza straniera.
Del tutto correttamente, dunque, la Corte di appello ha rigettato la relativa richiesta difensiva facendo leva sulla sola obbligatorietà RAGIONE_SOCIALE traduzione del certificato e non anche RAGIONE_SOCIALE sentenza e non emergendo profili di effettiviaincertezza derivanti dal tenore del primo puntualmente prospettati nella sede di merito (si veda il verbale di udienza del 15 luglio 2025, il quale da conto unicamente RAGIONE_SOCIALE richiesta di traduzione RAGIONE_SOCIALE sentenza non altrimenti precisata).
Da qui l’infondatezza dei motivi e la conseguente reiezione dell’impugnazione cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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