Richiesta di Rimessione: Guida ai Requisiti di Ammissibilità
Nel sistema processuale penale, la richiesta di rimessione è uno strumento fondamentale a garanzia dell’imparzialità del giudizio. Permette di trasferire un processo ad un’altra sede giudiziaria quando sussistono dubbi concreti sulla serenità e l’imparzialità del giudice. Tuttavia, per essere accolta, tale istanza deve rispettare rigorosi requisiti formali, la cui violazione ne comporta l’inammissibilità e possibili sanzioni. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio.
I Fatti del Caso
Un’imputata, coinvolta in un procedimento penale, presentava alla Corte di Cassazione una richiesta di rimessione del processo. La richiesta era fondata sulla presunta esistenza di una “situazione di incompatibilità” all’interno del Tribunale procedente, che, a suo dire, minava l’imparzialità dell’organo giudicante. L’obiettivo era ottenere il trasferimento del processo ad altra sede per garantire un giudizio equo.
La Decisione della Corte: La richiesta di rimessione è inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’istanza e l’ha dichiarata inammissibile senza entrare nel merito delle ragioni addotte dall’imputata. La decisione si è basata unicamente sulla violazione delle norme procedurali che disciplinano la presentazione della richiesta. La Corte ha rilevato che l’istante non aveva seguito la procedura corretta, rendendo la sua domanda irricevibile.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sull’inosservanza dell’articolo 46 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce precise formalità per la presentazione della richiesta di rimessione. Nello specifico, l’istanza, corredata dai documenti a supporto, deve essere depositata nella cancelleria del giudice che sta procedendo al processo e, contestualmente, deve essere notificata alle altre parti processuali entro sette giorni.
Nel caso in esame, la Corte ha accertato due mancanze procedurali decisive:
1. La richiesta non risultava depositata presso la cancelleria del giudice di merito.
2. Non vi era prova che la richiedente avesse notificato l’istanza alle altre parti del processo entro il termine perentorio di sette giorni.
Questi vizi formali, considerati non sanabili, hanno impedito alla Corte di valutare la fondatezza del legittimo sospetto di parzialità sollevato dall’imputata, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze della decisione non si sono limitate alla semplice reiezione della richiesta. Ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del codice di procedura penale, quando una richiesta di rimessione viene dichiarata inammissibile, il giudice può condannare la parte privata che l’ha proposta al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
La Corte ha applicato questa norma, condannando l’istante al pagamento di 3.000 euro. La motivazione di tale sanzione risiede nella “evidente inammissibilità” della richiesta, una circostanza che, secondo un consolidato orientamento che richiama anche una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186/2000), non consente di considerare l’errore come immune da colpa. In pratica, la gravità e la chiarezza dei vizi procedurali dimostrano una negligenza tale da giustificare una sanzione pecuniaria, a presidio del corretto funzionamento della giustizia e per disincentivare la presentazione di istanze temerarie o proceduralmente scorrette.
Perché la richiesta di rimessione è stata dichiarata inammissibile?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché non rispettava i requisiti formali previsti dall’art. 46 del codice di procedura penale. In particolare, non era stata depositata nella cancelleria del giudice procedente e non era stata notificata alle altre parti entro il termine di sette giorni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di rimessione?
Oltre al rigetto dell’istanza, la legge prevede che la parte privata richiedente possa essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Nel caso di specie, la condanna è stata di 3.000 euro.
Per quale motivo è stata applicata una sanzione pecuniaria all’istante?
La sanzione è stata applicata perché l’inammissibilità della richiesta era considerata ‘evidente’. Secondo la Corte, una tale palese violazione delle norme procedurali non può essere considerata immune da colpa, giustificando così la condanna al pagamento della somma stabilita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
trasmessa dal TRIBUNALE di TRAPANI con ordinanza del 18/07/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ha presentato richiesta di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., in quanto imputata nell’ambito del procedimento penale 1103/19 r.g. del Tribunale di Trapani;
osservato che tale istanza, come pervenuta a questa Corte, fondata sull’assunto radicamento di una “situazione di incompatibilità all’interno del Tribunale di Trapani”, che non garantire l’imparzialità dell’organo giudicante del citato processo, non ha rispettato il disposto all’art. 46 cod. proc. pen., e, in particolare, non risulta depositata, con i documenti ch riferiscono, nella cancelleria del giudice procedente, né risulta notificata dal richiedente, sette giorni, alle altre parti;
rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, a norma dell’art comma 4 cod. proc. pen. e che, ai sensi dell’art. 48, co. 6 c.p.p., la richiedente deve ess condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità della richiesta non consente ritenerla immune da colpa (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la istante al pagamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2023
Il Con gliere estensore