Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48296 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 14.12.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.7.2015 il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile dei fatti di ricettazione e di riciclaggio a lui ascritti e, esclusa la contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, applicando la conseguente pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici;
la Corte di appello di Bari, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al delitto di cui al capo A), perché estinto per intervenuta prescrizione ed aveva per l’effetto rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 1.032 di multa, confermando infine e nel resto la sentenza impugnata;
ricorre per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore e deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: richiamata la vicenda fattuale come ricostruita alla luce degli atti di indagine e delle dichiarazioni rese dai militari operanti, osserva che la condotta in cui era stato sorpreso il ricorrente era certamente sussumibile nella ipotesi del tentativo non essendosi l’azione compiuta o l’evento verificatosi non foss’altro perché, sulle parti dei beni in sequestro, erano ancora rinvenibili i segni identificativi dei veicoli di provenienza delittuosa aggiunge che le stesse targhe erano state trovate sul posto in quanto erano state soltanto rimosse dai veicoli sicché le operazioni dirette ad occultare la provenienza di questi erano rimaste allo stadio del tentativo, che viene ritenuto ammissibile anche nel delitto di riciclaggio pur trattandosi di un reato di pericolo; sottolinea, infatti, come l’elemento essenziale del delitto in esame è la idoneità a dissimulare la provenienza delittuosa del bene ed è diretta a tutelare gli interessi della amministrazione della giustizia e solo incidentalmente quelli di natura patrimoniale;
la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso non si confronta con la artic:olata e dettaglia motivazione della sentenza impugnata che, quanto al delitto di riciclaggio, nella forma consumata, ha fatto applicazione della costante giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio e ritenuto responsabile, nei due gradi di merito a imputazione di riciclaggio è al capo B) della rubrica “… perché … compiva sull’autovettura Peugeot 508 TARGA_VEICOLO Af, di colore bianco, originariamente tg. TARGA_VEICOLO, di provenienza delittuosa in quanto oggetto di furto ai danni di COGNOME NOME, sull’autovettura Audi A3 originariamente tg. TARGA_VEICOLO di provenienza delittuosa in quanto oggetto di furto ai danni di COGNOME NOME, sull’autovettura Volkswagen di colore grigio metallizzato originariamente targata TARGA_VEICOLO di provenienza delittuosa in quanto provento di furto ai danni di COGNOME NOME, su una Ford Fiesta di colore grigio, operazioni, consistite nello smontare alcune parti meccaniche e di carrozzeria e nel privare i mezzi delle targhe e dei dati identificativi, volte ad impedire o comunque ostacolare l’identificazione dei veicoli e, quindi, della loro provenienza delittuosa”.
Con l’atto di appello, la difesa aveva chiesto la derubricazione del delitto di riciclaggio in ricettazione e “… qualora la Corte non ritenesse di riqualificare reato di riciclaggio in quello di ricettazione è evidente che trattasi di mero tentativo di riciclaggio e non di fattispecie consumata” (cfr., ivi, pag. 2) motivando la richiesta in considerazione del fatto che “… si è subito accertata la provenienza furtiva dei suddetti veicoli come è dimostrato dall’assenza di una indagine volta all’identificazione dei mezzi che è stata resa possibile nell’immediatezza grazie ai dati identificativi presenti” (cfr., ivi).
La Corte di appello ha disatteso il rilievo difensivo motivando sotto due diversi profili: in fatto, segnalando che la tesi del mero tentativo non trovava riscontro negli esiti delle operazioni di perquisizione “… posto che nel relativo verbale si dà atto dell’asportazione delle vetture rinvenute delle targhe identificative” (cfr., pag. 8 della sentenza); in diritto, sostenendo che il delitto riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si realizza con il meno compimento di attività volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della denaro, beni o altre utilità, con la conseguenza per cui risponde del delitto consumato chi sia sorpreso ad eseguire operazioni di smontaggio di pezzi di autovettura (cfr., ivi).
3.1 La questione della configurabilità del tentativo nel delitto di riciclaggio è stata più volte vagliata dalla giurisprudenza di questa Corte che la ha risolta in termini non univoci.
Secondo il tenore delle massime tratte da alcune decisioni, infatti, il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie costruita come a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (cfr., Sez. 2 – , n. 11277 del 04/03/2022, COGNOME, Rv. 282820 – 01;
t
Sez. 2 – , n. 37559 del 30/05/2019, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 277080 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 2 – , n. 35439 del 15/06/2021, COGNOME, Rv. 281963 – 01, in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell’atto di smontare parti di veicolo provento di furto; Sez. 2, n. 5505 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258340).
In senso difforme, si collocano altre decisioni secondo le quali risponde del delitto tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto smontare un motociclo, in quanto la fattispecie di cui all’art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (cfr., Sez. 2, n. 55416 del 30/10/2018, COGNOME, Rv. 274254, resa in una fattispecie nella quale le operazioni di smontaggio delle diverse componenti del veicolo erano state interrotte prima che si determinasse la perdita della connessione con i dati identificativi del mezzo; conf., più recentemente, Sez. 1 – , n. 22437 del 22/02/2022, NOME, Rv. 283183 – 01; Sez. 2, n. 1960 de111/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262506; Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, NOME, Rv. 247220).
Al di là della considerazione delle pur non irrilevanti implicazioni legate alla peculiarità delle singole vicende fattuali esaminate, il problema riguarda parte dal testo della norma incriminatrice che, nel descrivere le condotte che integrano il reato, dopo avere evocato quelle di sostituzione o trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto non colposo, fa riferimento a quelle di chi “. compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacclare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Gli interpreti sono divisi proprio sulla corretta interpretazione della espressione “in modo da ostacolare” sostenendo, gli uni, che essa miri a sanzionare condotte teleologicamente dirette allo scopo di ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del bene e, perciò, “anticipando” la consumazione del reato alle condotte che risultino idonee ed univocamente volte a questo fine; gli altri, che attribuiscono all’espressione un significato meramente descrittivo della condotta che deve possedere i requisiti di idoneità con ciò ancorando la consumazione del reato alla fase del compimento di atti ed operazioni che devono avere una effettiva capacità di recisione del collegamento tra il bene e l’originario titolare.
3.2 Tornando, tuttavia, al caso di specie, rileva il collegio che la questione non sia qui rilevante.
Il COGNOME, infatti, è stato riconosciuto responsabile di più fatti di riciclaggio ma, invero, la pena che gli è stata inflitta corrisponde al minimo edittale
allora previsto per un unico fatto di riciclaggio, non avendo i giudici di merito (e, in particolare, il Tribunale), operato alcun aumento per la continuazione “interna” al capo b) della rubrica.
E non par dubbio che tra i diversi fatti di riciclaggio ivi contemplati ve ne fossero taluni (quantomeno quello relativo alla autovettura VW Polo di cui era stata rinvenuta una porzione di scocca, già schiacciata dalla pressa, ed alla autovettura Ford Fiesta di cui non è stata rivenuta la targa e che era stata “privata della parte di telaio con la targhetta identificativa”) che, anche seguendo la tesi della configurabilità del tentativo, non possono non ritenersi consumati essendo stati i veicoli manipolati in modo tale da rescindere il collegamento con la loro provenienza.
Ed è d’altra parte appena il caso di ribadire che, per la configurabilità del reato, la norma incriminatrice non richiede che sia efficacemente “impedita” la tracciabilità del percorso del bene provento di reato, essendo sufficiente anche che essa sia solo “ostacolata” (cfr., Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, COGNOME, Rv. 264369).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31.10.2023