Riciclaggio: i limiti del ricorso in Cassazione
Il delitto di riciclaggio rappresenta una delle fattispecie più complesse del diritto penale moderno, richiedendo un’analisi rigorosa sia della condotta materiale che dell’intento del colpevole. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile contestare una condanna in sede di legittimità, sottolineando l’impossibilità di richiedere un nuovo esame dei fatti già accertati.
Il caso e la contestazione del reato di riciclaggio
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per operazioni volte a occultare la provenienza illecita di beni. Nel ricorso presentato davanti alla Suprema Corte, la difesa ha puntato sulla presunta violazione di legge riguardante l’elemento soggettivo del reato. In particolare, si sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente la volontà del soggetto nel compiere l’azione delittuosa. Tuttavia, tale approccio si scontrava con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
La distinzione tra merito e legittimità
Il ricorso appariva finalizzato a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie. Questo tipo di richiesta è considerato inammissibile davanti agli Ermellini, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione, senza poter scendere nel dettaglio della ricostruzione storica degli eventi. Quando i giudici di primo e secondo grado espongono con chiarezza gli elementi di fatto, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella dei magistrati precedenti.
La questione della sospensione condizionale della pena
Un secondo punto critico riguardava l’applicazione dell’articolo 168 del codice penale in relazione alla sospensione condizionale. Il ricorrente lamentava l’inosservanza delle norme che regolano questo beneficio. La Corte ha però rilevato che la pena inflitta, sommata a precedenti condanne risultanti dal casellario giudiziale, superava la soglia massima consentita dalla legge per la concessione del beneficio.
Il cumulo delle pene e i limiti legali
La normativa vigente stabilisce che la sospensione non può essere concessa se il cumulo delle pene detentive supera i due anni (salvo deroghe per specifiche categorie di soggetti). Nel caso in esame, la presenza di reati commessi precedentemente ha reso automatico il superamento di tale limite, rendendo infondata ogni pretesa di ottenere la sospensione della pena.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi di ricorso. I giudici hanno evidenziato come la sentenza di merito fosse già ampiamente e logicamente motivata, rendendo superflua ogni ulteriore analisi in sede di legittimità. La contestazione sull’elemento soggettivo è stata giudicata come un tentativo improprio di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito. Per quanto riguarda la sospensione condizionale, la Corte ha ribadito che il dato oggettivo del superamento dei limiti di pena, risultante dai documenti processuali, preclude categoricamente l’accesso al beneficio, indipendentemente da eventuali errori materiali non rilevanti contenuti nelle sentenze precedenti.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza confermano l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: la difesa tecnica deve concentrarsi su vizi di legge o mancanze logiche della motivazione, poiché il tentativo di ridiscutere i fatti in Cassazione conduce inevitabilmente al rigetto del ricorso. La corretta gestione dei precedenti penali e il calcolo dei limiti di pena rimangono elementi essenziali per valutare la percorribilità di una strategia difensiva efficace.
Si può chiedere alla Cassazione di riesaminare le prove di un processo per riciclaggio?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e non può procedere a una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate nei gradi precedenti.
Quando viene revocata o negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione viene negata se il cumulo delle pene inflitte supera i limiti previsti dall’articolo 163 del codice penale o se sussistono precedenti ostativi nel casellario giudiziale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
L’inammissibilità impedisce l’esame del merito e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51509 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51509 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di
SenaFrancescoi ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazi alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio contestato, è finalizz ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio, una rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittim avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzat dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5, che richiama la diffusa motivazione sentenza di primo grado, ove si espongono con chiarezza tutti gli elementi di fatto valorizzati fini dell’accertamento della responsabilità per il fatto di riciclaggio contestato);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’inosservanza dell’a 168, primo comma, n. 2, cod. pen., è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato poiché la pena per cui era stata disposta la sospensione condizionale riguardava un reato commesso prima di cui quello per cui si procede, come risulta dal casellario giudiziale, p il quale era stata irrogata una pena che, cumulata con quella in esame, superava il limite previs dall’art. 163 cod. pen.; neppure l’errore materiale (non rilevante ai fini del giudizio) con nella sentenza di primo grado è stato rilevato con i motivi di gravame spesi nel merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
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