Richiesta di rimessione: Le Conseguenze della Mancata Notifica
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un errore procedurale, anche se apparentemente minore, può avere conseguenze decisive sull’esito di un’istanza. È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile una richiesta di rimessione a causa di un vizio formale: la mancata notifica alle altre parti. Questa decisione serve da monito sull’importanza di seguire scrupolosamente le regole procedurali, pena la reiezione dell’istanza e sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Un’Istanza Incompleta
Un imputato, coinvolto in un procedimento penale presso un Tribunale territoriale, presentava un’istanza per ottenere la rimessione del processo. Con questo strumento, previsto dall’articolo 45 del codice di procedura penale, si chiede di spostare il processo ad un’altra sede giudiziaria qualora sussistano gravi situazioni che possano pregiudicare la libera determinazione del giudice. Il Tribunale, come da prassi, trasmetteva la richiesta alla Corte di Cassazione, unico organo competente a decidere su tali istanze.
Tuttavia, dall’esame degli atti emergeva una lacuna fondamentale: la richiesta non era stata notificata alle altre parti del procedimento.
La Decisione della Corte: La Richiesta di Rimessione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della fondatezza dei motivi addotti dall’imputato, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta. La decisione si basa su una chiara previsione normativa, l’articolo 46 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la richiesta di rimessione, sottoscritta personalmente dall’imputato o dal suo procuratore speciale, deve essere notificata alle altre parti entro sette giorni dal deposito.
Il mancato rispetto di questo adempimento formale, come specificato dal comma 4 dello stesso articolo, comporta inevitabilmente l’inammissibilità dell’istanza. La notifica, infatti, non è una mera formalità, ma uno strumento essenziale per garantire il principio del contraddittorio, permettendo a tutte le parti di essere informate e di presentare le proprie memorie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è lineare e si fonda sul principio di legalità processuale. La legge impone oneri precisi a chi avanza una richiesta, e l’inosservanza di tali oneri non può che portare a una declaratoria di inammissibilità. I giudici hanno rilevato che la notifica è un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del procedimento incidentale di rimessione.
Inoltre, la Corte ha applicato le conseguenze previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità. A causa della colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, quest’ultimo è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000, ha lo scopo di scoraggiare ricorsi presentati con negligenza o senza il dovuto rispetto delle norme.
Le Conclusioni: L’Importanza del Rispetto delle Norme Procedurali
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale: le regole procedurali sono poste a garanzia di tutti i soggetti coinvolti e il loro rispetto è imprescindibile. Una richiesta di rimessione, anche se potenzialmente fondata su motivi validi, non può essere esaminata se non viene presentata correttamente. Questo caso dimostra come un errore formale, quale la mancata notifica, possa precludere l’accesso alla giustizia e comportare, inoltre, rilevanti conseguenze economiche per la parte che lo ha commesso.
Perché la richiesta di rimessione è stata dichiarata inammissibile?
La richiesta è stata dichiarata inammissibile perché non è stata notificata alle altre parti processuali, come espressamente richiesto dall’articolo 46 del codice di procedura penale.
Qual è il termine per notificare una richiesta di rimessione?
Secondo l’articolo 46 c.p.p., la richiesta deve essere notificata alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta una richiesta di rimessione inammissibile?
La parte che presenta una richiesta inammissibile per propria colpa viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SATRIANO il DATA_NASCITA
con ordinanza trasmessa dal TRIBUNALE di TARANTO del 02/10/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa il 2/10/2023 ha disposto trasmettersi alla Corte di cassazione l’istanza di rimessione depositata ex art. 45 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, imputato come in atti del reato di cui all’art. 424 cod. pen.;
Rilevato che la stessa istanza non risulta essere stata notificata come prescritto alle altre parti;
Rilevato che l’art. 46 cod. proc. pen. prevede che la richiesta di remissione, sottoscritta personalmente dall’imputato, ovvero da un suo procuratore speciale, debba essere notificata entro sette giorni alle altre parti e che, ai sensi dell’art. 46 comma 4 cod. proc pen., l’inosservanza di tali forme comporta l’inammissibilità della richiesta;
Considerato che la richiesta di rimessione deve pertanto essere dichiarata inammissibile e che tale dichiarazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta di rímessione e condanna COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.