Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6722 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6722 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME NOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Polistena il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia 2. NOME, nato a Polistena il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 22/5/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che si Ł proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza RAGIONE_SOCIALE parti, a seguito di richiesta RAGIONE_SOCIALE stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in relazione ai reati di riciclaggio contestati ad entrambi gli imputati con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio;
udito il difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che conclude, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO anche per la posizione del ricorrente COGNOME, chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 22 maggio 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria, per la parte in questa sede di interesse, ha confermato la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato in data 17 aprile 2019 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale Palmi con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in relazione ai seguenti reati:
concorso nella ricettazione di un’autovettura Fiat Panda TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO di provenienza furtiva ai sensi degli artt. 110, 648 cod. pen. (capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni);
concorso nel riciclaggio di un’autovettura Fiat Panda TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO sempre di provenienza furtiva realizzato mediante alterazione del numero di telaio ai sensi degli artt. 110, 648-bis cod. pen. (capo B);
concorso nel riciclaggio di un’autovettura Fiat Panda TARGA_VEICOLO sempre di provenienza furtiva realizzato mediante smontaggio RAGIONE_SOCIALE parti meccaniche tra cui il monoblocco del cambio ai sensi degli artt. 110, 648-bis cod. pen. (capo C);
concorso nel riciclaggio di un motore di provenienza furtiva realizzato attraverso ‘ripunzonatura’ del numero identificativo dello stesso ai sensi degli artt. 110, 648-bis cod. pen. (capo D);
concorso nel riciclaggio di un altro motore di provenienza furtiva realizzato attraverso ‘ripunzonatura’ del numero identificativo dello stesso ai sensi degli artt. 110, 648-bis cod. pen. (capo E).
I fatti risultano accertati in data 30 luglio 2016 ed al solo imputato COGNOME era stata contestata la recidiva reiterata peraltro esclusa dal Tribunale.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo:
2.1. per NOME COGNOME (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO):
2.1.1. Vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e con riguardo all’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Dopo avere riassunto l’evoluzione del procedimento e le motivazioni adottate dai Giudici di merito, ricorda la difesa del COGNOME che la responsabilità dello stesso in relazione al reato di ricettazione contestato al capo A Ł stata fondata esclusivamente sui seguenti elementi:
il rinvenimento del veicolo in un piazzale nella disponibilità del coimputato NOMENOME
l’allontanamento dei due imputati all’arrivo dei Carabinieri;
i pregressi contatti telefonici tra i due imputati;
l’aver negato gli imputati di sapere chi aveva condotto l’autovettura nel luogo ove Ł stata rinvenuta;
l’essere in corso l’attività di smontaggio dei componenti dell’autovettura e presumibilmente del sistema di localizzazione satellitare;
l’avere rinvenuto i Carabinieri, all’esito della perquisizione nei locali dell’officina e del deposito adiacente, componenti di carrozzeria e meccanici di autoveicoli dei quali gli imputati non fornivano alcuna spiegazione.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che:
non può escludersi che nel piazzale nel quale Ł stata rinvenuta l’autovettura di provenienza furtiva potessero accedere anche altre persone;
il NOME ha spiegato le ragioni per le quali lui ed il NOME si trovavano nei pressi del veicolo;
il riferimento ai contatti telefonici tra i due imputati costituisce un salto logico non utilizzabile tra gli elementi fondanti la penale responsabilità e altrettanto Ł a dirsi il fatto che gli imputati hanno negato di sapere chi aveva parcheggiato l’auto;
l’attività di smontaggio dell’autovettura all’esterno dei locali riferibili a NOME e NOME si risolve in una mera congettura priva di valenza probatoria;
i Giudici di merito hanno omesso di considerare che i locali nei quali i beni sono stati rinvenuti erano in uso esclusivo del solo NOME.
2.1.2. Vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis cod. pen. e 533 cod. proc. pen. e con riguardo all’affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi B-E della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che il coimputato NOME ha attendibilmente
dichiarato che i locali nei quali furono rinvenuti i beni erano in uso esclusivo a lui, tanto Ł vero che era in possesso RAGIONE_SOCIALE relative chiavi di accesso e che all’atto della perquisizione non sono stati rinvenuti strumenti per la ‘ripunzonatura’ degli elementi identificativi dei beni, il che non consentirebbe di ritenere provato il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. come del resto aveva già sostenuto al riguardo il Tribunale del riesame.
