Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5937 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5937 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Pisa il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Bologna udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 2 novembre 2022, che ha dichiarato la responsabilità dei due imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di concorso in riciclaggio.
Si addebita ai due imputati, in concorso tra loro di avere, dopo i fatti distrattivi del ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita l’11 giugno 2013, compiuto operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del ramo d’azienda provento del delitto di bancarotta patrimoniale della suindicata società, acquistando il detto ramo d’azienda, nella veste di legali rappresentanti di società costituite allo scopo nella medesima data dei contratti di acquisto del ramo aziendale o di cessione delle relative quote societarie, per poi al termine di diversi passaggi consentire a COGNOME NOME, già amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, di rientrare in possesso dei beni aziendali sottratti ai creditori, fatti commessi dal 28 marzo 2013 fino al 21 ottobre 2016.
Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i due imputati.
COGNOME NOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, ha dedotto due motivi di ricorso.
3.1. violazione di legge, in particolare dell’art. 648 bis cod. pen. e degli artt. 192, 530, 533, 546 e 598 cod. proc. pen. in relazione alla individuazione di operazioni ad opera di NOME COGNOME, idonee ad ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del ramo
di azienda già oggetto di distrazione, e vizio di motivazione poichØ la sentenza ha fatto malgoverno delle disposizioni in tema di riciclaggio.
Osserva il ricorrente che secondo la Corte territoriale la difesa non avrebbe contestato, con l’appello, la ricostruzionedel delitto presupposto e la sequela di cessioni del ramo d’azienda proveniente dalla primigenia distrazione commessa in danno della RAGIONE_SOCIALE e neppure la partecipazione dell’imputato, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, alla condotta riciclatoria complessivamente considerata, ma si sarebbe limitata a criticare la sussistenza di modalità idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del ramo di azienda in questione.
La Corte Ł, quindi, pervenuta alla conclusione che le plurime vicende che hanno caratterizzato la circolazione del punto vendita ‘Gli RAGIONE_SOCIALEisti’, dopo la distrazione commessa in danno della RAGIONE_SOCIALE, avrebbero obiettivamente reso piø difficoltosa l’identificazione della sua provenienza delittuosa.
Il ricorrente deduce che questa conclusione Ł assertiva e tautologica, poichØ la ricostruita ipotesi delittuosa di bancarotta distrattiva in danno della RAGIONE_SOCIALE non può comportare automaticamente la sussistenza del delitto di riciclaggio a carico di COGNOME NOME.
La Corte ha omesso di verificare la correttezza e regolarità delle singole cessioni e le ha considerate come un’unica operazione funzionale ad ostacolare l’identificazione dei proventi del delitto di bancarotta, senza considerare che le diverse operazioni di cessione sono state realizzate con atti pubblici e quindi in modo trasparente e senza appurare se effettivamente i vari protagonisti delle cessioni avessero cognizione dell’originaria distrazione di beni compiuta da terze persone.
La Corte avrebbe infatti dovuto verificare se la singola cessione di ramo di azienda che ha visto il coinvolgimento di COGNOME con la costituzione della RAGIONE_SOCIALE possa essere considerata uno strumento funzionale ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa del complesso aziendale.
Secondo la difesa, COGNOME non ha cercato di cancellare le tracce dell’origine delittuosa della cessione del ramo di azienda, di cui ignorava l’ipotetica distrazione a danno della RAGIONE_SOCIALE, e le operazioni a lui ascrivibili sono state compiute con negozi perfezionati dinanzi ad un notaio e quindi in modo tracciabile e sintomatico della sua buona fede.
Osserva la difesa che il giudizio di idoneità della condotta deve essere compiuto ex ante e la valutazione della condotta di COGNOME deve essere valutata in forza degli elementi a lui noti al momento della propria condotta e non secondo una ricostruzione ex post; nel momento in cui Ł intervenuto, COGNOME non aveva elementi per potersi rendere conto che i beni del ramo d’azienda acquisiti con la società RAGIONE_SOCIALE fossero di provenienza illecita.
