Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51666 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51666 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLABATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di COGNOME NOME dal Tribunale di Termini Imerese il 16 giugno 2021, in ordine al delitto di riciclaggio di quattro quadricicli, di provenienza delittuos perché sottratti ai legittimi proprietari, per aver provveduto, nella qualità di titola di un’agenzia di partiche automobilistiche, alla reimmatricolazione dei veicoli
f
utilizzando procedure destinate alla nuova immatricolazione e facendo ricorso a certificati di idoneità tecnica (non più previsti dalla normativa in materia) di accertata provenienza illecita, perché falsi.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 648 bis, 42, 47 e 648 cod. pen.; 192, 495 e 603 cod. proc. pen.; 97 C.d.S. e d.m. 15/5/2006, oltre che vizio della motivazione (ritenuta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica).
Lamenta il ricorrente l’omessa acquisizione della prova documentale sopravvenuta, richiesta in grado di appello, che assumeva rilievo nel dimostrare l’assenza di consapevolezza da parte del ricorrente circa la provenienza delittuosa dei mezzi per cui era stata a lui richiesta la nuova immatricolazione; la motivazione di rigetto della richiesta di rinnovazione era in contrasto con i principi regolator della rinnovazione in grado di appello rispetto alle prove sopravvenute.
Censura, inoltre, il ricorrente il giudizio di responsabilità, con riguardo sia all’elemento oggettivo della condotta, sia al profilo soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice; l’operazione di riciclaggio dei veicoli era già stata eseguita e completata nel momento in cui i quadricicli, di provenienza delittuosa, erano stati modificati nei numeri identificativi del telaio e gli acquirenti avevano consegnato al ricorrente la documentazione per la nuova immatricolazione; nessuna delle operazioni necessarie al riciclaggio di quei veicoli era, dunque, attribuibile al ricorrente; al più, il fatto andava riqualificato nella meno grave ipotesi dell ricettazione; comunque, era mancante la prova della consapevolezza circa l’origine dei veicoli, non potendo assumere rilievo sintomatico la procedura utilizzata e il dato della falsità dei certificati di idoneità tecnica, poiché la disciplina che regolav dopo l’anno 2006 le immatricolazioni dei quadricicli nuovi, mai immatricolati, soltanto mediante l’allegazione dei certificati di omologazione (e non dei certificati di idoneità tecnica), non aveva modificato il regime delle nuove immatricolazioni di quadricicli già circolanti, per i quali poteva legittimamente utilizzarsi il certific di idoneità tecnica. Inoltre, alcun dovere di controllo e verifica grava sull’operatore professionale, spettando agli uffici della RAGIONE_SOCIALE il controllo della regolarità della documentazione, peraltro confermata nella specie dal rilascio delle carte di circolazione.
Infine, era contraddittoria la motivazione con cui era stata negata rilevanza all’assoluzione pronunciata, per condotta del tutto sovrapponibile, per il coimputato COGNOME, in quanto il dato del carattere episodico posto a fondamento della pronuncia assolutoria rilevava anche per il ricorrente, rispetto al numero complessivo di operazioni condotte nell’arco di un anno e in relazione alle quali nessuna irregolarità o anomalia era stata riscontrata dagli investigatori; nessun
legame relazionale o di altro genere, inoltre, era stato accertato tra il ricorrente ed il soggetto che aveva intermediato la vendita dei veicoli di illecita provenienza; anche il ricorrente, come il COGNOME, almeno in due delle vicende contestate aveva utilizzato certificati di idoneità risultanti come emessi in data anteriore all modifica regolamentare.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod, pen., quanto al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla revisione del trattamento sanzionatorio, considerate la modesta capacità a delinquere, l’assenza di precedenti condanne, l’occasionalità delle condotte e la minima offensività delle stesse, elementi del tutto negletti dalla decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Per ciò che concerne le censure formulate con il primo motivo di ricorso, il punto dirimente è rappresentato dal dato storico, non superabile, della modifica regolamentare intervenuta con il d.m. 15 maggio 2006: dal 14 luglio 2006 non potevano più esser emessi certificati di idoneità tecnica per i ciclomotori (tanto che quelli eventualmente ancora in circolazione, dovevano essere restituiti ai competenti uffici per la distruzione).