2.1.3. Vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio.
Secondo la difesa del ricorrente ci si troverebbe in presenza di un trattamento sanzionatorio da ritenersi eccessivo alla luce del fatto che l’autovettura Fiat Panda Ł una RAGIONE_SOCIALE autovetture piø economiche sul mercato.
Difetterebbe, poi, una autonoma motivazione sugli aumenti relativi al trattamento sanzionatorio con riguardo ai reati satellite.
Infine, quanto al profilo RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, la motivazione adottata dalla Corte di appello non sarebbe conferente rispetto alle censure mosse dalla difesa che lamentava una radicale assenza di motivazione del G.u.p. sul punto con riguardo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
2.2. per NOME COGNOME (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO):
2.2.1. Vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Deduce la difesa del ricorrente il fatto che la Corte di appello non si sarebbe confrontata con quanto dedotto nell’atto di appello nel quale era stata prospettata una diversa e verosimile ricostruzione dei fatti ed aggiunge che non sarebbe dato comprendere per quali ragioni il COGNOME ed il COGNOME, consapevoli della presenza di un apparato satellitare a bordo dell’autovettura Fiat Panda abbiano comunque fatto arrivare il mezzo nel luogo ove esercitavano la loro attività lavorativa, situazione che lascerebbe quindi prospettare la possibilità che il veicolo sia stato ivi condotto da altri atteso e che l’accesso all’area di lavoro era libero a tutti dato che il relativo cancello di ingresso veniva sempre lasciato aperto.
L’imputato al riguardo avrebbe fornito una versione credibile sui fatti e non avrebbe posto in essere alcuna condotta elusiva al riguardo.
Quanto, poi, ai capi di imputazione nei quali si contesta il reato di riciclaggio, rileva la difesa del ricorrente che non vi sarebbe prova che il NOME abbia personalmente provveduto alle manomissioni dei componenti meccanici rinvenuti dai Carabinieri e, inoltre, che neppure sono stati rinvenuti attrezzi idonei all’alterazione RAGIONE_SOCIALE predette parti meccaniche, con la conseguenza che, al piø, sarebbe configurabile il reato di ricettazione come già affermato dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria.
Rileva, infine, il difensore del ricorrente l’eccessività del trattamento sanzionatorio riservato all’imputato trovandoci in presenza di beni di modico valore, nonchØ la carenza di motivazione sul punto con riguardo ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.
2.3. per NOME COGNOME (ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO):
2.3.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in riferimento al reato di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Dopo avere riprodotto i relativi passaggi di entrambe le sentenze di merito, rileva la difesa del ricorrente che i Giudici avrebbero travisato le emergenze processuali nella parte in cui hanno ritenuto il NOME responsabile RAGIONE_SOCIALE operazioni di disattivazione del sistema di localizzazione dell’autovettura di provenienza furtiva, ciò in quanto il NOME ed i NOME vennero semplicemente trovati ‘nei pressi del veicolo’.
A ciò si aggiunge che se effettivamente gli imputati avessero smontato il sistema di rilevazione satellitare gli stessi al piø dovrebbero essere considerati concorrenti nel reato di
furto.
2.3.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riguardo alla mancata derubricazione del reato di riciclaggio in quello di ricettazione.
Segnala la difesa del ricorrente, dopo avere richiamato assunti giurisprudenziali in materia, che difetterebbe totalmente la prova che il NOME abbia posto in essere attività di alterazione dei beni rinvenuti (solo quattro in relazione a centinaia di pezzi meccanici presenti nell’officina) e richiama anch’esso il contenuto dell’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria.
2.3.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 81 cod. pen.
La difesa del ricorrente deduce il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all’imputato RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e sottolinea il comportamento collaborativo del NOME che si Ł immediatamente attribuito la disponibilità dei locali nei quali sono stati rinvenuti i beni di cui alle imputazioni. A ciò si aggiunge che l’imputato Ł incensurato.
Deduce, infine, la difesa del ricorrente che non correttamente sarebbe stata ritenuta la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i fatti di riciclaggio in quanto ci si troverebbe al piø in presenza di un’unica condotta delittuosa e non una pluralità di condotte autonome.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre, innanzitutto, doverosamente premettere che non sono oggetto di contestazione la provenienza da delitti dei beni (veicoli e parti meccaniche) indicati nelle imputazioni, nØ l’oggettiva idoneità RAGIONE_SOCIALE alterazioni operate sui beni di cui ai capi da B ad E della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni ad integrare gli elementi di cui al reato di riciclaggio ivi contestato.