La Corte ha poi travisato il contenuto dell’interrogatorio di NOME COGNOME, primo acquirente del ramo di azienda da RAGIONE_SOCIALE a mezzo della società da lui amministrata RAGIONE_SOCIALE, posto che lo stesso ha dichiarato di essere stato ignaro della precedente cessione del ramo di azienda dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e dell’omesso pagamento del prezzo di cessione. COGNOME ha affermato che dopo alcuni mesi, vedendo che gli affari non andavano bene, aveva contattato NOME COGNOME per rivendere il ramo di azienda e questi gli presentò NOME COGNOME.
Osserva inoltre la difesa che nella relazione del curatore fallimentare emerge che l’operazione distrattiva Ł rinvenibile nel primo passaggio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, prima della cessione del ramo di azienda a RAGIONE_SOCIALE e poi alla società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME.
3.2. Violazione degli artt. 42 e 648 bis cod. pen. poichØ la Corte ha fatto mal governo dei principi in tema di accertamento dell’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio in capo a COGNOME NOME e non ha rinvenuto elementi che dimostrino la consapevolezza e volontà da parte dell’imputato di compiere operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, in forza di accordi con gli autori dei fatti distrattivi.
Osserva il ricorrente che la ricostruzione dogmatica del dolo del delitto di riciclaggio risulta erronea, laddove ritiene possibile che l’elemento soggettivo sia configurato come dolo eventuale e non solo come dolo generico.
Si tratta di operazione ermeneutica che si esaurisce in una sorta di revisione della sentenza di primo grado e si fonda peraltro su elementi indiziari, che desumono da un fatto noto un fatto ignoto, ma si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova può essere costituita soltanto quando siano presenti indizi gravi, precisi e concordanti, mentre la Corte non individua gli indizi della consapevolezza e volontà da parte del COGNOME di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del ramo d’azienda da lui acquisito.
La Corte ha condiviso una ricostruzione che vede nell’intervento di COGNOME e di COGNOME un segmento di una piø complessa operazione di riciclaggio del beni aziendali della RAGIONE_SOCIALE, operazione ideata da NOME COGNOME per consentirgli di recuperare la disponibilità del complesso aziendale sottratto alla sua azienda; tuttavia, non ha valutato la possibilità che COGNOME fosse in buona fede e presume che tutti coloro che si sono interfacciati con COGNOME avrebbero dovuto conoscerne la volontà e accettare il rischio di compiere condotte illecite.
Il fatto che COGNOME abbia accettato la proposta di COGNOME di costituire la società RAGIONE_SOCIALE non comporta che dovesse sapere che si trattava di un’operazione volta a ripulire il complesso aziendale sottratto alla RAGIONE_SOCIALE. Inoltre la Corte non considera le dichiarazioni dell’imputato, il quale ha chiarito le modalità e le ragioni per cui ha inteso costituire detta società.
COGNOME NOME,con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, ha formulato due motivi di ricorso.
4.1. Violazione di legge per motivazione apparente o mancante in ordine alla impugnazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di esclusione della parte civile, la Curatela fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, emessa dal Tribunale.
All’udienza del 17 giugno 2022 il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta di esclusione della parte civile, fondata sul rilievo che l’aver indicato la società fallita RAGIONE_SOCIALE non comporta alcun automatismo in relazione alla società posseduta dal COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE, estranea al fallimento, e sull’omessa indicazione della causa petendi in merito alla posizione del COGNOME. Detta istanza Ł stata respinta dal Tribunale prima e dalla Corte poi, sul rilievo che la costituzione faceva riferimento al capo di imputazione che incorpora, con l’ovvia precisazione che la costituzione vale per ciascun imputato, limitatamente ai reati al predetto ascritti. La Corte ha inoltre affermato che Ł stata correttamente indicata la causa petendi che sorregge l’azione civile, che consiste nel danno all’integrità del patrimonio aziendale finalizzato al soddisfacimento dei creditori, a seguito della distrazione del ramo di azienda e della sua successiva circolazione illecita.
