Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25262 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25262 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
NOME nato a San Giuseppe iato il 05/03/1965
parte offesa nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/12/1968
COGNOME NOME nato a PALERMO il 19/05/1969
COGNOME NOME nato a PALERMO il 29/10/1970
COGNOME NOME nato a PALERMO il 27/12/1971
NOME nato a PALERMO il 30/05/1974
trasmessa con ordinanza del 12/02/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. COGNOME NOMECOGNOME persona offesa nel procedimento penale pendente davanti al
Gip presso il Tribunale di Palermo nei confronti di COGNOME COGNOME adduce il rischio di depistaggi.
/
2. Tanto premesso si osserva che la richiesta di rimessione prevista dall’art. 46
c.p.p. può essere avanzata solo dal Pubblico Ministero o dall’imputato ma non anche dalla persona offesa;
3.
L’istanza risulta inammissibile anche per inosservanza del termine previsto
i
dall’art. 46 c.p.p.
non essendo stata la richiesta notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di giorni sette dal deposito presso la cancelleri
giudice.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza segue per legge la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in euro 1.000,00.
PQM
dichiara inammissibile inammissibile & es,t1 e condanna l’istante al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Con re estensore
Così deciso il 6 giugno 2025
Il Presidente