La circolare ministeriale N. 14085/RU del 03/07/2006 aveva chiarito che «il nuovo sistema di targatura entra in vigore il 14 luglio 2006; pertanto, a decorrere dalla medesima data non si renderà più possibile il rilascio di nuovi contrassegni di identificazione né di nuovi certificati di idoneità tecnica e gli Uffici in indir provvederanno a distruggere le eventuali giacenze. Ne consegue, quindi, che dovranno essere regolarmente evase tutte le istanze di rilascio di contrassegni di identificazione e di certificati di idoneità tecnica presentate sino al 13 luglio 2006. I medesimi Uffici, inoltre, avranno cura di richiedere tempestivamente ai Concessionari ed ai Costruttori interessati la restituzione dei contrassegni di identificazione e dei certificati di idoneità tecnica eventualmente in loro possesso, in quanto non rilasciati entro la data del 13 luglio 2006, e provvederanno anche in tal caso alla loro distruzione.
Detta restituzione dovrà avvenire entro il termine massimo del 31 luglio 2006. In particolare, i Concessionari sono altresì tenuti a presentare, entro il 14 luglio 2006, l’elenco completo dei contrassegni di identificazione assegnati sino al 13 luglio 2006 compreso».
Gli unici documenti che da quella data potevano, dunque, attestare la conformità dei ciclomotori ai requisiti richiesti per la circolazione erano i certifica di omologazione.
Se pur per i veicoli già circolanti alla data del 14 luglio 2006 era possibile procedere al rilascio di una nuova carta di circolazione e di una nuova targa (come avvenuto per i quadricicli indicati nelle imputazioni che attingono il ricorrente), allegando un certificato di idoneità tecnica rilasciato in epoca anteriore al 14 luglio 2006, costituiva elemento di indubbia anomalia e di forte sospetto che il richiedente, nel rivolgersi all’agenzia automobilistica per procedere ad una nuova immatricolazione, avesse consegnato un certificato di idoneità recante come data di emissione una data successiva al 14 luglio 2006.
Le sentenze di merito hanno precisato che per i veicoli oggetto degli addebiti, le richiesta di nuova immatricolazione erano state presentate per due di essi allegando certificati di idoneità tecnica recanti una data successiva al 14 luglio 2006; per un’altra richiesta, il certificato di idoneità era privo di data (ulteri elemento di sospetto); per l’ultimo caso il certificato, pur se avente data anteriore al 14 luglio 2006, era stato disconosciuto dall’ufficio che risultava averlo emesso e il richiedente la nuova immatricolazione, sentito nel corso delle indagini, aveva escluso categoricamente di essere mai stato proprietario di quadricicli e specificava che per tale vicenda aveva sporto due distinte querele (sentenza Tribunale, pagg. 8-11).
Queste circostanze, unitamente al profilo soggettivo e al grado di diligenza professionale necessario per lo svolgimento dell’attività di inoltro delle domande di immatricolazione, sono state correttamente valutate quali indici della consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza illecita dei veicoli per cui era stata richiesta l’immatricolazione, ancor più considerando che per tutti quei veicoli il ricorrente aveva scelto di avviare, attraverso il sistema informatico, la procedura prevista non per la nuova immatricolazione di un mezzo già circolante, ma la diversa procedura per l’immatricolazione dei veicoli nuovi di fabbrica.
Rispetto a questo quadro probatorio, la rilevanza delle prove oggetto della richiesta di rinnovazione (dichiarate come sopravvenute, senza alcuna allegazione di tale qualità, limitandosi il ricorrente ad indicare che la documentazione era successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado, ma non che essa non fosse reperibile prima di quella data) è stata correttamente ritenuta ininfluente dalla Corte d’appello, essendo già decisive le anomalie riguardanti sia i documenti allegati alle richieste, sia il canale prescelto per l’inoltro agli uffici amministrat si tratta di elementi che superavano il dato formale dell’assenza di riscontro in archivi pubblici dell’avvenuta sottrazione dei veicoli ai legittimi proprietari.
Le operazioni eseguite dal ricorrente, con il rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe destinate ai veicoli indicati nelle imputazioni, costituiscono condotte che si collocano nella categoria delle altre operazioni dirette ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni, senza che possa rendere penalmente indifferenti quelle condotte la già avvenuta alterazione dei dati identificativi dei veicoli (atteso che, proprio attraverso la documentazione così ottenuta, l’alterazione dei dati veniva resa coerente con la documentazione di circolazione, in modo da ostacolare in modo ancor più pregnante l’individuazione della provenienza dei veicoli e, così, rendere più agevole la circolazione giuridica degli stessi veicoli).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo e generico. La Corte territoriale ha considerato gli elementi ritenuti positivi dal ricorrente, rilevandone al contrario o l’irrilevanza per espresso disposto normativo (l’incensuratezza) o l’esclusione del dato prospettato (come per l’episodicità del fatto, contraddetta dal numero delle operazioni realizzate in relazione a veicoli della stessa categoria, con modalità pressoché sovrapponibili, riconducibili ad un determinato ambito commerciale, indici che la sentenza ha valutato come significativi, al contrario, del collegamento fattuale con un contesto organizzato).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023