Le motivazioni poste a sostegno del rigetto nell’eccezione difensiva non fanno corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in tema, in quanto la dichiarazione di costituzione di parte civile deve non soltanto indicare il numero di procedimento e il titolo di
reato, ma anche l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda e quindi una determinazione non solo del petitum ma anche della causa petendi .
4.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, poichØ la sentenza di appello non chiarisce se l’elemento soggettivo si atteggia nel caso in esame come dolo generico o eventuale: il primo consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di questa provenienza; il dolo eventuale si verifica quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità, accettando il rischio della provenienza delittuosa del denaro.
Nel caso in esame, ritiene il difensore che la Corte di merito abbia affermato in modo apodittico la sussistenza di questo elemento, che viene desunto dalla ricostruzione della sequenza temporale di ripetute compravendite del ramo di azienda della fallita RAGIONE_SOCIALE, utilizzando di fatto quale criterio di accertamento della penale responsabilità dell’imputato mere deduzioni presuntive. Il giudice ha giustamente rilevato l’impossibilità di poter sostenere che gli odierni imputati fossero già coinvolti al momento della condotta distrattiva, ma ha trascurato di considerare che COGNOME svolgeva l’attività di magazziniere nell’azienda di cui Ł poi divenuto proprietario e aveva fatto affidamento sull’operato del notaio che garantiva la correttezza dell’operazione realizzata.
L’assenza da parte dell’imputato di conoscenza e di prevedibilità della provenienza delittuosa del ramo acquistato si evince dal fatto che il fallimento della RAGIONE_SOCIALE interviene nel giugno 2013 mentre l’acquisto del ramo di azienda interviene il 30 ottobre 2014. La circostanza che l’imputato, il quale non aveva esperienza di imprenditore, abbia poi venduto il suo ramo di azienda alla società RAGIONE_SOCIALE COGNOME rientra non in un articolato disegno criminoso volto a distrarre il ramo aziendale ma nell’ottica di liberarsi di una società che non aveva la capacità di autosostenersi edi una attività che non risultava redditizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono entrambi inammissibili poichØ reiterano le censure già formulate con l’appello cui la Corte territoriale ha fornito adeguate risposte, congrue alle emergenze processuali econformi ai principi dettati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.
Come correttamente osservato in sentenza, le difese non contestano in modo specifico la sussistenza del reato presupposto, cioŁ la distrazione del compendio fallimentare della RAGIONE_SOCIALE, nØ la obiettiva sequela di cessioni di un ramo di azienda della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita l’11 giugno 2013; il solo COGNOME deduce che le condotte accertate non risulterebbero idonee ad ostacolare l’accertamento della provenienza illecita del compendio aziendale distratto edentrambi i ricorsi censurano la carenza di prova in ordine all’elemento soggettivo da parte dei due coimputati, COGNOME e COGNOME, coinvolti nella sequela di cessioni.
Così facendo, i ricorsi non si confrontano con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha correttamente argomentato in ordine sia all’elemento materiale che all’elemento soggettivo della fattispecie addebitata ai due ricorrenti.
2. Ricorso COGNOME
2.1 Il primo motivo Ł manifestamente infondato poichØ la Corte d’appello ha correttamente motivato, con argomentazioni logiche e coerenti, l’idoneità oggettiva della sequela di cessioni ad ostacolare l’accertamento della circolazione del compendio aziendale provento di reato, a prescindere dalla formalità degli atti compiuti, evidenziando come il
susseguirsi di molteplici cessioni, con conseguente allungamento della filiera di provenienza di una unità aziendale funzionalmente autonoma, sia di per sØ idoneo a rendere progressivamente piø difficoltosa l’individuazione della provenienza delittuosa del ramo d’azienda, a causa della polverizzazione e della parcellizzazione del patrimonio dell’impresa fallita. (v. Sez. 2,n. 37503 del 21/06/2019, Rv.277514, non massimata sul punto).
