Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48399 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48399 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerando che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, concreta specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giuris legittimità (Sez. 2, n. 11277 del 04/03/2022, COGNOME, Rv. 282820; Sez. 2, n. 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281963; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, COGNOME, Rv. 27 in quanto i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come nell’ipotesi di cui all’art. 648-bis cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 4 e rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.