Richiesta di Rimessione: I Requisiti di Forma e Sostanza Secondo la Cassazione
La richiesta di rimessione è uno strumento eccezionale previsto dal nostro ordinamento per garantire l’imparzialità del giudizio. Tuttavia, il suo utilizzo è subordinato al rispetto di rigidi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce perché un’istanza può essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: un’istanza con vizi procedurali e di merito
Nel caso di specie, un imputato per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale (oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario) presentava un’istanza per ottenere la rimessione del proprio processo ad un’altra sede giudiziaria. La richiesta, trasmessa dalla Corte d’Appello competente, giungeva all’esame della Suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’istanza presentava due criticità fondamentali che ne hanno compromesso l’accoglimento fin dalle prime battute: una di natura formale e una di natura sostanziale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato la richiesta di rimessione inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della fondatezza delle ragioni dell’imputato, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato vizi insanabili. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in caso di rigetto o inammissibilità dell’istanza.
Le Motivazioni: la duplice ragione dell’inammissibilità
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti.
1. Il Vizio di Forma: la mancata notificazione a tutte le parti
Il primo motivo di inammissibilità riguarda il mancato rispetto delle forme prescritte dall’articolo 46, comma 4, del codice di procedura penale. La norma impone che la richiesta di rimessione sia notificata a tutte le parti del processo. La Corte sottolinea che in questo novero rientra anche la ‘persona offesa dal reato’, a prescindere dal fatto che si sia costituita o meno parte civile.
Questo adempimento non è una mera formalità, ma una garanzia fondamentale del principio del contraddittorio. Tutte le parti coinvolte, infatti, devono essere messe in condizione di conoscere l’istanza e di potersi eventualmente opporre. La Suprema Corte ha ribadito che la notificazione è un requisito essenziale, non sostituibile con altri atti, come la semplice proposizione dell’istanza in udienza.
2. Il Vizio di Sostanza: la genericità delle ragioni addotte
Il secondo motivo attiene al contenuto stesso della richiesta. L’istante aveva addotto, a sostegno della sua domanda, ragioni riconducibili a una presunta ‘negativa campagna di stampa’ di cui sarebbe stato vittima. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione del tutto vaga e indeterminata.
Perché una situazione ambientale possa giustificare il trasferimento di un processo, non è sufficiente un generico riferimento a un clima mediatico avverso. È necessario indicare fatti concreti, specifici e verificabili che dimostrino come tale clima possa effettivamente compromettere la serenità e l’imparzialità del giudizio. Motivazioni generiche, non circostanziate e non provate non possono essere prese in considerazione per attivare uno strumento così delicato come la rimessione del processo.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
L’ordinanza in esame offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce l’assoluta importanza del rigore formale nella presentazione degli atti giudiziari. La mancata notifica della richiesta di rimessione a tutte le parti interessate, inclusa la persona offesa, costituisce un vizio fatale che ne determina l’immediata inammissibilità. In secondo luogo, evidenzia come le motivazioni a sostegno di un’istanza così grave debbano essere specifiche, dettagliate e concrete. Non basta lamentare un presunto ‘legittimo sospetto’ o un’atmosfera ostile; è indispensabile ancorare tali percezioni a elementi fattuali precisi che possano essere oggetto di valutazione da parte del giudice. Chi intende avvalersi di questo istituto deve quindi prestare la massima attenzione sia agli aspetti procedurali che alla solidità delle argomentazioni di merito, per evitare una declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna alle spese.
A chi deve essere notificata la richiesta di rimessione del processo?
Secondo la Corte, la richiesta di rimessione deve essere notificata a tutte le parti, comprese esplicitamente le persone offese dal reato, anche qualora non si siano costituite parte civile nel procedimento.
Perché una ‘campagna stampa negativa’ non è stata considerata una ragione valida per la rimessione?
La Corte ha ritenuto tale motivazione inammissibile perché troppo vaga e indeterminata. Per giustificare una rimessione, le ragioni devono essere concrete e specifiche, capaci di dimostrare un effettivo pericolo per l’imparzialità del giudizio, e non basarsi su lamentele generiche.
Cosa succede se una richiesta di rimessione viene dichiarata inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, alla declaratoria di inammissibilità della richiesta segue la condanna del soggetto istante al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10850 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10850 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME NOME a SATRIANO il DATA_NASCITA
trasmessa dalla CORTE D’APPELLO DI NAPOLI con ordinanza del 20/11/2023
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti; esaminata l’istanza di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
La richiesta di rimessione, in relazione al procedimento a carico dell’istante per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., è inammissibile perché proposta senza l’osservanza delle forme, previste dall’art. 46, comma 4, cod. proc. pen. con notificazione a tutte le parti, ivi comprese le persone offesa dal reato, quantunque non costituita parte civile, dovendosi avere a riguardo alla qualità di parte in senso sostanziale e all’interesse ad opporsi, eventualmente, all’accoglimento della richiesta (Rv. 269448), adempimento che non trova equipollenti nella proposizione in udienza.
Deve, inoltre, rilevarsi che l’istanza neppure indica ragioni – che non possono essere vaghe e indeterminate come quelle riconducibili alla negativa campagna di stampa, di cui l’istante sarebbe stato vittima – che potrebbero determinare la rimessione del processo ad altro giudice.
Rilevato, pertanto, che alla inammissibilità segue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 febbraio 2024
Il Consigliere COGNOME
sore COGNOME
Il Pre ‘dente