In effetti non può dubitarsi che i tre passaggi del ramo d’azienda a diverse società, all’uopo costituite nella medesima data del trasferimento del ramo o delle quote societarie, abbiano contribuito a parcellizzare il patrimonio aziendale e ad ostacolaree dissimulare la circolazione del compendio sottratto ai creditori e poi restituito alla disponibilità dell’ex amministratore di fatto dell’azienda fallita.
Non si tratta di motivazione tautologica, come lamenta il ricorrente, ma di prova evidente che non necessita di articolate argomentazioni, comunque sviluppate in modo adeguato alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata, richiamando anche alcune pronunzie di questa Corte rese in casi analoghi.
A sostegno di tale assunto la Corte ha osservato che l’esatta individuazione della catena di circolazione del ramo di azienda oggetto di originaria distrazione non avvenne ad opera del curatore fallimentare, ma fu possibile solamente all’esito di complesse indagini della Guardia di Finanza.
La prima censura Ł anche non consentita in quanto si risolve sostanzialmente nella sollecitazione ad operare una ricostruzione alternativa del fatto, che Ł stata scartata dalla sentenza impugnata, con motivazione immune dai vizi dedotti.
La Corte ha infatti correttamente evidenziato gli innumerevoli elementi di fatto che militano a favore della prospettazione accusatoria e della idoneità delle operazioni realizzate da parte del COGNOME ad agevolare il disegno criminoso dello COGNOME, occultando il trasferimento del ramo d’azienda distratto a lui stesso.
2.2 Il secondo motivo di doglianza formulato dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi Ł comune e può pertanto essere trattato congiuntamente, afferendo la questione alla configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di riciclaggio.
Va in particolare rilevato che la difesa del COGNOME sostiene che il dolo eventuale non possa integrare il delitto di riciclaggio, ma detta asserzione si pone in aperto contrasto con quanto affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata.
Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, il dolo eventuale Ł compatibile con il delitto di riciclaggio e si configura come rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto, desumibile dalle circostanze di fatto dell’azione, e nell’accettazione del rischio che la condotta posta in essere sia finalizzata ad occultare la provenienza illecita del bene acquisito e ceduto. Il dolo eventuale, infatti, ricorre quando chi agisce si rappresenta come seriamente possibile, sebbene non certa, l’esistenza dei presupposti della condotta, ovvero il verificarsi dell’evento come conseguenza dell’azione e, pur di non rinunciare ad essa, accetta che il fatto possa verificarsi, decidendo di agire comunque (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, COGNOME, Rv. 264369-01).
Tuttavia va rilevato che la Corte territoriale, a dispetto di quanto sostenuto dal ricorrente COGNOME, ha ritenuto che gli imputati abbiano agito con la piena consapevolezza di inserirsi in una operazione complessivamente diretta ad ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del ramo d’azienda distratto.
La Corte ha, al riguardo, reso efficaci e convincenti argomentazioni basate su dati oggettivi – quali le sollecitazioni di COGNOME nei confronti di entrambi gli imputati, il
pregresso rapporto tra costoro, la misura minima del capitale sociale con cui COGNOME si prestò a costituire la società RAGIONE_SOCIALE nello stesso giorno della cessione del ramo d’azienda, il prezzo di acquisto del compendio aziendale, l’anomala tempistica delle operazioni di cessione (pagg. 15-19 sentenza), la mancanza di esperienza nel settore e il ruolo svolto da COGNOME quale magazziniere della azienda di cui ha acquisito le quote – dati che formano un quadro probatorio particolarmente rassicurante in ordine alla consapevolezza di entrambi gli imputati di fornire un contributo agevolativo alla complessiva operazione tesa a consentire a COGNOME di rientrare nel possesso di beni aziendali tramite una società di cui era amministratore, dopo diversi passaggi della stessa nelle mani di soggetti a lui noti e di sua fiducia, tesa ad occultarne la provenienza illecita.