Occorre, poi, altresì evidenziare che nel caso in esame le sentenze di primo e di secondo grado costituiscono una cd. ‘doppia conforme’ e che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01).
Nel caso in esame la sentenza della Corte di appello ha operato un legittimo richiamo per relationem alla sentenza del G.u.p.
Ciò doverosamente premesso, occorre prendere le mosse dal reato di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni nel quale Ł contestata la ricettazione di un’autovettura Fiat Panda di provenienza furtiva, vicenda in relazione alla quale i difensori di entrambi gli imputati nei motivi di ricorso sopra riassunti, contestano l’attribuibilità di tale reato ai loro rispettivi assistititi cercando accreditare il fatto che l’autovettura sarebbe stata condotta da soggetto ignoto presso il cortile pertinenziale ai luoghi ove operavano sia il NOME che il NOME.
In realtà, dalla lettura congiunta RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito si evincono alcuni elementi che, se considerati nella loro visione complessiva, consentono di ritenere correttamente configurato a carico di entrambi gli imputati il reato in contestazione e, per l’effetto,
caratterizzate da congruità e logicità le motivazioni adottate sul punto dai Giudici di merito.
Si Ł, infatti, dato atto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate tra gli imputati nei momenti precedenti l’arrivo dell’autovettura presso il luogo ove Ł stata rinvenuta, così come si Ł dato atto che all’arrivo dei Carabinieri i due imputati si trovavano nei pressi del veicolo ed alla vista dei militari avevano cercato di allontanarsi, così come si Ł dato atto che il vicolo era all’interno del piazzale antistante l’officina dagli stessi gestita, piazzale che era delimitato lungo tutto il perimetro da mura di cinta ed al quale si accedeva varcando un cancello (ancorchØ aperto al momento dell’arrivo dei Carabinieri).
Si Ł inoltre dato atto che il veicolo era stato già oggetto di interventi meccanici: «la parte sottostante del quadro e del cambio era semi smontata e da essa fuoriusciva un cavo elettrico al quale era collegato un apparato elettronico, situazione che era indicativa di un tentativo di disattivazione del dispositivo di localizzazione satellitare» montato sul veicolo.
A ciò si aggiunge che, sulla base di una logica e cronologica ricostruzione dei fatti, Ł emerso che il veicolo era stato sottratto dall’allora coimputato NOME COGNOME, soggetto che aveva contatti telefonici con gli odierni ricorrenti ed in relazione al quale il tracciato RAGIONE_SOCIALE celle telefoniche agganciate dallo stesso Ł risultato corrispondente al percorso effettuato dall’autovettura oggetto di furto (v. pag. 12 della sentenza del G.u.p.).
Si tratta di elementi convergenti che hanno portato i Giudici di merito a ritenere del tutto inverosimile la versione fornita dagli odierni ricorrenti circa il fatto che il veicolo sarebbe stato portato in loco ed ivi abbandonato da soggetto ignoto ed a loro insaputa. Il G.u.p., in particolare (pag. 24) ha anche sottolineato, con una logica stringente, che sarebbe altrimenti incomprensibile la ragione per la quale gli odierni imputati, asseritamente all’oscuro dell’identità di colui che avrebbe ivi portato l’autovettura rubata, sia siano comunque attivati per compiere sul veicolo le tipiche attività degli operatori RAGIONE_SOCIALE officine meccaniche.
Al riguardo, deve essere solo aggiunto che nel ricorso formulato nell’interesse dell’imputato NOME ed a firma dell’AVV_NOTAIO, si tenta altresì di proporre una ulteriore ricostruzione dei fatti, addirittura contrastante con quella precedentemente riferita nella quale si giunge persino ad ipotizzare che l’imputato, solo perchØ potrebbe avere concorso nel tentativo di smontaggio dell’apparato di rilevazione satellitare, poteva essere ritenuto concorrente nel reato di furto. Versione quest’ultima che non solo trova smentita nel fatto evidenziato a pag. 11 della sentenza di primo grado laddove si Ł dato atto che le celle agganciate dai telefoni cellulari degli odierni due ricorrenti erano incompatibili con il luogo e con lorario del commesso furto dell’autovettura, ma anche nel fatto che tale tesi difensiva rimane relegata a mero livello assertivo dato che neppure gli imputati risultano aver reso dichiarazioni al fine di sostenerla.
