Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2315 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2315 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME e.) ek ‘ 7 – 2 -k- I C- 1- 0
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, che dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere, quale sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, violato la prescrizione, di cui a detta misura preventiva, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in orario notturno, e lo condannava, tenuto conto della diminuzione di pena per il rito, alla pena di un anno di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge e conseguente nullità assoluta dell’udienza e della sentenza in cui è esitata, per essersi tenuta l’udienza di appello in modalità cartolare, nonostante la specifica e dichiarata volontà dell’imputato, fin dall’1.10.2024 (e, quindi, tempestivamente manifestata), di volere presenziare personalmente all’udienza, inoltrata a mezzo dell’ufficio Matricola della Casa circondariale di Modena, contestualmente alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza avanti alla Corte di appello di Bologna.
Osserva che la Corte di cassazione ha già avuto modo di esprimersi in situazioni analoghe e, muovendo dal riconoscimento di rango costituzionale (art. 111 Cost.) al diritto dell’imputato di partecipare al processo, nonostante l’espresso disposto del comma 4 dell’art. 23-bis, che prevede per la trattazione orale, entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza fissata, o la richiesta di discussione orale delle parti o la richiesta dell’imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all’udienza, ha riconosciuto validità ed efficacia, ai fini della trattazione orale, anche alla richiesta personale dell’imputato di partecipare all’udienza, rilevando che le forme previste dalla suddetta norma non sono imposte a pena di inammissibilità.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa denuncia violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto il severo trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice.
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Il difensore rileva che la Corte di appello motiva unicamente sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e non sulla doglianza inerente al trattamento sanzionatorio inflitto in misura ben superiore al minimo edittale e giustificato dal primo Giudice «in ragione della non comune capacità a delinquere del COGNOME».
Pertanto, conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre l’AVV_NOTAIO, per COGNOME, insiste, con memoria scritta, per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. COGNOME Infondato è il primo motivo di impugnazione.
Nel caso in esame trova applicazione l’art. 598-bis cod. proc. pen., che disciplina le decisioni in camera -di consiglio senza la partecipazione delle parti, considerato che l’atto di appello risulta proposto I’l luglio 2024 (invero, l’art. 94, comma 2, d. I.gs. n. 150 del 2022, da ultimo modificato con d. I. 22/06/2023, prevede che la disciplina emergenziale art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17 – continui ad applicarsi per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024).
Detto articolo, al comma 2, stabilisce che:
«L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore ».
Chiaro è il tenore della norma, risultando evidente che la prima parte del comma individua i soggetti che hanno il diritto di chiedere la trattazione orale e che la seconda, invece, disciplina le forme di
presentazione di tale richiesta, che deve essere per la parte privata, ivi compreso l’imputato (che non si avrebbe ragione di distinguere dalle altre parti private), inoltrata tramite il proprio difensore.
Tale interpretazione, che sembra più coerente con il testo della norma, si pone sulla scia dell’interpretazione letterale dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, che prevedeva, al comma 4, che «La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza». Dando rilievo, invero, al tenore letterale della disposizione, talune pronunce si sono orientate nel senso che «nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina ennergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l’imputato detenuto che voglia partecipare all’udienza deve richiederlo a mezzo del proprio difensore, non essendo consentito né previsto che possa provvedervi personalmente» (Sez. 5, n. 49654 del 13/07/2023, Osasere, Rv.285489; Sez. 3, n. 3958 del 12/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282888).
Non trascura il Collegio l’opposto orientamento ; sia relativo all’interpretazione dell’appena menzionato disposto normativo (che, nonostante il dato letterale, che non conteneva alcuna menzione alla richiesta di partecipazione avanzata dall’imputato, ha sostenuto che è legittima, nel giudizio cartolare d’appello, la richiesta di partecipazione all’udienza formulata dall’imputato detenuto personalmente e non per il tramite del difensore, non essendo sanzionata con l’inammissibilità o con l’irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, comma 3, lett. c), d) ed e), Convenzione EDU :Sez. 2, n. 7340 del 20/12/2023, Baldi, Rv. 285932; Sez. 6, n. 15139 dell’11/11/2021, COGNOME, Rv. 283143), sia relativo all’interpretazione del secondo comma dell’art. 598-bis cod. proc. pen.
Secondo tale ultimo orientamento in tema di giudizio cartolare di appello previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen., è ammissibile la
richiesta COGNOME di COGNOME partecipazione COGNOME all’udienza COGNOME formulata COGNOME dall’imputato personalmente, siccome in linea col tenore letterale della disposizione citata e col diritto fondamentale di partecipare al proprio processo, sicché la celebrazione dell’udienza in forma cartolare, anziché partecipata, a seguito di tale richiesta tempestivamente formulata, determina la nullità dell’udienza e della conseguente sentenza per violazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 30606 del 26/06/2025, D., Rv. 288617).
Detta impostazione – come anche l’interpretazione summenzionata dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, finalizzata ad ampliarne l’applicazione, previa forzatura di un evidente dato letterale non è in alcun modo condivisibile, arrivando a sostenersi che la seconda parte della disposizione si riferisca alle parti private diverse dall’imputato, che possono chiedere di partecipare in udienza solo tramite il proprio difensore, mentre l’imputato può farlo direttamente. E ciò,forzando la lettera della norma e non spiegando per quale ragione l’imputato debba essere differenziato dalle altre parti private. Laddove, comunque, la scelta legislativa della imposizione di una richiesta di partecipazione all’udienza formulata dal difensore risponde all’esigenza di una maggiore ponderazione del tipo di rito per cui optare (se cartolare o orale), quale può essere quella perseguita da una difesa tecnica. Imposizione, che non sembra in alcun modo pregiudicare il diritto costituzionalmente garantito della partecipazione dell’imputato all’udienza per il fatto di condizionarne l’esercizio alla richiesta difensiva.
Nel caso in esame, quindi, nessuna violazione di legge e nessuna nullità di udienza (e conseguente nullità della sentenza) risulta integrata, in quanto il processo è stato ritualmente tenuto in modalità cartolare, in assenza di richiesta di partecipazione all’udienza dell’imputato a mezzo del proprio difensore.
1.2. Inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. è il secondo motivo di impugnazione sul trattamento sanzionatorio, in quanto non dedotto precedentemente con l’appello, in cui ci si doleva esclusivamente della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello argomenta, facendo leva sui precedenti penali e sulla mancata deduzione di elementi tali da giustificare una mitigazione della pena inflitta.
Peraltro, assolutamente congrua è la motivazione offerta dal primo Giudice, che giustifica l’individuazione della pena base in misura di un anno e sei mesi, quindi superiore al minimo edittale, «in ragione della
non comune capacità a delinquere del COGNOME e del fatto che si trattava della seconda violazione» della misura di prevenzione.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025.