Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1284 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1284 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/s~ le conclusioni del PG PIETRO MOLINO /1>g- COGNOME 1 7 -.)
udito il difensore
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Roma che il 7/4/2022 ha confermato l’ordinanza del Gip che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riguardo al delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. per essersi, unitamente ad altri soggetti avendo la disponibilità di ingenti somme di denaro contante provenienti da attività illecite gestite dal RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME operante in Napoli, Quartiere di San NOMEi a NOME, adoperato a ripulire e ad investire in attività economiche e produttive tali risorse.
Deduce il ricorrente violazione di legge per non essere stata ritenuta operante nei suoi confronti la clausola di riserva di cui all’articolo 648-bis cod. pen. Sostiene che, diversamente da quanto indicato nell’ordinanza impugnata, dalla stessa richiesta di misura cautelare e dall’ordinanza genetica emergerebbe che il collaboratore di giustizia, COGNOME NOME, ha indicato COGNOME NOME e COGNOME NOME, come affiliati al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, Richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25191 del 13/06/2014 che ha chiarito l’ambito di operatività della clausola di riserva di cui all’articolo 648-bis cod. pen., specificando non solo che l’RAGIONE_SOCIALE mafiosa rientra tra i reati presupposti del delitto di riciclaggio, ma anche che la clausola di riserva è applicabile al soggetto che faccia parte di un’RAGIONE_SOCIALE mafiosa col compito di riciclare la ricchezza prodotta dalla stessa organizzazione. Rileva come l’ordinanza impugnata abbia travisato i principi espressi dalla Suprema Corte che sono stati piegati ad una logica meramente accusatoria. Aggiunge che se il collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, è attendibile, come indicato nel provvedimento censurato, deve pertanto essere ritenuto credibile anche laddove ha affermato che il COGNOME è contemporaneamente affiliato al RAGIONE_SOCIALE ed entrane° allo stesso al punto di essere coinvolto in un’operazione omicidiaria basata su logiche di affermazione, supremazia territoriale e potere del RAGIONE_SOCIALE. Evidenzia inoltre che lo stesso COGNOME – che realizza la condotta contestata in concorso con il COGNOME NOME – viene individuato dal collaboratore come affiliato al RAGIONE_SOCIALE e referente del RAGIONE_SOCIALE non solo per le questioni economiche ma per tutte le questioni che riguardavano il gruppo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che dagli elementi probatori, complessivamente valutati (risultanze delle attività tecniche e dei servizi di osservazione, accertamenti eseguiti dal nucleo RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, esiti delle attività di intercettazione, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, chat riservate intercorse tra gli indagati, ammissioni degli stessi indagati), emergono gravi indizi di colpevolezza con riguardo alli ipotizzato reato di riciclaggio.
Da detti elementi risulta, infatti, che vi è stata un investimento di denaro contante proveniente da soggetti collegati al RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE. Tanto si ricava dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, da quelle di COGNOME NOME e dalle chat, nelle quali si parla chiaramente di camorra e riciclaggio. E’ stato così ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente di consegna di denaro contante in vista del successivo trasferimento e della movimentazione dello stesso in favore della società RAGIONE_SOCIALE e da questa alla società RAGIONE_SOCIALE del COGNOME ed infine alle società di servizio del napoletano, rientra nella previsione dell’articolo 648-bis perché idonea ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa delle risorse finanziarie dai reati commessi dal RAGIONE_SOCIALE. La provenienza illecita dei capitali trova riscontro nelle circostanze di fatto accertate che si concretizzano nella consegna nel napoletano di ingenti somme in banconote di piccolo taglio, poi recapitate in piena notte o di primo mattino presso la RAGIONE_SOCIALE, società dalla quale fuoriescono nuovamente sotto forma di bonifici verso la RAGIONE_SOCIALE che nuovamente emetteva le relative fatture giustificate dal contratto di sponsorizzazione del film e quindi l’ulteriore trasferimento del denaro alle società di servizi operanti nel napoletano e riconducibile al RAGIONE_SOCIALE
In sede di ricorso per Cassazione l’indagato ha reiterato il secondo motivo di censura avanzato in sede di riesame, relativo all’operatività nei suoi confronti della clausola di riserva di cui all’articolo 648-bis e alla conseguente non punibilità.
Le Sezioni Unite, COGNOME (sentenza n. 2519 del 13/6/2014) nel ritenere che il delitto di RAGIONE_SOCIALE di tipo mafioso sia autonomamente
idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell’RAGIONE_SOCIALE anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso ha ammessa la possibilità che il delitto previsto dall’art. 416-bis cod. pen. possa rientrare nella categoria dei reati-presupposto della fattispecie di riciclaggio.
3.1. Nel chiarire i rapporti tra clausola di riserva contenuta negli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e i reati associativi, premesso che le condizioni e i limiti della configurabilità del concorso fra il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. e quelli di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) devono essere ricostruiti in base al fatto tipico nelle sue connotazioni oggettive e soggettive, alla provenienza dei beni oggetto delle attività di riciclaggio o reimpiego, ha affermato i principi di seguito richiamati.
3.2. L’estraneità del soggetto che ripulisce o reimpiega il denaro, i beni o le altre utilità sia all’organizzazione mafiosa che ai delitti fine rende configurabile, nei suoi riguardi, in presenza dei rispettivi elementi costitutivi, le contestazioni di riciclaggio o reimpiego, essendo da escludere qualsiasi suo apporto alla commissione dei reati presupposto. Qualora il soggetto non fornisca alcun apporto all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, ma si occupi esclusivamente di riciclare o reimpiegare il denaro, i beni, le altre utilità prodotti proprio dalla stessa, sono integrati i presupposti applicativi delle sole fattispecie previste, rispettivamente, dall’art. 648bis cod. pen. o dall’art. 648-ter cod. pen., non sussistendo alcun contributo alla commissione del reato presupposto.
3.3. Nei confronti del membro dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa che “ripulisca” o reimpieghi il denaro, i beni, o le altre utilità riconducibili ai soli delitti-scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun apporto, non opera la clausola di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 648-bis cod. pen., in quanto l’oggetto dell’attività tipica del delitto di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli concorre.
3.4. Il partecipe del sodalizio di stampo mafioso che, nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni all’interno dell’RAGIONE_SOCIALE, abbia il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall’organizzazione in quanto tale, non è punibile per riciclaggio, in quanto oggetto della sua condotta sono il denaro, i beni, le altre utilità provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE cui egli fornisce il suo consapevole e volontario contributo.
Il tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di detti principi nel momento in cui ha dato atto che nel caso in argomento il denaro da riciclare non proviene dall’RAGIONE_SOCIALE in quanto tale bensì dai reati posti in essere dalla stessa (traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, rapine, contrabbando) rispetto ai quali il ricorrente non risulta aver fornito alcun apporto, così come è stato dato atto che il collaboratore di giustizia nel descrivere l’organigramma dell’RAGIONE_SOCIALE criminale, ha collocato i COGNOME fuori dal RAGIONE_SOCIALE qualificandoli come << parenti che favorivano il RAGIONE_SOCIALE …. facce pulite che investono i soldi della droga» affermando al contempo che tali soggetti talvolta svolgevano azioni per l'RAGIONE_SOCIALE ma non facevano parte della stessa.
Lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di COGNOME NOME in ordine al delitto così come a lui ascritto.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può che arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Correttamente, pertanto, è stata ritenuta insussistente la clausola di riserva.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter Disp. att. cod. proc. pen.
Roma 26.10.2022
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Pr
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NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME ITA LEVI
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