Richiesta di Revisione: Quando l’Assenza al Processo Non Giustifica un Nuovo Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto processuale penale: le condizioni per presentare una richiesta di revisione di una condanna definitiva. Il caso in esame riguarda un imputato che, pur essendo detenuto, non ha partecipato alla prima udienza del suo processo, lamentando di non conoscere l’esatta ubicazione dell’aula. La sua successiva richiesta di revisione, basata su questa presunta mancanza, è stata però respinta. Analizziamo insieme i fatti e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato in via definitiva alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per rapina aggravata ed estorsione aggravata. Successivamente, presentava istanza di revisione, sostenendo di non aver potuto presenziare alla prima udienza del processo di primo grado.
All’epoca dei fatti, l’uomo era detenuto e aveva inizialmente rinunciato a comparire. Tuttavia, sosteneva che tale rinuncia fosse viziata: l’ordine di traduzione emesso dal G.I.P. indicava genericamente il luogo del processo come “in Milano, Palazzo di Giustizia, Seconda Sezione penale”, senza specificare l’aula o altri dettagli. Secondo la difesa, questa vaghezza non lo avrebbe messo in condizione di decidere consapevolmente se partecipare o meno, e la scoperta successiva di questo documento costituiva una “prova nuova” idonea a fondare la revisione.
La Decisione della Corte sulla richiesta di revisione
La Corte di Appello di Brescia, investita della questione, ha dichiarato inammissibile la richiesta. I giudici hanno ritenuto che l’imputato fosse stato adeguatamente informato del processo. Egli aveva infatti ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, un atto che contiene tutti i riferimenti necessari per individuare l’autorità giudiziaria procedente. Pertanto, sapeva perfettamente dinanzi a quale giudice si sarebbe dovuto presentare. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando il ricorso. Il punto centrale della motivazione risiede nella distinzione tra la conoscenza dell’autorità giudiziaria e la conoscenza dei dettagli logistici dell’udienza.
Secondo la Cassazione, il diritto dell’imputato a partecipare al processo è garantito quando egli è messo in condizione di sapere quale organo giurisdizionale sta procedendo nei suoi confronti. Questa informazione essenziale era contenuta nel decreto di citazione, regolarmente notificato all’imputato. Di conseguenza, la presunta genericità dell’ordine di traduzione diventa irrilevante.
La Corte ha implicitamente stabilito che la scoperta del contenuto dell’ordine di traduzione non può essere considerata una “prova nuova” ai fini della revisione. Una prova, per essere tale, deve essere in grado di dimostrare che il condannato debba essere prosciolto. In questo caso, anche se l’ordine fosse stato impreciso, non avrebbe scalfito il fatto che l’imputato era stato correttamente citato in giudizio e conosceva il giudice competente.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per la validità del processo, è sufficiente che l’imputato sia a conoscenza dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale deve comparire. La notifica del decreto di citazione soddisfa pienamente questo requisito. Eventuali imprecisioni in atti accessori, come l’ordine di traduzione per un detenuto, non sono di per sé sufficienti a invalidare il procedimento né a costituire un valido motivo per una richiesta di revisione della condanna. La decisione sottolinea l’importanza degli atti fondamentali del processo e ridimensiona il peso di irregolarità meramente formali che non incidono sul nucleo essenziale del diritto di difesa.
È possibile chiedere la revisione di una condanna per non aver partecipato al processo?
No, la sola assenza non è sufficiente. Nel caso specifico, la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile perché l’imputato era stato messo in condizione di conoscere quale autorità giudiziaria procedeva nei suoi confronti, avendo ricevuto regolare notifica del decreto di citazione a giudizio.
Un’informazione imprecisa nell’ordine di trasferimento di un detenuto costituisce una ‘prova nuova’ per la revisione?
No. Secondo la Corte, la conoscenza del contenuto di un ordine di traduzione, anche se ottenuto in un secondo momento, non costituisce una prova nuova capace di giustificare la revisione, poiché non è un elemento idoneo a dimostrare l’innocenza del condannato. L’informazione cruciale è la conoscenza dell’autorità giudiziaria, non dei dettagli logistici dell’udienza.
Cosa garantisce il diritto di un imputato detenuto a partecipare al proprio processo?
Il diritto è garantito quando l’imputato viene messo in condizione di conoscere l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale si svolge il processo. La notifica del decreto di citazione a giudizio è considerata l’atto fondamentale e sufficiente a fornire questa informazione essenziale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30570 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30570 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 766/2025
CC – 15/05/2025
– Relatore –
COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Brescia del 16/09/2024
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
1.Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 25 gennaio 2023, divenuta definiva il 6 febbraio 2024, con la quale il predetto era condannato alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa per i reati di rapina aggravata ed estorsione aggravata. COGNOME si doleva di non avere presenziato alla prima udienza del processo di primo grado tenutasi il 27 settembre 2022, poichØ, essendo all’epoca detenuto, nel rinunciare a comparire (con dichiarazione resa alla polizia giudiziaria il 27 agosto 2022) «non sarebbe stato messo in condizione di conoscere dove il processo si sarebbe tenuto; ove l’avesse saputo per tempo, poteva decidere di parteciparvi». Nell’ordine di traduzione emesso dall’Ufficio G.i.p. di Milano, si precisava solo «in Milano, INDIRIZZO di Giustizia, Seconda Sezione penale». La difesa aveva potuto verificare il contenuto dell’ordine di traduzione solo nel luglio 2024 mediante richiesta di accesso agli atti. Ciò costituirebbe una prova nuova.
COGNOME aveva, in ogni caso, precedentemente ricevuto la notifica del decreto di citazione per l’udienza in questione, sulla base dei riferimenti contenuti nell’ordine di traduzione, e quindi ben sapeva dinnanzi a quale autorità giudiziaria doveva presentarsi;
2.Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione Sarno deducendo la violazione degli artt. 156 e 179 cod. proc. pen.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
P.Q.M.