Richiesta di Rimessione: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale: la richiesta di rimessione. Questo strumento permette di trasferire un processo ad un’altra sede giudiziaria in presenza di determinate condizioni che potrebbero minare la serenità e l’imparzialità del giudizio. Nel caso in esame, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza, confermando la competenza del giudice originario.
I Fatti del Caso
Il provvedimento analizzato è estremamente sintetico e si concentra unicamente sulla decisione finale. Da esso apprendiamo che un imputato ha presentato una richiesta di rimessione avverso un’ordinanza emessa in data 14 gennaio 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Avellino. La richiesta è stata quindi sottoposta al vaglio della settima sezione penale della Corte di Cassazione.
Non vengono specificati i motivi per cui l’imputato riteneva che il processo dovesse essere spostato, né i dettagli del procedimento penale in corso. L’atto si limita a registrare la presentazione dell’istanza e l’esito della deliberazione della Corte.
La Decisione della Corte sulla Richiesta di Rimessione
La Corte di Cassazione, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha deciso di dichiarare inammissibile la richiesta.
Questa decisione implica che la Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se esistessero o meno le gravi situazioni locali che avrebbero potuto giustificare il trasferimento del processo. La declaratoria di inammissibilità blocca l’analisi della richiesta sul nascere, ritenendo che manchino i presupposti formali o sostanziali per poterla esaminare.
Di conseguenza, il procedimento penale continuerà a svolgersi presso il Tribunale di Avellino, come originariamente previsto.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a dichiarare inammissibile la richiesta di rimessione. Tuttavia, in via generale, una tale decisione può derivare da diverse cause. Ad esempio, l’istanza potrebbe essere stata presentata fuori dai termini previsti dalla legge, oppure potrebbe non essere stata adeguatamente motivata, mancando l’indicazione di fatti concreti e specifici che dimostrino l’esistenza di un turbamento ambientale tale da pregiudicare il corretto svolgimento del processo. Altre volte, i motivi addotti possono essere considerati manifestamente infondati o non rientrare nelle ipotesi tassativamente previste dal codice di procedura penale per la rimessione.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione, pur nella sua brevità, ribadisce un principio fondamentale: la rimessione del processo è un istituto eccezionale, da attivare solo in presenza di presupposti rigorosi e comprovati. Una semplice percezione soggettiva di parzialità o un generico timore non sono sufficienti per ottenere il trasferimento del procedimento. La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro, assicurando che solo le istanze fondate su elementi concreti e pertinenti vengano esaminate nel merito, a tutela del principio del giudice naturale precostituito per legge e dell’efficienza del sistema giudiziario.
Qual era l’oggetto della richiesta presentata alla Corte di Cassazione?
La richiesta aveva ad oggetto la rimessione, ovvero il trasferimento del processo da un tribunale a un altro, in questo caso dal Tribunale di Avellino.
Qual è stata la decisione della Corte Suprema?
La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile.
Il documento spiega perché la richiesta è stata ritenuta inammissibile?
No, l’ordinanza non fornisce le motivazioni specifiche per la declaratoria di inammissibilità, limitandosi a enunciare la decisione finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23531 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23531 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 01/10/1959
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
r
visti gli atti;
esaminati i motivi della richiesta di rimessione di NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che l’istanza di rimessione del procedimento proposta da
NOME COGNOME è inammissibile perché proposta senza l’osservanza del termine previsto dall’art. 46 cod. proc. pen. non essendo stata notificata, a cura
del richiedente, alle altre parti processuali) e perché proposta per motivi manifestamente infondati, poiché le ragioni dedotte appaiono vaghe, generiche e
non idonee a configurare l’esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta.
Così deciso il 26 maggio 2025
La Consigliera relatrice
GLYPH
Il Pr idente