Riconoscimento Informale: La Cassazione ne Conferma il Pieno Valore Probatorio
Nel processo penale, l’identificazione dell’autore del reato è un momento cruciale. Ma quale valore ha un’identificazione avvenuta senza le rigide formalità previste dalla legge? Con l’ordinanza n. 17270/2024, la Corte di Cassazione torna sul tema del riconoscimento informale, chiarendo che esso costituisce una prova a tutti gli effetti, la cui valutazione è rimessa al prudente e logico apprezzamento del giudice. Questa pronuncia offre importanti spunti sulla distinzione tra la valutazione del fatto, propria dei giudici di merito, e il controllo di legittimità, esclusivo della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: Una Condanna Basata sull’Identificazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa nei confronti di un imputato, ritenuto colpevole di un reato. La decisione dei giudici di primo grado, confermata successivamente dalla Corte d’Appello, si fondava in modo significativo sull’identificazione dell’imputato effettuata dalla persona offesa. Ritenendo ingiusta la condanna e viziata la motivazione sulla sua identificazione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
Il Motivo del Ricorso: Tentativo di Riesame del Fatto
L’unico motivo di ricorso si concentrava sul presunto ‘vizio di motivazione’ riguardo all’individuazione dell’imputato come autore del reato. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, in particolare l’attendibilità del riconoscimento.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha immediatamente rilevato la natura del ricorso: non una critica sulla violazione di legge, ma un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove. La Suprema Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma è limitato al cosiddetto ‘giudizio di legittimità’. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio, senza poter entrare nel merito di quale ricostruzione dei fatti sia più plausibile.
Le Motivazioni della Cassazione sul Valore del Riconoscimento Informale
Il cuore della decisione risiede nel principio, ormai consolidato, relativo al valore probatorio del riconoscimento informale. La Corte ha spiegato che l’individuazione di un soggetto, sia essa personale o fotografica, compiuta nel corso delle indagini preliminari, non è un atto nullo se non rispetta le forme della ‘ricognizione personale’ previste dall’art. 213 del codice di procedura penale.
Al contrario, tale individuazione costituisce una manifestazione di percezione visiva, una ‘specie del più generale concetto di dichiarazione’. La sua forza probatoria non dipende dal rispetto di una procedura formale, ma dal valore intrinseco della dichiarazione confermativa resa in giudizio (ad esempio, durante la testimonianza). Spetta al giudice, attraverso il suo ‘libero apprezzamento’, valutarne l’efficacia e l’attendibilità, tenendo conto di tutti gli elementi del caso. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro scelta, sottolineando la convergenza tra il riconoscimento della vittima e quello di un altro testimone, oltre alla breve distanza temporale tra il fatto e l’identificazione stessa.
Le Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’implicazione pratica di questa ordinanza è chiara e rilevante: un’identificazione effettuata durante le indagini, anche senza le garanzie formali della ricognizione, può legittimamente fondare una sentenza di condanna. La condizione essenziale è che il giudice la ritenga attendibile e credibile, fornendo una motivazione logica e coerente che spieghi le ragioni della sua convinzione. Questo principio rafforza il ruolo centrale del libero apprezzamento del giudice nella valutazione della prova dichiarativa.
Un’identificazione fatta senza le regole formali della “ricognizione personale” ha valore di prova?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’identificazione di una persona (personale o fotografica) compiuta durante le indagini preliminari è una dichiarazione. La sua forza probatoria deriva dal valore della dichiarazione stessa, valutata liberamente dal giudice, e non dalle formalità previste dall’art. 213 del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove, come un riconoscimento, per decidere se sono attendibili?
No. Il ruolo della Corte di Cassazione è limitato al “giudizio di legittimità”, ovvero controllare la corretta applicazione della legge. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, come l’attendibilità di un testimone o di un riconoscimento, che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene basato esclusivamente sulla richiesta di una nuova valutazione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La parte che ha fatto ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17270 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine in ordine all’individuazione dell’imputato quale autore del reato contestato, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte d Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi paramet -i di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare l’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla convergenza dei riconoscimenti operati dalla persona offesa e dal teste e sulla ridotta distanza temporale tra la data di commissione del reato ed i riconoscimenti stessi);
rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficac dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Co GLYPH gli9 -e estensore
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