Per il resto non occorre che richiamare il dato oggettivo che gli imputati sono stati trovati in possesso del bene di provenienza delittuosa e che non hanno fornito alcuna credibile giustificazione al riguardo, con la conseguenza che correttamente Ł stato contestato e ritenuto a carico degli stessi il reato di cui all’art. 648 cod. pen. di ricettazione ciò in quanto (v. per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265-01) ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale Ł sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso RAGIONE_SOCIALE cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso RAGIONE_SOCIALE cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di
prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914-01).
Non resta che dire, sul punto, ma con osservazioni che sono da intendersi fin d’ora richiamate anche nel paragrafo che segue, che le sentenze di merito risultano congruamente motivate proprio sotto i profili dedotti dai ricorrenti, che non risulta essere stato operato alcun rilevante travisamento dei fatti e che, per contro, deve osservarsi che i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione nella valutazione del materiale probatorio, tentano in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
Infine, deve evidenziarsi che, nel caso in esame, i ricorrenti propongono, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per cassazione, perchØ sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, COGNOME, Rv. 212054-01) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioŁ desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204-01; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, COGNOME., Rv. 260409).
Del resto, in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745-01; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955-01), ciò perchØ la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa Ł indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.
Quanto detto rende manifestamente infondati i motivi di ricorso formulati nell’interesse di entrambi gli imputati in relazione al reato di cui al capo A della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni.
Analoghe valutazioni riguardano anche i reati di riciclaggio di cui ai capi da B ad E della stessa rubrica.
E’ stato, innanzitutto, chiarito, dai Giudici di merito e non contrastato da argomenti difensivi che non vanno al di là RAGIONE_SOCIALE mere affermazioni contenute nei ricorsi e non sono confortate dall’indicazione di specifici elementi fattuali, che il NOME ha dichiarato nell’immediatezza dei fatti di svolgere l’attività di meccanico e che il NOME Ł risultato avere la disponibilità dei locali all’interno dei quali erano ricoverati pezzi e parti di autoveicoli di provenienza furtiva.
Deve inoltre essere aggiunto che il G.u.p. ha bene evidenziato (pag. 24) l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE tesi difensive secondo le quali si Ł cercato differenziare le posizioni dei due odierni ricorrenti attribuendo solo al COGNOME la disponibilità dell’officina meccanica e solo al COGNOME quella dei locali adiacenti sottolineando:
che si trattava di locali l’uno in pertinenza dell’altro;
che in sede di spontanee dichiarazioni (utilizzabili per effetto della scelta del rito) il NOME ha ammesso che l’area in questione era stata locata a lui ed al NOME e che di conseguenza la stessa era nella disponibilità di entrambi gli imputati.
Quanto, poi, alla qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi da B ad E di riciclaggio in luogo di quella alternativa di ricettazione (ritenuta in fase cautelare dal Tribunale del riesame) la stessa risulta anche in questo caso essere supportata da una motivazione adeguata e logica.
I Giudici di merito hanno infatti, da un lato segnalato che tutti i beni rinvenuti erano pertinenti all’attività svolta degli imputati ed in luoghi nella loro disponibilità e che trattasi di beni la cui detenzione non risulta supportata da alcuna documentazione contabile che consenta di tracciare la loro provenienza.
A ciò si aggiunge il fatto che quanto accertato il 30 luglio 2017, ossia la ricezione da parte di entrambi gli imputati di un bene poco prima rubato e subito fatto oggetto di operazioni prodromiche allo smontaggio, induce a ritenere che gli imputati fossero adusi all’attività di ricezione di beni di provenienza delittuosa a loro volta fatti oggetto di operazioni idonee ad impedire l’accertamento della loro provenienza delittuosa.
Quella utilizzata Ł indubbiamente una prova logica supportata da elementi ben descritti a pag. 27 della sentenza di primo grado, che ha portato ad una valutazione di merito che, in quanto supportata da congrua motivazione, Ł insindacabile in sede di legittimità.
Peraltro, Ł un dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che «In tema di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, la prova logica, raggiunta all’esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, tale da superare l’ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica» (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01).
Manifestamente infondati sono, infine, anche i motivi di ricorso formulati dalle difese di entrambi gli imputati incidenti sul trattamento sanzionatorio, motivi che anche in questo caso appaiono meritevoli di trattazione congiunta.