Tra gli indici rivelatori, la Corte d’appello ha peraltro valorizzato a pag. 16 della sentenza impugnata una circostanza di stringente rilievo logico, sottolineando che per assicurare che si realizzasse l’obiettivo dell’acquisizione del ramo d’azienda da parte della società RAGIONE_SOCIALE, rappresentata proprio dallo COGNOME, già amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, le persone avvicendatesi nella titolarità del bene, che hanno riconosciuto di avere agito su consiglio di COGNOME, non potevano non aver preventivamente concertato con lo stesso i vari passaggi, finalizzando la destinazione del ramo d’azienda proprio alla società di cui era legale rappresentante, per consentirgli di rientrare in possesso dei beni distratti all’azienda e sottratti ai creditori.
Che i predetti abbiano agito nella consapevolezza del disegno perseguito da COGNOME e contribuendo in piena coscienza a questa strategia Ł comprovato dal fatto che COGNOME ha costituito la società nel medesimo giorno in cui ha acquisito dalla RAGIONE_SOCIALE con un capitale sociale di appena 900 €, e dopo pochi mesi ha ceduto le quote societariealla società costituita nella medesima data della cessione da COGNOME, il quale ha dichiarato di aver continuato a svolgere il ruolo di magazziniere della stessa azienda.
3. Ricorso COGNOME
3.1. La prima censura formulata dal COGNOME, avente natura processuale, risulta manifestamente infondata.
Egli, infatti, lamenta il fatto che la Corte abbia individuato la causa petendi che sorregge l’azione civile, nella lesione del diritto della curatela all’integrità del patrimonio aziendale, conseguente alla distrazione del ramo d’azienda ed alla successiva illecita circolazione, finalizzata a renderlo irrecuperabile dai creditori della stessa fallita.
La Corte d’appello ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, in tema di costituzione di parte civile, l’indicazione delle ragioni che giustificano la domanda risarcitoria Ł funzionale esclusivamente all’individuazione della pretesa fatta valere in giudizio, non essendo necessaria un’esposizione analitica della causa petendi , sicchŁ per soddisfare i requisiti di cui all’art. 78, lett. d), cod. proc. pen., Ł sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto, allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risulti con immediatezza (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto validamente esposte le “ragioni che giustificano la domanda” con richiamo alla posizione di persone offese delle costituenti parti civili e alla sussistenza di una pretesa risarcitoria conseguente alle condotte illecite specificate nei temi d’accusa). ( Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014 Rv. 260325; S ez. 2, n. 23940 del 15/07/2020 Rv. 279490 – 01).
Nel caso in esame, oltretutto, la Corte di appello ha rilevato che il tenore dell’atto di costituzione, pur facendo rinvio al capo di imputazione, faceva anche espresso riferimento a ‘condotte tese al nascondimento di somme provenienti da reato, sottratte anche alla fallita e alla massa dei creditori’; ne ha pertanto confermato la regolarità valorizzando la chiarezza
descrittiva del capo di imputazione – nel quale si ripercorre, nei passaggi essenziali, l’attinenza del bene oggetto di riciclaggio con la fallita RAGIONE_SOCIALE – posto che esso richiama in modo esplicito la distrazione avvenuta mediante la cessione del ramo d’azienda (senza corresponsione del prezzo di € 100.00,00) alla società RAGIONE_SOCIALE
PoichØ le successive cessioni, fulcro del riciclaggio, hanno leso in modo diretto ed immediato gli interessi patrimoniali e non patrimoniali fatti valere in giudizio dal Curatore fallimentare, può dirsi certamente soddisfatto il requisito di cui all’art. 78 lett. d) cod. proc. pen., mediante il richiamo al capo di imputazione.
3.2 La seconda censura, relativa all’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, Ł stata trattata al par. 2.2.
Per le ragioni sin qui evidenziate, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in ragione del grado di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME