Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49691 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME, nonché l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riciclaggio dell’autovettura Smart, con rinvio alla Corte di appello Roma per nuovo esame sul punto e sulla determinazione della pena nei confronti di COGNOME NOME e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di COGNOME NOME. lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del COGNOME NOMENOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’ant5ullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.u.p. di Roma, ad esito di giudizio abbreviato, pronunciata in data 08/11/2016 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il delitto agli stessi ascritto in concorso (648-bis cod. pen.).
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso COGNOME NOME. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta manifesta illogicità della motivazione nell’aver ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente quanto al delitto di cui all’art. 648bis cod. pen. in relazione all’autovettura Smart, targata TARGA_VEICOLO; la stessa Corte di appello evidenzia come su tale vettura non fosse stata posta in essere alcuna alterazione o forma di manipolazione, tanto che la vettura presentava ancora la targa originale.
2.2. Ricorso COGNOME NOME. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta omessa motivazione per non avere la Corte di appello escluso la responsabilità del ricorrente tenuto conto delle dichiarazioni del fratello che si era accollato totalmente la responsabilità del fatto ascritto in concorso già in sede di udienza di convalida.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME, nonché l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al riciclaggio dell’autovettura Smart, con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame sul punto e sulla determinazione della pena nei confronti di COGNOME NOME e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di COGNOME NOME.
I ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti con motivi generici e non consentiti, oltre che manifestamente infondati. La Corte di appello, con motivazione logica e persuasiva, che non si presta ad alcuna censura, ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento di attività
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volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e altre utilità, sicché risponde del delitto consumato il soggetto sorpreso ad effettuare operazioni di smontaggio dei pezzi di un’autovettura, come effettivamente ampiamente riscontrato nel caso in esame (Sez.2, n. 11277 del 04/03/2022, COGNOME, Rv. 282820-01; Sez. 2, n. 37559 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 277080-01; Sez. 2, n. 35439 del 15706/2021, COGNOME, Rv. 281963-01; Sez. 2, n. n. 5505 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 258340-01). Le argomentazioni proposte dalle difese, tra l’altro del tutto reiterative dei già proposti motivi di appello e già per ciò solo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, COGNOME., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632-01), si caratterizzano dunque come una mera proposta di rilettura nel merito non consentita in questa sede (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 278745-01). La Corte di appello ha, inoltre, compiutamente evidenziato come nel caso concreto, per entrambi gli imputati, sia stata contestata e considerata un’unica condotta criminosa rispetto all’articolato complesso di attività agli stessi riferibile, con distinzioni di ruoli e attivit puntualmente descritte in modo conforme dal giudice di primo e di secondo grado. Attività nell’ambito della quale, considerata la disponibilità di mezzi rubati, lo smontaggio in corso di alcuni di questi, la presenza della Smart all’interno del medesimo garage con le vetture in corso di alterazione e smontaggio grazie alla disponibilità di materiale adeguato, le condizioni di illegalità relative all’affitto del garage mediante documenti rubati, lo stato dei luoghi e l’aspetto e caratteristiche degli abiti indossati dai ricorrenti, è stata correttamente e compiutamente considerata anche la vettura richiamata dal COGNOME NOME nel proprio motivo di ricorso, rientrando la stessa nella complessiva attività imputata e oggetto di condanna, come emerge dalla motivazione logica ed argomentata della Corte di appello sul punto, che non si presta a censure in questa sede. In sostanza, il ricorrente, tra l’altro in evidente difetto di interesse non essendo stata applicata la disciplina della continuazione, si limita a proporre una lettura alternativa del Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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merito non consentita in questa sede.
I ricorsi devono in conclusione essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2023.