Quanto al denegato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche la Corte di appello, che ben poteva integrare la carente motivazione sul punto del G.u.p., ha motivatamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscerle agli imputati richiamando la gravità RAGIONE_SOCIALE condotte e le loro modalità esecutive oltre al fatto che gli imputati sono risultati dediti ad attività di ricettazione e riciclaggio e che non risultano elementi positivi altrimenti valutabili.
Detta decisione risulta conforme ai principi secondo i quali:
«Il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non Ł piø sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01);
«Nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).
Analoghe considerazioni devono essere effettuate con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio che la Corte territoriale ha ritenuto congruo alla luce dei richiamati criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e di quanto già evidenziato dal G.u.p. in proposito.
Sul punto deve essere ricordato che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01) e, ancora, che «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed Ł insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor piø, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
La difesa dell’imputato COGNOME lamenta che difetterebbe, poi, una autonoma motivazione sugli aumenti relativi al trattamento sanzionatorio con riguardo ai reati satellite.
A parte il fatto che detta questione con non era stata specificamente dedotta con l’atto di appello in che la rende ex sØ inammissibile occorre tuttavia ricordare che Ł, un principio consolidato richiamato e fatto proprio anche dalle Sezioni Unite ‘Pizzone’ di questa Corte (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01)- decisione cronologicamente successiva al momento della presentazione dell’atto di appello – quello secondo il quale «In tema di determinazione della pena, Ł ammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il “quantum” dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza» (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 27611701).
Nel caso in esame, tuttavia, la difesa del ricorrente non risulta avere indicato alcun concreto elemento a sostegno del fatto che l’aumento della pena operato per la ritenuta continuazione tra i reati in contestazione sia incongruo o comunque sproporzionato rispetto alla complessiva valutazione dei fatti per i quali Ł intervenuta condanna od in relazione alla personalità dell’imputato ed agli altri criteri di cui all’art. 133 cod. pen. anche tenuto conto del fatto che i Giudici di merito hanno diversificato gli aumenti di pena per i reati di riciclaggio e quello per la ricettazione.
A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio per tutti i reati in contestazione, i Giudici di merito hanno fatto espresso richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., stabilendo poi una pena per il reato piø grave (capo B) in misura prossima ai minimi edittali ed hanno, infine, operato un aumento di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen. per gli altri reati non di certo sproporzionato (7 mesi di reclusione oltre alla multa per i riciclaggi e 6 mesi di reclusione oltre alla multa per la ricettazione) o in contrasto con le motivazioni generali adottate in sentenza sul trattamento
sanzionatorio e, per quel che piø conta, determinato in misura di gran lunga inferiore rispetto al minimo della sanzione detentiva prevista per tali reati.
D’altro canto nella decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite ‘Pizzone’ si Ł evidenziato che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e deve essere funzionale sia alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall’art. 81 cod. pen., sia ad evitare che non si sia stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
In sostanza, la sentenza ‘Pizzone’, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultano cui si Ł pervenuti, ha tuttavia precisato che l’obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati, non potendosi ritenere che il vizio renda nulla la decisione sul punto allorchØ la pena irrogata sia stata determinata in prossimità del minimo piuttosto che al massimo edittale (principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.” deve ritenersi motivazione adeguata per dimostrare l’intervenuta ponderazione della pena rispetto all’entità del fatto. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare Ł, pertanto, necessaria allorchØ la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale’) (in proposito, v. Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 258356-01).
Gli stessi princìpi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine al reato in continuazione, dovendosi ritenere (evenienza rilevante per il ricorso sottoposto a scrutinio) che la pena determinata per il reato in continuazione in misura ampiamente inferiore nel minimo edittale previsto per tali reati esclude l’abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. e depone per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Tali princìpi sono stati ribaditi da questa Corte di legittimità anche in epoca successiva alla sentenza ‘Pizzone’ allorquando si Ł affermato che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non Ł tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005-01).
Da ultimo, deve essere rilevato che quanto sostenuto in uno dei ricorsi formulati nell’interesse dell’imputato COGNOME nel quale si Ł sottolineato che non correttamente sarebbe stata ritenuta la continuazione ex art. 81 cod. pen. tra i fatti di riciclaggio in quanto ci si troverebbe al piø in presenza di un’unica condotta delittuosa e non una pluralità di condotte autonome, riguarda una questione che non risulta dedotta in sede di appello con la conseguenza che detto motivo, oltre che caratterizzato da assoluta genericità, Ł inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di
euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME