Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA in Moldavia avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 20 maggio 2024, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 23-11-2023 aveva annullato il precedente provvedimento della stessa corte di appello in diversa composizione, esprimeva parere favorevole all’estradizione verso la Repubblica di Moldavia di NOME, al fine di d esecuzione all’ordine di arresto emesso dal Tribunale di Chisinau il 17 maggio 2019.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della COGNOME, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione ex artt. 606 lett. e) cod. proc. pen.,per vizio di motivazione quanto alla rit idoneità delle informazioni acquisite da!lle autorità molda’ve ad escludere la possib sottoposizione della NOME a condizioni detentive contrarie al senso di umanità; omessa valutazione, sul punto, della documentazione introdotta dalla difesa in ordine alle predet
condizioni; violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen.,per erronea applicazione penale in relazione alla omessa valutazione delle condizioni che giustificavano il ri richiesta di estradizione; si deduceva, al proposito, che la corte di appello di Bresci giudizio di rinvio, era incorsa nei medesimi vizi del provvedimento già annullato e ci riferimento alle informazioni acquisite dalle autorità moldave circa le condizioni det con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria; peraltro, era stata anch valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, indicativa dei motivi l’accoglimento della richiesta;
violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. p in relazione alla valutazione della gravità indiziaria posto che, la corte territoriale, pur avendo ripetutamente sollecita moldava all’invio delle fonti di prova, aveva poi deciso sulla base della originaria or precedentemente conosciuta e che aveva portato all’emissione della prima sentenza annul
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi non sono fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respin
Ed invero, la corte di appello chiamata a valutare la richiesta di estradizione, in sede di rinvio dalla corte di cassazione che aveva annullato il precedente provved accoglimento, ha proceduto a riportare letteralmente il contenuto del provved giurisdizionale straniero posto a fondamento della stessa richiesta e ne ha, anche compiutamente il contenuto, sottolineando come, dalle compiute e dettagliate indagini fosse risultato il pieno coinvolgimento della ricorrente nel traffico di esseri umani prostituzione in territorio turco. Al proposito, va ricordato come secondo l’orient questa Corte di legittimità, in tema di estradizione processuale, l’autorità giudizia anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dell richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo merament della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell’art.705 cod.proc.pe sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza carico dell’estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richied 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088 – 01). Nel caso in esame,tale sommaria delib appare essere stata esattamente compiuta dal giudice della corte di appello che ha va atti giurisdizionali posti a fondamento della richiesta di arresto, ritenendo che emergessero gli elementi specifici sulla base dei quali fondare la richiesta di ar ricorrente. Né tale valutazione può ritenersi confliggere con il contenuto della s annullamento che si era limitata al denikAre la contraddittorietà del primo provve della corte di appello, avendo il giudice del rinvio sottolineato, a pagina 3 della mot specifici elementi di prova sussistenti a carico della NOME costituiti: dal verbale della persona offesa del 21-11-2018, dal verbale di riconoscimento fotografico, dall’
altri procedimenti penali a carico dei coimputati, dalle ordinanze di avvio dei procediment penali anche a carico della figlia della ricorrente, ritenuta coinvolta nei medesimi episodi. Cos che, la rilevata contraddittorietà, costituente una delle ragioni del precedente annullamento, appare essere stata superata attraverso l’analisi specifica delle fonti di prova.
Quanto alla valutazione delle condizioni detentive nel territorio dello Stato richiedente il giudice di rinvio, ha valutato le circostanze desunte dalla documentazione successivamente trasmessa dalla Moldavia a sua richiesta, e precisamente il contenuto della nota 27-4-2024 del Ministero della Giustizia, sulla base del contenuto della quale riteneva superati i precedenti dubbi in relazione alle condizioni di carcerazione, escludendo, sulla base di una valutazione approfondita della stessa nota, che le stesse potessero apparire contrarie al senso di umanità e comunque degradanti. Sotto tale profilo, pertanto, la valutazione compiuta appare avere superato i vizi denunciati nel provvedimento di annullamento espresso dalla Corte di cassazione essendosi fatto riferimento ad elementi ulteriori e sopravvenuti al precedente provvedimento della corte di appello. Anche in relazione a tale profilo, pertanto, le doglianz appaiono non fondate essendosi proceduto ad un più che approfondito esame delle condizioni carcerarie, degli spazi assicurati a ciascun soggetto ristretto e delle possibilità di accesso visita dei detenuti, con ciò colmando le precedenti lacune sul punto.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.203 disp.att. cod.proc.pen.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME