Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26142 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26142 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME nato a Trani il 08/02/1985
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, il 13/08/2024, aveva respinto la richiesta di misura cautelare e, per l’effetto, ha applicato a NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari, sospendendo l’esecutività del provvedimento fino alla sua definitività.
Dal provvedimento emerge che il Giudice per le indagini preliminari, con un primo provvedimento interlocutorio del 10/04/2024, a fronte della richiesta di
misura cautelare avanzata dal pubblico ministero nei confronti di una pluralità di indagati, tra cui il ricorrente, aveva richiesto una integrazione istruttoria.
Il successivo 18/07/2024 il pubblico ministero aveva depositato una elencazione di atti integrativi, trasmessi con l’indicazione sommaria dei motivi per cui i suddetti atti erano da intendersi quali riscontri all’ipotesi accusatoria.
Con ordinanza del 13/08/2024, riformata dal Tribunale per il riesame, il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di misura cautelare ritenendo che la mera allegazione di attività istruttoria non richiamata nella richiesta di misura cautelare, rimasta immutata, non consentisse di poter vagliare la gravità indiziaria.
Avverso l’ordinanza del Tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME deducendo il vizio di difetto di motivazione, non avendo il collegio indicato se, se al fine di rendere valutabili gli elementi investigativi nuovi, fosse necessario richiamarli nella richiesta di misura cautelare o fosse sufficiente allegarli all’istanza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che le misure cautelari personali sono disposte su richiesta del pubblico ministero, « che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda » . La norma non richiede la trascrizione del materiale investigativo nella richiesta di misura ma l’indicazione degli elementi di indagine che fondano la sussistenza del fumus commissi delicti , desumibili dagli atti di indagine compiuti e allegati alla richiesta.
Infatti, la domanda cautelare deve essere qualificata dall’allegazione degli atti su cui si fonda ma può anche non essere connotata da una specifica e puntuale motivazione, che invece è oggetto di obbligo per il giudice chiamato a provvedere sulla domanda stessa (Sez. F, n. 34201 del 25/08/2009, Trovato, Rv. 244905).
La deduzione difensiva secondo cui, per rendere gli atti allegati alla richiesta di misura utilizzabili, sarebbe stato necessario esplicitamente richiamarli era, dunque, manifestamente infondata e su di essa il Tribunale per il riesame non aveva l’obbligo di motivare.
Il Tribunale per il riesame, piuttosto, si è fatto carico di esaminare analiticamente le emergenze investigative, allegate dal pubblico ministero a sostegno dell’ipotesi accusatoria illustrata nella richiesta di misura, e di revisionare criticamente il giudizio del giudice della cautela. E, sulla base di tale quadro indiziario, è pervenuto, con valutazione diffusamente e logicamente argomentata, a ritenere sussistenti tanto i gravi indizi di colpevolezza quanto le esigenze cautelari, avendo in materia gli stessi poteri del Giudice per le indagini preliminari. Infatti, la cognizione del Tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura ma è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice (Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, PMT c/NOME COGNOME Rv. 277205).
Il ricorso, quindi, va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 08/07/2025