Richiesta Trattazione Orale Ignorata: la Cassazione Annulla la Sentenza
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 13267/2025, ha ribadito un principio fondamentale a tutela del diritto di difesa: se l’avvocato presenta una valida richiesta di trattazione orale per il processo d’appello, il giudice non può ignorarla. Procedere con un rito camerale non partecipato, in un caso come questo, comporta una nullità assoluta e insanabile della sentenza. Questo caso, nato nel contesto della normativa emergenziale per il Covid-19, offre spunti cruciali sulla sacralità del contraddittorio processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello per il reato di evasione (art. 385 c.p.). Un’altra accusa era stata archiviata per remissione di querela.
Il difensore dell’imputato, in vista dell’udienza d’appello, aveva inviato una formale istanza via PEC per richiedere che il processo si svolgesse con trattazione orale, come consentito dalla normativa speciale introdotta durante la pandemia (art. 23-bis d.l. n. 137/2020). Nonostante la richiesta fosse stata ritualmente e tempestivamente presentata all’indirizzo telematico corretto dell’ufficio giudiziario, la Corte di Appello ha proceduto ugualmente con il rito camerale non partecipato, decidendo sulla base dei soli atti scritti e senza la presenza del difensore. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha stabilito che la sentenza d’appello doveva essere annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari per la celebrazione di un nuovo giudizio.
L’importanza della richiesta di trattazione orale
Il fulcro della decisione risiede nella natura della violazione. La Cassazione ha affermato che lo svolgimento del processo con un rito (camerale non partecipato) diverso da quello richiesto dalla parte (orale e partecipato) non costituisce una mera irregolarità. Al contrario, integra un vizio gravissimo che mina le fondamenta del giusto processo. La scelta di un modello procedimentale che esclude la presenza del difensore, quando questa è obbligatoria e richiesta, dà luogo a una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, come previsto dall’art. 179, comma 1, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno basato il loro ragionamento su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Hanno precisato che la normativa emergenziale, pur introducendo il rito cartolare come regola per le udienze d’appello, aveva fatto salva la facoltà delle parti di chiedere la discussione orale. Questo diritto non è una mera concessione, ma una garanzia fondamentale del diritto di difesa.
Nel caso specifico, la Corte ha verificato che la richiesta di trattazione orale era stata inviata correttamente il 12 marzo 2024, in seguito alla notifica del decreto di citazione per l’udienza del 13 maggio 2024. L’aver ignorato tale istanza ha, di fatto, impedito al difensore di esercitare pienamente il suo mandato, determinando un’assenza in un’ipotesi in cui la sua presenza era obbligatoria per legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza rafforza un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il diritto al contraddittorio e alla partecipazione difensiva non può essere compresso, neppure in nome di esigenze di celerità o di emergenza. La decisione sottolinea che le formalità procedurali, specialmente quelle che garantiscono i diritti della difesa, devono essere scrupolosamente osservate. Per gli operatori del diritto, questo significa che una richiesta di trattazione orale validamente presentata crea un vincolo per il giudice, il quale non può discostarsene senza incorrere in una nullità insanabile. Per l’imputato, è la riaffermazione che il suo diritto a essere difeso oralmente in un’aula di tribunale è un presidio irrinunciabile di giustizia.
Cosa succede se un giudice d’appello ignora una valida richiesta di trattazione orale?
La sentenza emessa a seguito di un’udienza tenuta senza la presenza del difensore è affetta da nullità assoluta e insanabile. Questo accade perché si viola il diritto di difesa, in quanto il difensore viene escluso da una fase processuale in cui la sua presenza è obbligatoria.
La procedura di appello senza udienza orale era la norma durante l’emergenza Covid-19?
No, era una misura eccezionale per limitare i contagi, prevista dal d.l. n. 137/2020. Tuttavia, la stessa legge garantiva esplicitamente all’imputato e al suo difensore il diritto di richiedere e ottenere un’udienza con discussione orale, ripristinando così il contraddittorio pieno.
Qual è l’esito finale del caso dopo la decisione della Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti allo stesso ufficio giudiziario di secondo grado, che dovrà celebrare un nuovo processo d’appello, questa volta garantendo la trattazione orale come era stato richiesto dalla difesa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13267 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13267 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 30/11/1975
avverso la sentenza del 13/5/2024 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 maggio 2024 la Corte di appello di Bevi ha confermato quella emessa il 31 maggio 2022 dal Tribunale della stessa che ha condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione di cui cap 1), perché estinto per intervenuta remissione di querela.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazione di legge, per essere stato il giudizio di appello celebrato in camera di consiglio non partecipata, nonostante la rituale richiesta di trattazione orale, avanzata dal difensore di fiducia d NOME COGNOME ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di giu:11.7.io di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pani: ernia da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e temptistiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito cameran non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto diffornie da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli offetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 44361 del 24/10/2024, V., Rv. 287370 – 01).
Nel caso in esame, il giudizio di appello è stato trattato con rito carnerale, nonostante il difensore dell’imputato il 12 marzo 2024, a fronte della noti:iita del decreto di citazione, avvenuta il 4 marzo 2024 per l’udienza fissata pEr il 13 maggio 2024, avesse inoltrato rituale richiesta di trattazione orale all’indirizzo p.e.c., compreso nell’elenco pubblicato nel portale dei servizi telemailil del Ministero della Giustizia e riferibile all’ufficio della Corte di appello di B deputato a ricevere gli atti di impugnazione.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza ni – vio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bari per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio.
Così deciso il 19 marzo 2025.