Richiesta di rimessione: l’importanza della notifica alle parti
La richiesta di rimessione rappresenta uno strumento processuale di fondamentale importanza, volto a garantire che il processo si svolga in un clima sereno e imparziale. Tuttavia, la sua efficacia è subordinata al rigoroso rispetto di specifici adempimenti procedurali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 24805/2024, ci ricorda come un vizio di forma, quale la mancata notifica alle altre parti, possa portare a conseguenze severe: l’inammissibilità dell’istanza e una condanna pecuniaria.
I fatti del caso
Il caso trae origine dalla richiesta di un imputato di trasferire il proprio procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di una città del centro Italia, a un’altra sede giudiziaria. L’imputato ha formulato una formale istanza di rimessione ai sensi dell’art. 46 del codice di procedura penale. Tale richiesta era rivolta contro un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dovuto però fermarsi a un esame preliminare di carattere puramente procedurale.
La decisione della Corte sulla richiesta di rimessione
La Suprema Corte ha dichiarato l’istanza inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni che avevano spinto l’imputato a chiedere il trasferimento del processo, ma si è concentrata esclusivamente su un vizio formale. I giudici hanno rilevato che la richiesta di rimessione non era stata notificata, a cura del richiedente, a tutte le altre parti coinvolte nel procedimento. In conseguenza di questa declaratoria, e in applicazione di una specifica norma del codice, l’imputato è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su una chiara disposizione normativa. L’articolo 46, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce espressamente che la richiesta di rimessione debba essere notificata alle altre parti private. Il comma 2 del medesimo articolo sanziona l’omissione di tale adempimento con l’inammissibilità. Questo requisito non è un mero formalismo, ma risponde a un’esigenza fondamentale del processo: garantire il contraddittorio. Tutte le parti devono essere messe in condizione di conoscere l’istanza e di presentare le proprie eventuali controdeduzioni. L’omessa notifica impedisce questo dialogo processuale e, pertanto, vizia irrimediabilmente l’istanza. La Corte ha inoltre sottolineato che, ai sensi del comma 6 dell’art. 46, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del richiedente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata equitativamente determinata in tremila euro, citando anche un precedente giurisprudenziale conforme (Cass. Pen., Sez. 5, n. 16553/2023).
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cruciale per chi opera nel diritto penale: la massima attenzione agli adempimenti procedurali è tanto importante quanto la solidità delle argomentazioni di merito. La mancata notifica della richiesta di rimessione non è una semplice dimenticanza, ma un errore che preclude l’esame della domanda e comporta un esborso economico non trascurabile. Per la difesa, ciò significa che ogni istanza deve essere preparata con cura meticolosa, verificando ogni singolo passaggio previsto dalla legge, per evitare che un errore formale vanifichi una strategia difensiva potenzialmente valida.
Cosa succede se una richiesta di rimessione non viene notificata alle altre parti del processo?
La richiesta viene dichiarata inammissibile, il che significa che i giudici non ne esamineranno il contenuto e le motivazioni.
È prevista una sanzione economica in caso di inammissibilità della richiesta di rimessione?
Sì, la legge prevede che il richiedente venga condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso esaminato, l’importo è stato fissato a 3.000 euro.
Quale norma del codice di procedura penale impone la notifica dell’istanza?
L’obbligo di notifica è stabilito dall’articolo 46, comma 1, del codice di procedura penale. La sanzione dell’inammissibilità per l’omissione è prevista dal comma 2 dello stesso articolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da: COGNOME NOME nato a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha formulato, ex art. 46 cod. proc. pen., richiesta di rimessione del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo;
ritenuto che la richiesta è inammissibile poiché non risulta notificata, a cura richiedente, alle altre parti, adempimento previsto dall’art. 46, comma 1, cod. proc. pen., pena di inammissibilità (cfr. art. 46, comma 2, cod. proc. pen.);
considerato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del richiedente al pagamento della somma, che si stima equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende (cfr. Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 – 01);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2024.