Riconoscimento Decisione Straniera: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sul tema del riconoscimento decisione straniera e sui rigidi requisiti procedurali per accedere al giudizio di legittimità. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso, condannando il ricorrente a significative conseguenze economiche. Analizziamo i dettagli della vicenda e le implicazioni di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano. La corte territoriale aveva accolto la richiesta di riconoscimento di una decisione emessa da un’autorità estera, specificamente dal Direttore dell’Ispettorato del lavoro e delle miniere di un altro Paese.
Sentendosi leso da tale pronuncia, che rendeva efficace nel territorio italiano un provvedimento straniero, l’interessato ha deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione sul Riconoscimento Decisione Straniera
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, ha emesso un’ordinanza dal contenuto inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa decisione ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la Corte d’Appello avesse correttamente o meno disposto il riconoscimento della decisione straniera. La sua pronuncia si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, ritenendo che il ricorso non superasse il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza è molto sintetica e non articola in dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in casi come questo, una declaratoria di inammissibilità implica che il ricorso presentato mancava dei requisiti fondamentali previsti dalla legge per poter essere esaminato dalla Corte di Cassazione.
Generalmente, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diversi motivi, tra cui:
* La presentazione fuori dai termini di legge.
* La mancanza di motivi specifici e pertinenti, ovvero quando l’impugnazione non contesta violazioni di legge ma si limita a una generica critica della decisione precedente.
* La proposizione di questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove la Corte valuta solo la corretta applicazione del diritto.
Nel caso specifico, la Corte ha semplicemente ‘rilevato’ la situazione e, senza un’analisi di merito, ha proceduto a dichiarare l’inammissibilità, confermando indirettamente la validità della sentenza della Corte d’Appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, ribadisce un principio cruciale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, soggetto a regole severe. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo in sede di legittimità.
La decisione sottolinea come un ricorso mal formulato o privo di fondamento giuridico non solo non porti al risultato sperato, ma possa anche comportare costi significativi. La condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende serve da deterrente contro impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario. Per chi si trova a dover affrontare il riconoscimento decisione straniera, questa pronuncia è un monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di valutare attentamente i presupposti per un eventuale ricorso in Cassazione.
Qual era l’oggetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’oggetto del ricorso era la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva disposto il riconoscimento di una decisione emessa da un’autorità straniera, ovvero il Direttore dell’Ispettorato del lavoro e delle miniere.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminare il merito della questione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23503 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Bollate il 07/07/1976
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 18/3/2025, con motivazione contestuale, con la quale è stato disposto il riconoscimento della decisione straniera emessa dal Direttore dell’Ispettorato del lavoro e delle miniere
del Granducato del Lussemburgo in data 26 settembre 2019, definitiva il 3/2/2020, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 nei confronti
di NOME COGNOME in qualità di amministratore delegato di Hinterland
RAGIONE_SOCIALE è stato proposto in data 27 marzo 2025, oltre il termine di gg.
cinque stabilito dall’art. 22 della legge n. 69/2005 alla quale rinvia l’art. 12, comma
10, del D. Leg.vo n. 161/2010;
che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, primo
Ritenuto comma lett.
c), cod. proc. pen. e alla conseguente declaratoria si procede
de plano ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende. Così deciso il 20/05/205.