Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di ricettazione di assegni non trasferibili, falsificati in quanto clonati.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.): non sarebbero sussistenti gli elementi della ricettazione tenuto conto che all’epoca della sua consumazione – ovvero l’ottobre 2017 – la falsificazione dell’assegno non trasferibile era stata depenalizzata, sicché no sussisteva il reato presupposto; il richiamo effettuato dalla Corte territoriale giurisprudenza relativa alla irrilevanza della depenalizzazione successiva alla consumazione del reato presupposto non sarebbe pertinente, tenuto conto che, nel caso in esame, non si trattava di valutare una condotta inizialmente rilevante, ma poi depenalizzata, ma di una condotta che al tempo della sua commissione non costituiva reato; si deduceva che, al più, la condotta in contestazione avrebbe potuto essere qualificata come truffa, in quanto la falsificazione dell’assegno può integrare il “raggi necessari per perpetrarla; tuttavia tale reato non sarebbe stato perseguibile per difett di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto provento di reato.
Nel caso in esame (a) il reato presupposto, ovvero la falsificazione degli assegni attrvaerso “donazione”, risultava depenalizzato ad opera del d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2017, (b) la condotta di ricezione degli assegni falsificati è stata consumata in epoc prossima al 23 ottobre 2017, dunque successivamente all’intervento di depenalizzazione, come risulta dalle denunce degli offesi.
Emerge cioè che la condotta di falsificazione è stata posta in essere quando la stessa non costituiva più reato, a causa dell’aboliti° criminis decisa dal legislatore, il che impedisce di ritenere integrato il presupposto della ricettazione.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza, formatasi sul tema del!’ aboliti° criminis, secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo l depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell’ogge materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l’eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell’art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (tra le altre: Sez. 2, n. 32 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 – 01).
Tale giurisprudenza, che affronta il tema della rilevanza dell’aboliti° criminis del reato presupposto sulla ricettazione, presuppone, infatti, che, nel momento in cui viene consumata, la condotta che identifica il reato presupposto, costituisca reato.
1.2. Può dunque essere affermato che la ricezione di assegni con clausola di non trasferibilità “falsificati dopo” la aboliti° criminis effettuata con d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 non integra il reato di ricettazione perché non sussiste il delitto presupposto.
1.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2024
L’estensore
Presidente